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Fonti del diritto (gerarchia delle)
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FONTI DEL DIRITTO (gerarchia delle)

FONTI DEL DIRITTO (gerarchia delle)

 

 

1.      Diverse accezioni del termine «gerarchia»

2.      Qualche cenno all'evoluzione storica e teorica del principio di gerarchia. L'«akmè» e le origini

3.      (Segue): la crisi. La Costituzione come fonte sulla produzione e il sistema delle fonti come risultato di attribuzioni di competenze normative

4.      Gerarchia e competenza. Affiancamento o superamento?

5.      Un argomento a difesa della gerarchia che è da ripensare. Il concorso libero tra fonti

6.      Fattori evolutivi emergenti dalla dinamica del sistema. Disarticolazione dei «tipi» di atti normativi: a) il cosiddetto livello costituzionale

7.      (Segue): b) il cosiddetto livello primario. Singolarità del decreto-legge e del «referendum» abrogativo

8.      (Segue): c) il cosiddetto livello secondario

9.      Sopravvenienza dall'esterno di «nuovi» tipi di atti normativi

10.  Fonti fatto

11.  Conclusioni. L'ordinazione delle fonti come risultato di rapporti dinamici di concorrenza-competenza. Tipi «forti» e tipi «deboli»

1. Diverse accezioni del termine «gerarchia»

Esistono più accezioni del termine «gerarchia»; per lo meno due e un «sottotipo» della seconda che vanno poste ben in evidenza.

In una prima e generica accezione, con «gerarchia delle fonti del diritto» si intende, in generale, e senza ulteriori pretese, l'ordine, o ordinazione sistematica, o sistema delle fonti.

In una seconda e specifica accezione (dalla quale la prima è, chiaramente, derivata), quando si parla di gerarchia delle fonti si intende un modo particolare di ordinazione delle fonti del diritto, e precisamente l'ordinazione secondo un dato principio, per cui una fonte «prevale» su un'altra, configurandosi come condizione di validità/invalidità o vigenzaon vigenza dell'altra; e l'insieme delle fonti vigenti in un dato ordinamento risulta costituire un sistema rappresentabile idealmente come una «piramide», al cui vertice stanno uno o più atti o parti di atti e sui cui «gradi» o «gradini» via via discendenti si dispone la serie degli altri. Un tale principio ordinatore è il «principio di gerarchia» inteso in senso stretto (o anche di gerarchia sostanziale): esso si lascia definire come il principio per cui le fonti sono ordinate verticalmente in base alla « forza-efficacia normativa» che a ciascuna di esse compete; forza che è, reciprocamente, maggiore o minore e, complessivamente, ascendente o discendente. L'ordinazione gerarchica ha come proprio fondamentale presupposto che le fonti del diritto siano identificabili come altrettanti «tipi», ciascuno individuabile per la forma che è ad esso propria e ciascuno titolare di un determinato grado di forza (formale), ossia di efficacia creativa del diritto (1) . La forza ordina la gerarchia delle fonti e risolve la successione nel tempo tra fonti che, per avere la stessa forza, sono equiordinate: le fonti equiordinate sono capaci di abrogarsi reciprocamente, ma, anche, la fonte superiore successiva è idonea ad abrogare la fonte inferiore antecedente (v. infra, § 12). Il contrasto con una fonte sopraordinata determina invece la invalidità della fonte subordinata. Di qui si avverte un terzo aspetto del termine gerarchia.

Corollario, o aspetto contermine, del principio di gerarchia come principio ordinatore delle fonti è, infatti, il «criterio di gerarchia», che rappresenta uno dei criteri di risoluzione delle antinomie normative, insieme, per citarne qualche altro, al criterio cronologico e al criterio spesso detto di specialità. Il criterio di risoluzione delle antinomie detto di gerarchia - criterio, tra parentesi, « positivo» e non «logico» - comporta che, nel contrasto tra due norme poste da fonti dotate ciascuna di diversa forza-efficacia, trovi applicazione la norma posta dalla fonte dotata di maggiore forza-efficacia.

Il termine gerarchia, dunque, indica non solo un particolare principio ordinatore delle fonti, ma addirittura, nella corrente mentalità, contiene l'idea stessa della ordinazione delle fonti: è di quest'ultima, in qualche modo, sinonimo, se non altro nel senso che non si dà, o non si darebbe, ordinazione senza gerarchia. Gerarchia, d'altro canto, indica anche un criterio di risoluzione delle antinomie, come ve ne sono altri; epperò, tra i vari criteri di risoluzione delle antinomie, solo il criterio di gerarchia, e non quello cronologico o di specialità, è - quasi a dispetto del suo carattere «positivo» e, dunque, condizionato alle scelte di un ordinamento dato - anche eretto a principio generale ordinatore delle fonti (non vi è, infatti, o per lo meno non vi è l'uso di pensare a un principio ordinatore del sistema delle fonti detto «di cronologia», o «di specialità », questi ultimi risultando appunto, come si viene dicendo e a differenza del principio-criterio di gerarchia, «confinati», si direbbe, nel campo - contiguo senz'altro a quello della sistemazione delle fonti, ma distinto e in qualche modo più ristretto o specializzato di esso - della risoluzione delle antinomie).

Le ramificazioni terminologiche, e concettuali, del termine gerarchia evidentemente altro non sono che il riflesso e la conseguenza della dominazione culturale che il principio di gerarchia ha storicamente espresso.

L'idea di ordinazione delle fonti nasce insieme all'idea che le fonti siano ordinate in modo gerarchico; o, più precisamente, insieme all'idea che «una» fonte (la legge) sia comunque più forte e più pregevole di ogni altro atto o fatto normativo e anzi di ogni autoritativa, collettiva, o privata, manifestazione di volontà: di ogni altra manifestazione di volontà, diremmo in breve, normativa o non. Il principio di ordinazione delle fonti «di gerarchia» è, con ciò, portatore di una matrice storica inconfondibile e condizionante che ha il proprio riflesso nella primazia della legge.

