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Le nuove regole anticoncentrative inserite nel disegno di legge del ministro delle comunicazioni Gentiloni
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Le nuove regole anticoncentrative inserite nel disegno di legge del ministro delle comunicazioni Gentiloni

Introduzione - 1. La storia: dal far-west delle frequenze al digitale terrestre - 2. Il disegno di legge 1825 - 3. Le risorse pubblicitarie - 4. Le frequenze

 

 

Introduzione

 

 

Il mercato radiotelevisivo terrestre italiano è caratterizzato da circa sedici anni da una configurazione duopolistica. Un soggetto privato (RTI: Canale 5, Italia1, Rete 4) occupa 3 frequenze nazionali su 12, raccoglie più del 60% delle risorse pubblicitarie e detiene più del 40% di share (quota di telespettattori). Questa situazione di concentrazione si aggrava se si tiene conto che un soggetto pubblico (RAI) detiene altre tre frequenze, il 30% circa delle risorse pubblicitarie e un share superiore a RTI. A conti fatti il duopolio RAI-RTI concentra nelle sue mani: 6 frequenze su 12, quasi il 90% delle risorse economiche (senza includere il canone) e circa il 90% dei telespettatori.

L'introduzione del satellite sta iniziando a scalfire queste posizioni dominanti. Se considerato nell'ottica di una competizione fra diverse piattaforme il mercato tv complessivo veniva così descritto dall'Autorità per le comunicazioni nel 2004: Rai 39,5%; Rti 34,3; Sky 19% (fonte: Delibera n. 326/04/CONS).

 

 

1. La storia: dal far-west delle frequenze al digitale terrestre

 

Dopo anni senza una normativa che tenesse conto anche delle novità intervenute nel comparto, nel 1990 viene varata la prima legge di sistema per la disciplina del mercato radiotelevisivo, la legge 'Mammì' (223/90), la quale tuttavia non fa altro che fotografare il settore economico delle tv pubbliche e private così come si era sviluppato negli anni '80. In totale assenza di regole anti-concentrative e con l'occupazione selvaggia delle frequenze: il cosiddetto far-west.

La 'Mammì' non interviene sulle posizioni dominanti sviluppatesi di fatto negli anni '80 e viene quindi giudicata illegittima dalla Corte costituzionale (sent. 420/1994), perché permette che uno stesso soggetto possa detenere ben tre reti televisive nazionali su 12 (limite del 25%).

Tre anni dopo la 'Mammì' il parlamento sembra finalmente dare ascolto alla sentenza 420. La legge 'Maccanico' (249/97) detta che il limite antitrust nel mercato televisivo nazionale scenda dal 25 al 20%. Uno stesso operatore non potrà quindi più detenere tre reti. La 'Maccanico' tuttavia crea un periodo transitorio, durante il quale le reti eccedenti il limite potranno continuare a trasmettere, a patto che sviluppino contemporaneamente trasmissioni digitali sul satellite. In poche parole Rete 4 può continuare a occupare una frequenza analogica terrestre a condizione che migri sul satellite quando il mercato della tv satellitare avrà un congruo sviluppo.

Nel novembre 2002 la Corte costituzionale decide di intervenire nuovamente (sent. 466/02), ponendo questa volta un termine certo per la fine delle posizioni dominanti: il 31 dicembre 2003. Entro quella data Rete 4 avrebbe dovuto trasmettere solo su satellite, rendendo una frequenza disponibile ad un nuovo operatore.

Ma siamo teoricamente a soli tre anni dalla rivoluzione digitale. La legge 66 del 2001 detta che entro il 2006 tutte le tv dovranno trasmettere esclusivamente in tecnica digitale. Questo cambiamento tecnologico, grazie alla compressione digitale del segnale, sbloccherà l'asfittico mercato tv e permetterà a molte più reti (più di 50) di competere nel mercato. La legge 'Gasparri' (112/04) fa propria questa promessa e ipoteca che in pochi anni il mercato non sarà più strozzato dalle vecchie 12 frequenze nazionali. Attualmente sono stati venduti solo due milioni e mezzo di decoder per la tv digitale terrestre (su 50 milioni di utenze presenti in Italia) e la transizione al digitale terrestre è stata rimandata al 2012.

 

 

2. Il disegno di legge 1825

 

Proprio all'inizio del dibattito sulla legge finanziaria 2006, il ministro delle comunicazioni Paolo Gentiloni, presenta un disegno di legge che potrebbe finalmente incidere sulla situazione oligopolistica del mercato televisivo italiano.