Allorquando si doveva affermare la preminenza della legge, ecco che l'ordine delle fonti non poteva che essere gerarchico, ed ecco che non poteva esservi ordine cui non fosse impressa una verticalità gerarchica. Così la forza-efficacia che contraddistingue un tipo di atto normativo (la « force de la loi») irradia intorno a sé una costruzione sistematica dell'intera serie di rapporti tra le fonti, che è la gerarchia; così nasce, altresì, un senso comune, che giunge sino a noi, per cui gerarchia è, al contempo, un principio di ordinazione e l'ordinazione in sé e per sé; per il quale, sebbene la gerarchia offra anche un criterio risolutore delle antinomie, essa è comunque anche di più che questo solo; e per il quale, infine, la forza-efficacia degli atti normativi deve rappresentare necessariamente il prius, cui ogni altro eventuale aspetto caratterizzante un atto normativo finisce quasi per essere subordinato. Dominazione della gerarchia come principio ordinatore e dominazione della «forza» (formale) come carattere distintivo dei singoli atti normativi hanno proceduto allacciati.

Come tutti sanno, «primazia» della legge è, ormai, poco più che un'espressione, alla quale, da tempo, non corrispondono né una realtà, né un'unitaria ideologia (2) . Né la crisi che ha corroso la primazia della legge e la forza formale di legge come attributo unitariamente proprio del «tipo» legge ha lasciato esente il suo riflesso, che è il principio di gerarchia. Risolvere il sistema delle fonti nel disegno di una razionalistica piramide di forze ascendenti e discendenti oggi non sarebbe possibile; e anche se comunque la gerarchia - da chi più, da chi meno - resta comunemente accettata come il fondamentale principio ordinatore delle fonti (o almeno come il più comodo e semplice da presentare agli studenti di un corso di diritto costituzionale (3) ), essa viene affiancata da altri, e in particolar modo dall'altro e diverso principio «della competenza » ponendo il problema: qual è il ruolo che forza e competenza giocano nella definizione degli atti normativi? Perché paradossalmente noi troviamo insegnata la gerarchia come criterio prevalente di ordinazione nelle stesse pagine in cui si avverte della marginalità (4) della nozione di forza di legge e della inidoneità di essa ad offrire un criterio unitario che sia riferibile alla legge in quanto tale.

Dedicare una trattazione alla gerarchia, e non ad un altro principio ordinatore, è dunque il chiaro omaggio alla preminenza storica e culturale a lungo esercitata dal principio di gerarchia. Ma: che cosa sarà opportuno dar per contenuto a una voce così intitolata? Limitarsi a esporre la rappresentazione della ideale piramide gerarchica e dei suoi (affollati e sconnessié) gradini non sembrerebbe né esauriente né corretto (nè, probabilmente, possibile, come più avanti vedremo), quando questa piramide, per effetto di una evoluzione anch'essa storica e che ha travolto in primo luogo quella primazia della legge che ne fu il pilastro, si è ridotta tutt'al più allo scheletro, visibile in trasparenza, di una struttura la quale, pur mantenendo ovviamente tra i propri elementi costitutivi quello della forza, è venuta assumendo ben altre forme. Così, e in omaggio, in fondo, a una tradizione che ha visto tanto dominare la gerarchia da farla anche sinonimo di ordinazione tout court delle fonti, l'oggetto di questa trattazione sarà non l'ordinazione delle fonti secondo gerarchia, ma l'ordinazione delle fonti in senso ampio, quale positivamente appare oggi ricostruibile, dove al principio di gerarchia altri se ne affiancano; ed essa soppeserà, così facendo, lo spazio e il futuro che al principio di gerarchia appaiono, oggi, riservabili.

2. Qualche cenno all'evoluzione storica e teorica del principio di gerarchia. L'«akmè» e le origini

Per ripercorrere la storia del principio di gerarchia partiremo dal momento di sua massima espansione. Questa è segnata dalla teorizzazione gradualistica kelseniana; soffermarci brevemente su di essa ci offrirà anche l'occasione di specificare quanto abbiamo detto in apertura, ovvero che «gerarchia» ha un significato che la fa coincidere con l'ordine o l'ordinazione stessa delle fonti.

Non c'è infatti prova migliore di come la gerarchia sia divenuta, a un certo punto della sua storia, sinonimo dello stesso sistema delle fonti, che quella offerta da Merkl e poi rielaborata e diffusa da Kelsen, il cui sistema (5) - che, com'è noto, supera invero l'àmbito dei rapporti tra fonti, per inserire tutti gli atti giuridici o giuridicamente rilevanti in un ordine gerarchico dove conformità, validità, efficacia di ogni e di ciascun atto sono effetto di discendenti o scalari condizionamenti - è proposto in sede di teoria generale, ovverosia come valido per qualsiasi ordinamento giuridico e in ogni tempo.

Pochi dubbi dunque che, con la Scuola di Vienna, l'idea di gerarchia abbia raggiunto il massimo di generalizzazione. Dato anche che, mentre Kelsen tradusse in termini di teoria generale quella che era in definitiva una realtà storica particolare, ossia la forma di governo parlamentare (si ispirò, quindi, alle forme di governo che gli erano contemporanee e che egli, privilegiandole, poteva osservare positivamente nel loro effettivo, concreto atteggiarsi), le interpretazioni dei sistemi normativi, che gli sono succedute, avrebbero in larga misura recepito come « dogma» la sua dottrina, contribuendo alla universalizzazione, ma anche alla ibridazione storica, della idea di gerarchia.

Prima e dopo di questo akmè rappresentato dalla sistemazione merkliana-kelseniana, la storia del principio gerarchico è, in fondo, breve da tracciare.

Come nasce: attraverso le tappe che, dalla affermazione della «supremazia del diritto scritto sul diritto consuetudinario», passando per la introduzione di forme di «separazione dei poteri», sino al delinearsi di una qualche «pluralità di fonti e di soggetti normativi» (la legge del Parlamento; il decreto del Governo), avrebbero portato allo Stato di diritto «rappresentativo» (a costituzione flessibile e a regime politico accentrato) (6) . Qui sarebbe stata la valenza politica dell'atto principe - la legge - a determinare e giustificare quella sua maggiore efficacia normativa, che, appunto per esser tale («maggiore», rispetto ad altri, « minori»), scolpisce una gerarchia tra le fonti, che si articolerà, classicamente, sui tre gradi: la legge, il regolamento, la consuetudine (7) .

La legge formale parlamentare è la fonte a competenza generale, superiore ad ogni altra e virtualmente illimitata, espressione della sovranità e onnipotenza del Parlamento; e la supremazia della legge si manifesterà sia vincolando alle sue disposizioni ogni altro tipo di normazione, sia - ancor prima - riconoscendo natura di fonte del diritto ad altri atti o fatti da essa resi normogeni. Forma tipica e forza formale (intesa come capacità innovativa e come resistenza al sopravvento di fonti successive che non abbiano gli stessi requisiti formali, o, in casi straordinari, la medesima efficacia) si corrispondono (8) ; e la gerarchia delle fonti descriverà esattamente un assetto politico del quale la diversa «forza» di ciascun tipo di atto normativo era l'espressione.

La «forza di legge», intesa come efficacia giuridica tipica, era perfettamente compatibile e sarebbe rimasta ovviamente indiscussa anche in presenza di costituzioni flessibili, «emendabili» da parte della legge e dunque a questa «equiparate» (9) . In questo sistema, che da noi sarebbe stato descritto, tenendo conto delle innovazioni introdotte nel novero delle fonti dal regime fascista, negli art. 1 ss. disp. prel., la gerarchia fondata sulla forza di legge, dato il carattere tipico, omogeneo e incondizionato di quest'ultima, offriva ad un tempo una sistemazione onnicomprensiva delle fonti e un satisfattivo criterio di soluzione delle possibili antinomie, l'operare del criterio cronologico o temporale venendo, a sua volta, determinato all'interno di ciascun «grado» di forza.

Il «periodo classico» di inveramento del sistema gerarchico ci mostra in filigrana i presupposti coessenziali alla sua piena vigenza: il carattere relativamente semplice - monistico anziché pluralistico, accentrato anziché decentrato - dell'ordinamento (10) , e la (conseguente) possibilità di pensare e sperimentare «la legge» come «tipo» di fonte nettamente differenziato sotto l'aspetto formale e costituente il «centro» del sistema, il «perno» attorno al quale ruota l'intero insieme delle fonti normative; l'attitudine per sua natura «generale» della competenza della legge, e la vigenza del principio di legalità, che imprime carattere derivato e subordinato a tutte o alla maggior parte delle manifestazioni del potere esecutivo.

Le trasformazioni che investiranno, negli ordinamenti a noi storicamente più vicini, uno per uno questi presupposti, e soprattutto l'introduzione di costituzione rigide, segneranno, invece, il declino della gerarchia.

 

3. (Segue): la crisi. La Costituzione come fonte sulla produzione e il sistema delle fonti come risultato di attribuzioni di competenze normative

L'introduzione di costituzioni rigide ha prodotto un duplice effetto. Da un lato, la costituzione potrebbe sembrare nient'altro che un quarto e ulteriore gradino aggiuntosi a completamento della «piramide» che lo Stato di diritto aveva espressa (11) . Un primo effetto attribuito alla vigenza di una costituzione rigida è dunque l'eventualità di « riattualizzare», riscrivere, o completare la gerarchia secondo una scala di quattro gradini: costituzione, legge, regolamento, consuetudine. « Trascinato» nell'ordinamento repubblicano, l'art. 1 disp. prel. dovrebbe essere letto così: la costituzione «prevale» sulla legge, perché questa le deve essere conforme; la legge «prevale» sul regolamento etutte «prevalgono» sulla consuetudine (12) .

Un simile schema non tiene peraltro conto di come la costituzione sia, per sua propria natura, disciplina (anche) delle fonti del diritto, «norma sulla produzione» (pur senza avere necessariamente, per questo - ed il punto è da rimarcare -, il monopolio della normazione sulla normazione). È per questa sua natura che la costituzione rigida esprime un «secondo effetto», che è, intrinsecamente, travolgente e negativo nei confronti della possibilità stessa di leggere le fonti secondo gerarchia di efficacia normativa.

La costituzione «crea» altre fonti, le individua ma, al tempo stesso, le conforma e le condiziona. È nella nozione stessa di costituzione, come fonte sulla produzione, la sua capacità di determinare tra gli altri atti normativi rapporti che «possono» essere, ma «non sono necessariamente», gerarchici, e che attraverso la sola visuale gerarchica non potrebbero essere letti. D'altro canto, soltanto avvalendosi della «cifra linguistica» offerta dalla nozione di fonte sulla produzione, questa seconda attitudine della costituzione traspare e può essere meglio colta.

A questa cifra linguistica sarà molto attenta quella parte della nostra dottrina propensa più alla lettura positiva del sistema delle fonti che un dato ordinamento adotta, che non alla costruzione di teorie generali; mentre quella cifra linguistica non appare nella visuale kelseniana. Perciò Kelsen, da un lato, e studiosi quali Esposito, o Crisafulli, ma, come vedremo, lo stesso Zanobini, dall'altro, e le loro « letture» del sistema delle fonti, possono essere riguardati come le interpretazioni dalle quali scaturiscono la sensibilità per il primo (quello conservativo della gerarchia) e il secondo (quello dissolutorio della gerarchia) effetto della costituzione rigida.

Nella «concezione pannormativistica» kelseniana è centrale, come tutti sanno, la bivalenza di ciascuna norma, per cui, salvo la prima e l'ultima, le norme sono disposte in una concatenazione produttiva (Erzeugungszusammenhang), dove ciascuna norma si fonda sulla conformità alle norme superiori e a sua volta è a fondamento della validità delle inferiori, risultando, al tempo stesso, norma sulla produzione (di altre norme) e norma prodotta sulla base di altra norma. Qui sta la radice della «insensibilità» kelseniana (e di chiunque si ispiri a una concezione gradualistica) nei confronti del ruolo delle fonti sulla produzione. Sebbene infatti tutte le norme, tranne le ultime, siano norme sulla normazione, avviene però che la norma sulla normazione perde rilievo e autonomia, perché la fonte (fatto, in senso lato) che media la progressione produttiva finisce per scomparire come risvolto teoreticamente irrilevante « dietro» l'efficacia, intesa come capacità produttiva, del grado superiore.