Il disegno si compone 8 articoli e punta in due principali direzioni: maggiore concorrenza e riordino del sistema delle frequenze.

 

ART. 1. (Principi generali).

1. Nella fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale e comunque fino alla definitiva conversione delle reti fissata al 30 novembre 2012, al fine di evitare la costituzione di posizioni dominanti nel nuovo contesto tecnologico e di consolidare la tutela del pluralismo e della concorrenza, la disciplina del sistema televisivo via etere terrestre e` ispirata a principi di più equa distribuzione delle risorse economiche, di tendenziale e progressiva separazione tra operatori di rete e fornitori di contenuti e di previsione di limiti alla capacità trasmissiva utilizzata dai fornitori di contenuti. Essa promuove altresì una transizione ordinata, intesa ad ottimizzare l’uso dello spettro frequenziale e delle relative risorse, e a tale fine incoraggia il coordinamento e la messa in comune delle risorse frequenziali attraverso forme consortili tra imprese o altre iniziative analoghe.

 

Viene fissata nel 30 novembre 2012 la data per lo switch-over, il passaggio alla tv digitale terrestre. Un ulteriore proroga di sei anni rispetto alla poco realistica data fissata dalle leggi 66/2001 e 112/04.

Il Ministro delle comunicazioni Gentiloni ha annunciato il 22 giugno, il rinvio della scadenza per il passaggio definitivo al digitale terrestre nelle cosiddetta aree “all digital” (le regioni sperimentali), inizialmente prevista per il 31 luglio 2006. La nuova scadenza diventa per queste regioni pioniere il primo marzo 2008 per la Sardegna e il 1 ottobre 2008 per la Valle d’Aosta.

Il digitale terrestre permetterà, grazie alla compressione del segnale, di trasmettere 5 reti digitali sulla stessa frequenza che una volta poteva contenere una sola rete analogica. Questo rivoluzione tecnologica permette un repentino aumento (il quintuplo) degli operatori concorrenti nel mercato televisivo e un conseguente aumento del pluralismo informativo.

Nel luglio 2006, tuttavia, la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione, in quanto critica e preoccupata nei confronti della normativa italiana (legge 112/04, art. 23 e legge 66/2001) che, da un lato moltiplica le reti e dall'altro permette il ricostituirsi delle posizioni dominanti nel mercato delle frequenze. Insomma pur essendovi più fornitori di contenuti, gli operatori proprietari delle reti e degli impianti rimangono troppo pochi.

 

 

3. Le risorse pubblicitarie

 

ART. 2.

1. (…) il conseguimento, anche attraverso soggetti controllati o collegati, di ricavi pubblicitari superiori al 45 per cento del totale dei ricavi pubblicitari del settore televisivo, riferito alle trasmissioni via etere terrestre in tecnologia analogica e digitale, via satellite e via cavo, costituisce una posizione dominante vietata ai sensi dell’articolo 43 del testo unico della radiotelevisione (…)

 

PUBLITALIA, la concessionaria pubblicitaria del gruppo RTI, riusciva a raccogliere nel 2003 (fonte: Delibera AGCOM n. 326/04/CONS) anche il 62,7 % delle risorse pubblicitarie. La pubblicità rappresenta per le tv private (solo la RAI usufruisce infatti del canone) un'entrata indispensabile. Oggi SIPRA (concessionaria della RAI) e PUBLITALIA concentrano nelle loro mani più del 90% delle risorse pubblicitarie.

 

2. Entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, (…) l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni indica i soggetti che, nell’anno solare precedente, hanno superato il limite di cui al comma 1 e richiede loro l’adozione delle misure previste dal comma 3 a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo.

3. Nell’anno solare successivo all’accertamento, ciascuna emittente televisiva in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche, facente capo a soggetti in posizione dominante ai sensi del comma 1, trasmette pubblicità in misura non superiore al 16 per cento del tempo di ciascuna ora di programmazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai soggetti che abbiano trasferito su una diversa piattaforma trasmissiva una o piu` emittenti televisive già operanti su frequenze terrestri in tecnica analogica.

 

Il superamento dei limiti anti-trust sulla raccolta pubblicitaria viene sanzionato con un abbassamento dei limiti di affollamento pubblicitario orario. Secondo l'articolo 38 del codice unico della televisione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177) infatti,  "La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere il 15 per cento dell’orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di ogni ora; un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva".

 

4. All’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la parola: « spot » e` sostituita dalla seguente: « messaggi ».