Questa visuale, che non prende in considerazione la fonte sulla produzione nella sua autonomia concettuale, non potrà cogliere le potenzialità manipolatrici che sul sistema delle fonti la vigenza di una costituzione rigida virtualmente ma immanentemente esprime.

Dove l'attenzione sia invece portata sulle fonti, come fatti (positivamente riconosciuti) o come atti (positivamente disciplinati), e dunque come « fattispecie» delle norme sulla produzione, il gradualismo si spezza; e diventa percepibile l'autonomo rilievo della fonte sulla produzione come « medio necessario» e positivamente imprescindibile per la creazione dogmatica della norma.

Questo spostamento d'attenzione si deve, nella nostra dottrina, essenzialmente a Vezio Crisafulli (13) ; ma una vena antigradualistica e una sensibilità spiccata per le fonti sulla produzione sono fortemente presenti già in Carlo Esposito, ancora più lontano da ogni accordo con la visuale kelseniana di quanto non lo sarà Crisafulli, e in Guido Zanobini. Carlo Esposito, che da un lato nega alla fonte o norma sulla produzione carattere creativo dell'efficacia normogena di atti o comportamenti (14) , che assume la tesi della «pari forza di tutti gli atti o fatti normativi» (15) , dall'altro attribuisce alla fonte sulla produzione il ruolo di «disciplinare [...], regolare ed eventualmente limitare (la forza)» degli atti o comportamenti normativi (16) . In Guido Zanobini, che pure partiva dalla proclamazione della superiorità su ogni altra manifestazione normativa della legge formale, questa superiorità si rivela costituita in un modo composito, che avverte, accanto alla superiorità politica, una superiorità logica derivante dalla funzione svolta dalla fonte-legge come supremo atto di coordinamento tra fonti, o di attribuzione di competenze normative (dunque come fonte sulla produzione che articola e riarticola intorno a sé il sistema normativo) (17) ; funzione quest'ultima che, non senza significato, lo stesso autore riterrà di poter talis et qualis trasferire alla Costituzione nell'ordinamento repubblicano (18) .

Una volta percepito il ruolo della fonte sulla produzione, la progressione dinamica delle fonti non può più essere intesa come un omogeneo digradare da norma superiore a norma inferiore, e la produzione normativa appare di necessità seguire i ritmi scanditi prescrittivamente dalle norme positive sulla normazione. È questa visuale che rende concepibile un rapporto tra le fonti che non sia o non sia solo di gerarchia, e che mostra come l'adozione di una costituzione rigida porti ancor di più in sé il germe di uno sgretolamento della gerarchia (19) .

Applicato alla costituzione, lo schema della fonte sulla produzione (che disciplina, regola, eventualmente limita la forza, aveva insegnato Esposito, «propria e altrui», aveva esplicitato Zanobini) manifesta immediatamente le sue conseguenze, «rompendo» anzitutto la unitarietà della «forza di legge». Il primo effetto a palesarsi (e quello su cui si è certamente più insistito) è la «detronizzazione » della legge: ma il fenomeno non era certo isolato e privo di conseguenze. Con la supremazia della legge se ne va tutto il sistema di rapporti tra fonti costruito di riflesso ad essa. «La capacità creativa di diritto della legge si arresta soltanto nei confronti delle fonti di ordine costituzionale». «Soltanto», ma non è poco. «È una rettifica, questa, che in realtà ha un valore decisivo nella teoria delle fonti, rivelandosi suscettibile di dissolvere dall'interno lo stesso sistema gerarchico solitamente inteso» (20) .

La «de-tipizzazione della legge», dovuta alla « manipolazione» del «tipo» che la costituzione opera, comporta poi almeno due conseguenze. Una prima conseguenza, esplicitata ed evidente: che la preferenza (in verticale) e l'abrogazione (in orizzontale) cioè le due manifestazioni della «forza » di legge non sono (più) di per sé sufficienti a dirimere tutti i possibili conflitti di norme nel sistema, «perché non tutte le leggi formali sono autorizzate a disporre liberamente su qualunque oggetto né sono tutte modificabili o derogabili da qualunque legge formale» (21) . Divenuta «fattispecie» della fonte sulla produzione-costituzione, «la capacità creativa di diritto delle leggi formali non è più identica o omogenea per tutte, ma ripartita, differenziata e graduata, indipendentemente dalla forma tipica, che esse hanno in comune, come non più uniforme ma diversa ne risulta la forza di resistenza a modifiche o abrogazione» (22) . Di qui la necessità di affiancare alla gerarchia un altro criterio almeno di composizione delle antinomie, che sarà detto «di competenza».

Una seconda conseguenza esercitata dalla adozione della cifra linguistica della fonte sulla produzione, e dalla introduzione di costituzioni scritte e rigide che svolgono la fondamentale funzione di fonte sulla produzione, sui rapporti tra le fonti, è altrettanto evidente, forse elementare, ma rimasta più coperta: mentre nello Stato rappresentativo la supremazia della legge era un dato implicito nella forma di governo, ora, nello Stato a costituzione scritta e rigida, quella supremazia della legge tra le fonti, se e in quanto rimane, è comunque il risultato di una norma che attribuisce alla legge quella data posizione: le disposizioni preliminari (art. 1-4) sono, in parte, « recepite» dalla costituzione, ma vedono rovesciato il loro senso. Non più «descrizione» di un assetto dato (23) , ma «attribuzione», valida in quanto coerente col disegno costituzionale, di determinati ruoli alle diverse fonti.

4. Gerarchia e competenza. Affiancamento o superamento?

L'introduzione di una costituzione rigida rompe la forza di legge e comporta l'affiancamento alla gerarchia di un altro criterio o principio, che è la competenza. Ma: la competenza affianca la gerarchia o la supera? La competenza è un criterio di risoluzione delle antinomie, utilizzabile dove quello gerarchico non funziona, ma è valido soltanto in un sistema delle fonti retto da un principio di gerarchia, ovvero è anch'esso principio ordinatore del sistema (e sia pure eventualmente di un sistema «asistematico») delle fonti?

Certamente, la «scoperta» della competenza viene dichiarata dal suo stesso principale artefice in modi che si preoccupano di salvaguardare la «tenuta della gerarchia». Crisafulli ci consegna un sistema delle fonti caratterizzato dalla compresenza dei due criteri, e nel quale, anzi, la gerarchia è, in qualche modo, privilegiata: la scoperta della competenza non significa abbandono della gerarchia, la gerarchia non può essere assorbita «senza residui» nella competenza, anche perché il rapporto di competenza si istituisce in funzione di una gerarchia «per lo meno logica» (24) che è quella realizzata nel rapporto di condizionabilità intercorrente tra la fonte sulla produzione e la fonte di produzione da essa regolata. Una «salvezza», quest'ultima, del tutto apparente per altro, dal momento che la gerarchia «logica», o come altri dice, «strumentale», o «formale» nulla ha a che vedere con la gerarchia secondo efficacia formale che costituisce la «vera e propria» gerarchia (25) , e di quest'ultima non dimostra in alcun modo la conservazione o tantomeno la preminenza sulla competenza, come non lo fa l'assunto che un rapporto di competenza debba, per istituirsi, prevedere la superiorità strutturale, logica o formale della norma che attribuisce la competenza.

Ma, tralasciando questi aspetti, è fuor di dubbio che, sulla scia della lezione crisafulliana, la nostra dottrina è rimasta propensa ad ammettere la competenza, ma a ragionare, al tempo stesso, in termini di compresenza di gerarchia e competenza e anzi di prevalenza della prima sulla seconda. Il suggerimento che ne deriva, il convincimento più o meno esplicito su cui questa opinione si fonda, è, tra parentesi, che la gerarchia prevalga sulla competenza se non altro perché sarebbe la «forza» gerarchica a ordinare le competenze (26) , e che di conseguenza tra i vari aspetti di un atto normativo sia quello della forza-efficacia ad avere carattere dirimente.

Basti pensare a come, in effetti, numerosi ragionamenti in tema di fonti siano condotti in modi che li dimostrano fondati non sull'idea che sia la competenza in sé a tutelare un atto normativo «x » nei confronti delle «invasioni» di altri atti normativi «y» o «z», ma sulla ben diversa idea che rilevi a questo fine la circostanza che quella competenza sia attribuita da una fonte superiore gerarchicamente (per efficacia) a «x», «y» e «z». Il regolamento parlamentare è protetto nei confronti della legge (ma non della legge costituzionale) dall'essere attributario di una sfera di competenza riservata, o non piuttosto dall'essere attributario di una sfera di competenza che è ad esso riservata dalla fonte (gerarchicamente sopraordinata) «costituzione»? È certamente vero che nel ragionare del rapporto tra legge e regolamento parlamentare si esclude la forza e si tiene in considerazione la sola competenza; ma a ben guardare questa è solo la superficie di un ragionare nel quale, sullo sfondo e nelle premesse, è la forza-efficacia a rappresentare l'ineliminabile presupposto: siccome la competenza è attribuita da una fonte «più forte» delle due o più che entrano in relazione di esclusione, allora sussiste la competenza (come spiegare altrimenti l'insistita idea, sulla quale torneremo, per cui si avrebbe vera e propria competenza solo in casi di «riserva» - la riserva essendo tipico esempio di atto di disposizione che una fonte più forte può fare di una fonte più debole - e l'altra idea, per cui la competenza determina, quando violata, invalidità, laddove l'invalidità è nata come vizio derivante dalla violazione di un parametro « superiore»?). A dimostrare che, per quanto molto spesso si trovi asserito che la «superiorità» rimane come mera «superiorità logica», non sia affatto questo il presupposto che la prevalente dottrina tiene per fermo ragionando di rapporti di competenza (ma lo sia invece la superiorità gerarchico-sostanziale), sta il fatto che la dottrina fatica a riconoscere la vincolatività anche delle riserve o attribuzioni di competenza sancite da fonti pariordinate o comunque non costituzionali (la legge nei confronti di altri atti «primari» o la legge su atti «secondari»), difficoltà che non avrebbe ragione di sussistere se si fosse davvero abituati a considerare i rapporti di competenza frutto di relazioni di superiorità logica tra la fonte attributiva di competenza e quella che ne è attributaria. Allora è vero che la competenza è, per lo più, ritenuta essere ordinata dalla forza gerarchica, e che essa si è affiancata alla gerarchia ma sempre subordinatamente.

E una tale bivalenza (la forza formale retrocede, ma rimane dominante) c'è, senz'altro, nella visione crisafulliana che è la radice della nostra riflessione dottrinale anche odierna: l'intervento della costituzione, da un lato, spezza la forza di legge in nome della competenza; dall'altro, siccome sottrae alla legge la capacità di disporre della propria forza (27) - una capacità, invece, in precedenza accettata, se è vero che nel '39 Zanobini poteva discorrere tranquillamente di leggi formali che si rendono « dispositive» per far spazio a fonti «competenti» (28) -, paradossalmente «salva» la legge dalla espansione «devastante» della competenza, alla legge conservando una «necessaria» superiorità. La costituzione così, disponendo della forza della legge, la limita (con la competenza); ma la salva altresì (vietando alla legge di disporre della propria forza) (29) . La legge è per tal via «costretta» proprio dalla vigenza della costituzione a rimanere «monarca » non più assoluto, ma nemmeno «fantoccio», nel sistema delle fonti; e ciò accade probabilmente per la preoccupazione, tutt'altro che estranea al pensiero di Zanobini, di proteggere il ruolo politico della legge.