5. All’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nel primo periodo le parole: « dagli spot » sono sostituite dalle seguenti: « dai messaggi » e le parole: « gli spot » dalle seguenti: « i messaggi »; nel secondo periodo le parole: « dagli spot » sono sostituite dalle seguenti: « dai messaggi ».

 

Secondo un recentissimo studio di mercato della IT Media Consulting, l'assimilazione delle telepromozioni alla disciplina degli spot per quanto riguarda la normativa in materia di affollamento pubblicitario causerebbe a Rti una perdita di 87milioni di euro e alla Rai di 19 milioni di euro. Le telepromozioni verrebbero infatti conteggiate insieme agli spot nel calcolo dell'affollamento orario.

Tale perdita potrebbe essere riassorbita per il 75% dagli altri operatori presenti sul mercato, che si gioverebbero di questa redistribuzione.

 

 

4. Le frequenze

 

ART. 3.

(Disposizioni per l’uso efficiente dello spettro elettromagnetico e per l’accesso alle infrastrutture a banda larga).

1. Le frequenze televisive analogiche non coordinate a livello internazionale e ridondanti per almeno il 98 per cento del proprio bacino di servizio, quali individuate all’esito della predisposizione del data-base delle frequenze, devono essere liberate e restituite, ai sensi della disciplina vigente, al Ministero delle comunicazioni entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Queste disposizioni puntano a mettere ordine nel mercato delle frequenze Italiano, tenendo conto delle conclusioni assunte dalla Conferenza regionale delle radiocomunicazioni dell'Itu (International Telecommunication Union, l’agenzia dell’Onu che si occupa di telecomunicazioni) di Ginevra e della procedura di infrazione avviata a Luglio dalla Commissione europea.

L'Itu ha assegnato lo scorso 16 giugno, 3.952 frequenze all’Italia, facendo una revisione del Piano delle frequenze di Stoccolma del 1961, in vista del passaggio al digitale. Fino al gennaio scorso il nostro Paese si era visti riconosciuti solo 1.000 impianti frequenza. L’Italia, infatti, si era presentata alla Conferenza Itu di Ginevra avendo ancora aperti numerosi contenziosi con Paesi confinanti, in un quadro reso ancor più complicato dall’accumularsi negli ultimi 15 anni di un sistema d’impianti tv in cui quasi 20.000 non risultano iscritti al Registro Internazionale delle frequenze previsto dagli accordi di Stoccolma del 1961.

Come già menzionato nell'analisi dell'art. 1 la Commissione europea ha deciso, nel luglio 2006,  di inviare all'Italia una lettera di costituzione in mora in cui richiede informazioni in merito alla compatibilità della legislazione italiana in materia di radiotelediffusione con le norme europee relative alla concorrenza nei mercati delle reti dei servizi di telecomunicazione elettronica. La Commissione ritiene che la legislazione italiana non soddisfi gli obblighi imposti dalle norme di concorrenza UE, dal momento che introduce restrizioni ingiustificate alla prestazione di servizi di radiotelediffusione e attribuisce vantaggi ingiustificati agli operatori analogici esistenti. L'invio della lettera di costituzione in mora costituisce il primo passo della procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE e dato che l'Italia disponeva di due mesi per rispondere alle riserve formulate dalla Commissione, il ministro Gentiloni ha ritenuto che le regole contenute nel suo DdL potessero soddisfare le richieste della Commissione.

 

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di favorire il passaggio alla nuova tecnologia digitale in un contesto di tutela del pluralismo, di apertura del mercato e di uso efficiente dello spettro elettromagnetico, i soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche presentano all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un progetto di trasferimento su frequenze terrestri in tecnologia digitale, ovvero su altra piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale, dei palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda.

 

Rai e Rti, gestori di tre concessioni per trasmissioni televisive nazionali analogiche (rispettivamente Rai 1, 2 e 3 e Canale 5, Italia 1 e Rete 4) dovranno liberare le frequenze relative ad una delle concessioni. Infatti in base alla nuova normativa anti-trust introdotta dal presente comma, uno stesso operatore non può detenere più di due emittenti nazionali.

I soggetti eccedenti il limite saranno obbligati a trasferire un canale su frequenze digitali terrestri o su una piattaforma alternativa, come il satellite o la tv via internet.

Queste disposizioni mirano ad ampliare il pluralismo nel mercato tv e a favorire la concorrenza e lo sviluppo del nuovo mercato della televisione digitale terrestre.

Il limite delle due reti nazionali non è più congelato in vista della conversione al digitale (come previsto dalla legge 'Gasparri'), ma diviene immediatamente efficace.

 

3. Il progetto(…) è approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro i tre mesi successivi alla data della sua presentazione.

 

4. All’esito dell’approvazione del progetto e in ogni caso entro dodici mesi dal decorso del termine di cui al comma 2, i soggetti titolari di piu` di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche trasferiscono i palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda su frequenze terrestri in tecnologia digitale, ovvero su altra piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale.

 

Il legislatore, memore delle reiterate decisioni della Corte costituzionale in favore di un termine certo per la fine di posizioni dominati nel mercato televisivo (sentenza 466/02), fissa una procedura con scadenze certe per il trasferimento della rete eccedente su altra piattaforma.

Le frequenze liberate dal trasferimento vengono poi cedute a soggetti terzi secondo criteri equi, trasparenti e non discriminatori (comma 5).

 

6. Le disposizioni di cui all’articolo 23, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, non si applicano ai soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche.

 

Il comma 6 mira ad inibire la possibilità di ulteriori acquisizioni di impianti e di frequenze (il cosiddetto trading, permesso dalla legge 66/2001) da parte dei soggetti titolari in ambito nazionale di più di due reti televisive analogiche terrestri ed al contempo ad ammettere tale possibilità per tutti i soggetti nuovi entranti, in funzione di stimolo della concorrenza.

 

7. Dal 30 novembre 2012 e, comunque, a decorrere dalla data della completa conversione delle reti televisive, i soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale che svolgono anche attività di operatore di rete sono tenuti alla separazione societaria.

 

La divisione della gestione societaria della rete infrastrutturale e della fornitura di contenuti è un requisito richiesto nel settore dell'informazione e delle telecomunicazioni sia in ambito nazionale (Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche") che comunitario (direttive: 2002/19/CE sull'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime; 2002/20/CE sulle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica; 2002/21/CE per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica; 2002/22/CE sul servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica; 2002/77/CE sulla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica) al fine di una corretta ed efficace regolamentazione antitrust.

 

8. Alla data del 30 novembre 2012 e, comunque, a decorrere dalla data della completa conversione delle reti televisive, i fornitori di contenuti in ambito nazionale non possono utilizzare piu` del 20 per cento della capacità trasmissiva complessiva, quale risultante, in base al data-base delle frequenze, dal prodotto della capacita`

di trasporto, espressa in megabit/secondo, per la popolazione effettivamente servita, espressa in milioni di utenti.

 

Entro l'inizio del 2007 l'Italia si dovrebbe dotare di un data-base unico sulle frequenze utilizzate nel territorio nazionale, realizzato dal ministero delle comunicazioni e dall'Autorità per la garanzie nelle comunicazioni (delibera Agcom 502/06/CONS). Questa sorta di catasto degli impianti televisivi dovrebbe sanare numerose situazioni di fatto, ottimizzare la gestione dello spettro radioelettrico e potrebbe facilitare l'accertamento di posizioni dominanti nel mercato delle frequenze.

 

 (…) 10. I soggetti titolari delle infrastrutture a larga banda notificati come detentori di un significativo potere di mercato all’esito delle procedure di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, sono tenuti ad offrire, a tutti gli operatori titolari di autorizzazione generale (OTAG) che ne facciano richiesta, l’accesso a detta infrastruttura, nonché ad ogni componente di rete necessario, ai fini della fornitura del servizio televisivo o comunque per la distribuzione di contenuti multimediali in modalità lineare, in tutti i casi in cui sistemi di accesso siano utilizzati per la fornitura di servizi alla clientela da parte di proprie divisioni commerciali, nonché di società controllate, controllanti, collegate o consociate. L’Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce con propria delibera, in conformità ai principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità , i criteri e le modalità per la formulazione dell’offerta di cui al presente comma.

 

Il disegno di legge Gentiloni analizza il mercato della televisione in un'ottica integrata. Attualmente è infatti possibile fruire il mezzo televisivo attraverso la tradizionale antenna analogica terrestre o su diverse piattaforme digitali, quali il satellite, il digitale terrestre e la tv via internet.

Se la tv può essere vista anche via internet, la promozione di un mercato concorrenziale e pluralista della tv passa anche attraverso la neutralizzazione di posizioni dominanti nel mercato dei gestori di infrastrutture a banda larga. Per banda larga si intende la fornitura di connessioni ad alta velocità, 24 ore su 24 e con elevata capacità di trasmissione dati. Solo con la banda larga è possibile ricevere un segnale televisivo via internet di qualità comparabile alla tv tradizionale via etere.