E tocchiamo qui un punto interessante. Chi più, chi meno, accettiamo tutti che la costituzione rigida abbia comportato una de-tipizzazione della legge. Tra i presupposti della gerarchia il primo e fondamentale (la tipicità degli atti normativi, e specialmente della legge) va in crisi. Ma che dire degli altri due corollari, ineliminabilmente necessari al funzionamento della gerarchia (la competenza generale della legge, con la connessa nozione formale di funzione legislativa; la vigenza del principio di legalità; il loro corollario: l'inesistenza di una riserva di regolamento)? Non a caso nessuno di questi due principi è espressamente affermato dalla Costituzione; ma altrettanto non casualmente la dottrina li ha quasi sempre dati per scontati, pur dovendo magari, per dimostrarne la vigenza, compiere anche estenuanti sforzi argomentativi. Che è come dire: l'esigenza di riconoscere gli assunti giuridico-politici di un modello di Stato di diritto rappresentativo che già avevamo in mente ha fatto agio su ciò che la Costituzione tace (che viga il principio di legalità) o addirittura dice espressamente che non è (l'esistenza di un «tipo» legge); e questa esigenza ha, così, spinto a proteggere quella vigenza della gerarchia che quasi sembra valere come garanzia che anche gli altri due principi, ritenuti politicamente interessanti, allora vigano.

Che la legge sia de-tipizzata, ma che purtuttavia abbia competenza generale, che viga il principio orizzontale di competenza, ma anche quello verticale di legalità, che non esista una riserva di regolamento sono gli argomenti che riconosciamo, significativamente, in quella parte dell'insegnamento crisafulliano che pone i precisi termini del problema giuridico inerente al mantenimento o al superamento della gerarchia, e che usa l'argomento classico, per dimostrare una limitata ma indiscutibile tenuta della gerarchia: l'insegnamento relativo al «concorso libero tra fonti».

Come si sa, Crisafulli assume l'idea, a sua volta profondissimamente instillatasi nella dottrina successiva, che la vera e propria competenza sia offerta dalle situazioni di «riserva» (30) , la «riserva» è a sua volta istituto che deriva la sua essenza stessa dalla rigidità-superiorità della costituzione (31) , la «competenza», al pari della «gerarchia» determina relazioni di «validità/invalidità» (32) . Esisterebbe «vera e propria» competenza soltanto quando sussistano insieme differenziazione di atti e differenziazione di materie, nonché esclusiva attribuzione di una materia ad un determinato act-type. Accanto alle zone di vera e propria riserva, Crisafulli vede poi una ampia area intermedia, che non sarebbe di «vera e propria» competenza, ma nemmeno di «vera e propria» gerarchia: i casi di fonti in concorso vincolato, come la legge statale e la legge regionale, o i casi di fonti variamente «atipiche». Infine, vi sono le situazioni di concorso libero, che qui ora interessano. In queste, la cui ipotesi è classicamente tratteggiata in quella del concorso tra legge e regolamento - «a meno di non affermare che esistano in linea generale materie riservate al regolamento, ciò che, in genere, si nega, essendo rimesso alle singole leggi di delimitare di volta in volta l'àmbito delle norme regolamentari e queste restando sempre subordinate a qualunque norma di legge» (33) -, le «norme poste dall'una [fonte] limitano o altrimenti condizionano la capacità di produzione delle altre, per il semplice fatto di essere intervenute o di sopravvenire sulla materia» (34) ; o anche: «la fonte superiore è sempre in grado con la sua presenza di limitare le fonti inferiori fino ad assorbirle del tutto, sostituendovisi o paralizzandone l'efficacia» (35) . Nei casi in cui la fonte «superiore» può liberamente intervenire nella materia regolata da altra fonte, e prevalere sulla disciplina da questa posta, non c'è «competenza». Fintantoché in un sistema normativo sussiste una fonte che a certe condizioni è preferita ad ogni altra, rimarrebbe gerarchia. Il «concorso libero» - ne traspaiono ora i presupposti: l'inesistenza di una riserva di regolamento e la inconfigurabilità della «funzione legislativa» come funzione a contenuto tipico (36) - è il grande accordo su cui si intona una salvezza per il principio gerarchico: dove c'è concorso libero il criterio gerarchico è applicabile perché la fonte «superiore» prevale; finché esistono rapporti tra fonti risolubili in chiave di concorso libero rimane la gerarchia, sia pure «convivendo» - ma appunto solo «convivendo» - con la competenza.

In questo ragionamento risiedono i termini che consentono di affermare che la gerarchia potrebbe essere mantenuta come schema generalissimo e di fondo che dà l'ossatura del sistema delle fonti secondo la scala «costituzione, legge, regolamento», in tutti i casi in cui a favore di fonti diverse dalla legge non siano istituiti casi, propri o impropri, di riserva. Se si escludono le fonti riservate o quelle costituzionali superiori, la legge resta il centro del sistema delle fonti; e la forza o valore di legge, ossia la primarietà, consiste nella sottoponibilità delle fonti che ne sono dotate al solo livello formalmente costituzionale. La fonte primaria è la fonte esclusivamente sottoposta alla costituzione e alle leggi costituzionali; la forza o il valore di legge pertiene, oltre che alle leggi formali, a tutte quelle fonti che o con esse siano fungibili o che siano primarie, in quanto esclusivamente competenti alla disciplina di una determinata materia.

Attraverso la combinazione di concorso vincolato e libero e situazioni intermedie tra queste due, Crisafulli ha offerto una lettura, divenuta dominante e ormai tralatizia, che coglie bensì la crisi della forza di legge, epperò in qualche misura mantiene la supremazia della legge.

Ma il sistema delle fonti è rimasto davvero fermo a come Crisafulli lo disegnava? Il dubbio si affaccia facilmente: la sistemazione positiva offerta da Crisafulli ha forse segnato un punto che non può mantenersi per fermo, anche perché in esso erano già racchiusi i germi di uno svolgimento e di uno sviluppo immanente.

Sono almeno tre, in proposito, gli aspetti da prendere in considerazione.

Il primo investe la stessa prospettiva di logica giuridica che supporta l'argomento principale di conservazione della gerarchia, che è il concorso libero. Quando esiste concorso libero? E perché mai il concorso libero non potrebbe, a sua volta, essere interpretato come un caso di competenza?

Due ulteriori profili derivano dalla osservazione delle concrete evoluzioni dell'ordinamento. Non si può non tenere conto infatti di come, pur volendo conservare una gerarchia solo «liminare» intercorrente tra i «tipi» costituzione, legge, regolamento, si scontano due grandi difficoltà che sono a loro volta due dinamici fattori di crisi che ne mettono in discussione la tenuta e l'utilità.