L'Italia figura tra i paesi europei più in ritardo nella diffusione della banda larga. Lo ha sottolineato il commissario europeo per la società dell'informazione Viviane Reding in una recente audizione (10 ottobre 2006) al Senato, mostrando i risultati di studi dei mercati europei del 2005.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha rilevato che l'ex monopolista pubblico Telecom Italia (operatore incumbent) detiene ancora una forza di mercato dominante sul mercato delle telecomunicazioni, per tale motivo (ai sensi dell’art. 17 del Codice delle comunicazioni elettroniche, Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259) Telecom Italia è già obbligata a concedere l'accesso a nuovi operatori in maniera no discriminatoria.

Il comma 10 estende queste facilitazioni agli operatori televisivi che mirino a entrare nel mercato della tv via internet.

 

ART. 4.

(Principi in materia di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione).

(…)

 

Negli ultimi anni il sistema di rilevamento dei dati sull'ascolto televisivo fornito dall'Auditel è stato oggetto di numerose critiche.

I dati forniti dall'Auditel (società costituita nel 1984 e finanziata dalle emittenti stesse) derivano da più di 5000 people meter (rilevatori applicati sulle televisioni) installati sugli apparecchi televisivi di altrettante famiglie.

Questo sistema è stato criticato perché il campione non sarebbe rappresentativo, perché i dati condizionano la qualità della programmazione alla vendita di spazi pubblicitari, perché l'assetto societario dell'Auditel sarebbe dominato da Rai e Rti.

 

2. Il Governo e` delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo finalizzato a definire le modalità attraverso le quali l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) favorire il pluralismo e la concorrenza nel sistema delle comunicazioni;

b) garantire che la rilevazione degli indici di ascolto risponda a criteri universalistici del campionamento, rispetto alla popolazione e ai mezzi interessati;

c) assicurare la congruenza delle metodologie adottate nelle attività tecniche preordinate e connesse alla rilevazione degli ascolti televisivi;

d) tenere conto, nell’attività di rilevazione degli indici di ascolto nel settore radiofonico e televisivo, delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive esistenti;

e) assicurare la piena attuazione dell’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 11), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

 

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è già titolare di competenze di controllo e indirizzo sulla correttezza del sistema di rilevazione dei dati sull'ascolto (art. 1, c. 6, lett. B, n. 11 della legge 249/97)  e all'art. 2 della delibera 85/06/CSP formulava obblighi di trasparenza, indipendenza e rappresentatività del campione a carico dei rilevatori.

Il DdL Gentiloni richiede la produzione di un decreto legislativo che definisca meglio le modalità attraverso le quali l'Autorità dovrà garantire la correttezza delle rilevazioni.

 

L'articolo 5, infine, introduce nuove e efficaci sanzioni a carico di viola gli obblighi antitrust nel mercato pubblicitario ed in quello delle frequenze. L'Autorità per le comunicazioni può infatti irrogare un sanzione pari al 5% del fatturato annuo, sospendere le trasmissioni per 10 giorni o nei casi più gravi anche per 6 mesi e in ultima ratio revocare il titolo abilitativo.

Pesanti sanzioni sono previste anche per chi manipola i dati sull'ascolto: da uno a sei anni di reclusione.

 

 

Link:

 

-- Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

-- Corte costituzionale (per la ricerca delle sentenze): www.cortecostituzionale.it

-- Disegno di legge 'Gentiloni' 1825: www.camera.it/_dati/leg15/lavori/stampati/pdf/15PDL0015630.pdf

-- Ricerca leggi e disegni di legge: www.camera.it    o   www.senato.it

-- Ministero delle comunicazioni: www.comunicazioni.it

-- Dati sulle concentrazioni nel mercato televisivo: www.agcom.it/provv/d_136_05_CONS.htm#0211a

-- Commissione europea, proc. infrazione lug. 2006: http://europa.eu.int/italia/news/10c8688d54e.html

-- International telecommunication union: www.itu.int

-- Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, analisi del mercato della banda larga all'ingrosso: www.agcom.it/provv/d_34_06_CONS/d_34_06_CONS.htm

-- Studio della commissione europea sulla diffusione della banda larga:

http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/doc/all_about/broadband/com_broadband_en.doc

-- Auditel, sistema rilevamento ascolto televisivo: www.auditel.it  

 

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