Ed ecco allora un secondo punto: i cosiddetti «tipi» su cui si articolerebbe la «scala» gerarchica non sono, in realtà, tipi, ma «gruppi» di tipi che non rispondono a uno schema unico del tipo (37) .

Ed infine un terzo: sopravvengono dall'esterno altri numerosi tipi di fonti che non si saprebbe, e non si sa, come collocare nella «scala» (si pensi alle fonti comunitarie), i cui problemi di inserimento nella scala della gerarchia generano la necessità di creare artificiosi ulteriori semi-gradi (con conseguenti definizioni di fonti collocate «sub », «para», «supra», «infra» un altro grado»), la cui stessa introduzione avverte che lo schema gerarchico, in realtà, non funziona più.

In sintesi: l'ordinamento giuridico dimostra di andare in direzioni nelle quali il fenomeno della de-tipizzazione degli atti normativi è quello dominante, e investe tutti i cosiddetti «livelli» della gerarchia.

Come vedremo, questi tre profili non stanno separati. Soltanto dall'esame dei secondi due potremo tornare sul primo, per discutere con completezza di visuale se è sostenibile oppure no che di «concorso libero» tra fonti - con tutto quel che ciò dimostra o dimostrerebbe quanto a «tenuta» della gerarchia - si possa ancora parlare.

5. Un argomento a difesa della gerarchia che è da ripensare. Il concorso libero tra fonti

Gli argomenti sui quali è basato il convincimento che il principio di competenza non possa soppiantare interamente il principio gerarchico sono due: a) non tutto ciò che è regolato da disposizioni costituzionali è per ciò solo sottratto alla competenza della legge ordinaria; b) non esistono in linea di regola materie riservate al regolamento. Di qui la competenza residuale, in alto e in basso, della legge, che opera nei casi di «libero concorso ».

Gli esempi considerati «sicuri» di libero concorso possibile tra fonti sono tra legge e regolamento e tra legge costituzionale e legge ordinaria. Intanto, però, c'è da dubitare, in primo luogo, che si tratti di due rapporti-concorso assimilabili.

Crisafulli apparentemente li assimila quando nega che tutto ciò che sia regolato da disposizioni costituzionali sia per ciò solo sottratto, per ulteriore e più particolare disciplina, alla competenza della legge ordinaria e quando esclude recisamente che tra leggi e regolamenti vi sia divisione di competenze costituzionalmente stabilita. Però, mentre le leggi costituzionali non possono sottrarre completamente materie alla competenza della legge ordinaria - e per questo vi sarebbe libero concorso possibile - il concorso tra leggi e regolamenti è possibile per il fatto che non esistono materie riservate al regolamento. Nel primo caso il libero concorso possibile è dovuto ad una carenza o limitazione della fonte cosiddetta sovraordinata, nel secondo è dovuto invece ad una limitazione della fonte cosiddetta subordinata (ovvero ad una «sovrabbondanza » della fonte cosiddetta sovraordinata).

In altri termini, le leggi costituzionali possono di regola soltanto parzialmente disciplinare una certa materia, mai escluderne in toto le leggi ordinarie. E qui sta il paradosso: mentre le leggi ordinarie possono sottrarre una data materia (disponendone) alle fonti regolamentari, le leggi costituzionali non potrebbero completamente sottrarre una intera materia alle leggi ordinarie. Si spiegherebbe in tal senso l'obiezione dell'Esposito (in un passo del saggio La consuetudine costituzionale purtroppo passato per lo più inosservato (38) , e al quale lo stesso Crisafulli non ha mai esplicitamente risposto), secondo cui il divieto per le leggi ordinarie di derogare alle fattispecie disciplinate da leggi costituzionali, essendo dovuto alla maggior forza di queste ultime, non renderebbe invalide (contra rationem), ma soltanto momentaneamente inutili ed inefficaci (ma potenzialmente efficaci) le leggi ordinarie ripetitive di esse o con esse contrastanti.

In realtà, non si vede in qual modo si possa separare o contrapporre il rapporto legge costituzionale-legge ordinaria a quello legge ordinaria-regolamento. Se il libero concorso possibile tra fonte superiore e inferiore determina tale preferenza di una fonte sull'altra, occorre decidere se effettivamente la preferenza o prevalenza della fonte superiore (quale che sia), determini o non - in caso di riproduzione o di contrasto - l'invalidità della fonte superiore.

Ad avviso di Crisafulli, la «fonte inferiore sopravvenuta [...] contrastante con la norma della fonte superiore, dovrà [...] considerarsi invalida» (39) . Ma allora non sembra «in atto» concepibile un concorso libero tra fonti su una determinata materia, perché la materia è propriamente definita dall'insieme delle fattispecie su cui verte la fonte cosiddetta superiore, ossia è inconcepibile, a rigore, l'idea di una parziale regolamentazione di una materia, con la conseguenza che anche la fonte superiore, ove intervenga, renderà invalida la fonte inferiore non solo preesistente ma anche, a sua volta, sopravveniente su quella stessa materia, ossia opererà precisamente una sottrazione di competenza nei confronti della fonte inferiore. La dicotomia fonte superiore-fonte inferiore finisce in questo modo per coincidere con la dicotomia fonte dotata di più estesa competenza-fonte dotata di competenza meno estesa.

In definitiva, la fonte di più estesa competenza, una volta intervenuta, sottrae competenza ad altre fonti, per cui la fonte (divenuta pro parte) incompetente non potrà validamente intervenire (e, se in precedenza vigente, non potrà non essere considerata invalida per invalidità sopravvenuta). Tutto ciò, s'intende, in costanza di efficacia (sufficiente a determinare l'invalidità dell'altra) della fonte di più estesa competenza, per cui la fonte di meno estesa competenza, anche se eventualmente e illegittimamente intervenuta o se preesistente, non potrà mai ridiventare efficace (dal momento che è stata - se è stata - dichiarata invalida, e quindi privata di qualsiasi efficacia), anche se la fonte competente fosse successivamente caducata.

Può dirsi, allora, e in qual senso, che vi sia libero concorso possibile tra fonti?

Solo se il concorso si riferisce ai tipi «forti» (40) di fonte (act-type), esso è ancora descrittivamente e astrattamente concepibile, ma se il concorso si riferisce ai singoli o individui atti fonte delle varie specie (token del type) (41) , una volta intervenuti o previgenti, allora non potrà parlarsi ovviamente di un concorso che non esiste, poiché l'intervento o la previgenza della specifica fonte di competenza più estesa (o superiore) vale precisamente a sottrarre competenza a qualsiasi fonte di competenza meno estesa (o inferiore) rendendola comunque illegittima.

Se tutto questo è vero, la definizione più appropriata del fenomeno che siamo stati avvezzi a chiamare «concorso libero» è, piuttosto, quella di «concorso potenzialmente alternativo» o di «ripartizione modale di competenze» o di «minore o maggiore estensione della competenza normativa esercitata in concreto».

Così inteso, il «concorso tra fonti» viene incontro alle determinazioni concrete dell'ordinamento, che abbiamo in precedenza sintetizzato, e che or di seguito discuteremo. Esso però non si rivelerà più idoneo ad assolvere la funzione, in fondo « conservativa», per la quale era stato pensato (individuare l'area in cui la gerarchia permane, e dimostrare la permanenza della gerarchia), ma quella di descrivere la dinamica della competenza e di avvertire che la dinamica della competenza ha come suo vero e proprio àmbito non già le situazioni di riserva assoluta, ma, se mai, quelle di riserva cosiddetta relativa, e si realizza inevitabilmente come « competenza-concorrenza».

Ma è ora appunto di saggiare quei profili evolutivi dell'ordinamento che questa direttrice delineano.

6. Fattori evolutivi emergenti dalla dinamica del sistema. Disarticolazione dei «tipi» di atti normativi: a) il cosiddetto livello costituzionale

Il mantenimento della gerarchia come schema di massima intercorrente tra i «tipi» che ho chiamato «forti»: costituzione, legge, regolamento, o tra gradi o livelli: costituzionale, primario, secondario, sconta, come dicevamo, una disarticolazione di tali pretesi tipi, gradi o livelli, in una pluralità di figure (che si possono chiamare «tipi deboli») che presentano, ciascuna, caratteri tali da non consentire di essere ricondotte al presunto «tipo» di appartenenza o schema generale omogeneo di forma, efficacia attiva, resistenza passiva, competenza (42) .

Procedendo per sintetiche esemplificazioni è intanto da considerare il «livello costituzionale». Qui si inseriscono: 1) i principi «supremi» o fondamentali o inderogabili (43) , e le norme di riconoscimento dei diritti inviolabili, che sono assolutamente inderogabili, e quindi rappresentano anche limiti alla revisione costituzionale; e sono altresì, come ha chiarito la giurisprudenza della Corte costituzionale (44) , parametro di legittimità di tutto il sistema, e dunque non solamente sono irrivedibili, ma, anche, non possono comunque essere contrastati da nessun atto normativo.

Quindi: 2) il testo della Costituzione nella parte in cui non esprime un principio supremo, testo che è invece rivedibile. A questo punto si pone, naturalmente, la questione di quali siano gli enunciati della Costituzione che non esprimono « principi supremi». Ora è chiaro e generalmente riconosciuto che i principi si ricavano per lo più dagli enunciati, il che significa che il principio supremo non è rappresentato più da tutta la disciplina positiva (poniamo, di una libertà) stabilita dalla Costituzione, ma dal «nucleo essenziale» di quella disciplina. Nel caso della disciplina costituzionale di una libertà fondamentale, possiamo dunque distinguere il «principio supremo», offerto dal « nucleo essenziale», che è irrivedibile (oltre che assolutamente condizionante la validità di qualsiasi atto normativo, leggi costituzionali comprese); e la mera disciplina positiva, per così dire, di dettaglio, modificabile con legge di revisione; legge che, appunto, è limitata, nel senso che non può attentare al principio. I principi supremi, d'altro canto, non debbono necessariamente essere considerati come norme di grado gerarchico superiore, anzi, una loro considerazione in termini di gerarchia ne «svuota» l'essenza. Il principio, il principio supremo, non è una norma superiore ad un'altra, ma una entità diversa, irriducibile al normativo, al mondo della norma (45) . Ecco dunque che si nota con evidenza, già a questo riguardo, che il «livello costituzionale» racchiude più livelli, che questi possono intersecarsi, e che, al tempo stesso, una tale articolazione non può essere seccamente ridotta in termini gerarchici. Procedendo oltre, «alla pari» con il testo della Costituzione dovremmo porre le « leggi di revisione», lequali, se vi sono, di quel testo entrano a far parte integrante.

Da distinguere (46) sono invece: 3) le «altre» leggi costituzionali, almeno ad accettare la dottrina secondo la quale esse si differenziano dalle leggi di revisione perché, appunto, è loro preclusa la revisione della Costituzione e rappresentano invece il tipo idoneo a realizzare «integrazioni», «deroghe », «rotture», limitazione, sospensione della Costituzione medesima (47) .

All'interno del genus «altre» leggi costituzionali è sembrato di dover individuare, ulteriormente, le 4) leggi costituzionali specificamente previste dalla Costituzione o a cui la Costituzione fa espresso rinvio (48) (che non potrebbero contenere previsioni derogatorie rispetto alla disciplina dettata dalla Carta costituzionale con riferimento a singoli istituti) (49) , che possono ben essere considerate atti con una competenza «delimitata» (50) , come i casi degli art. 71 comma 1 (conferimento del potere di iniziativa legislativa), 117 comma 1 al. ult. (ulteriori materie di competenza legislativa regionale), 137 comma 1 (condizioni forme e termini di proponibilità dei giudizi davanti alla Corte, garanzie di indipendenza dei giudici). Ulteriormente limitata è poi la legge prevista dall'art. 132 comma 1 per « disporre la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni» (51) , che, com'è noto, presenta propri specifici requisiti formali-procedurali (obbligo di essere preceduta dalla audizione dei consigli regionali, e dalla richiesta di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, approvazione della proposta, con referendum, da parte della maggioranza delle popolazioni stesse), e, ovviamente, di contenuto (è legge specificamente rivolta a disporre la fusione di regioni o la creazione di nuove regioni), e che si inserisce in modo assai ambiguo nella distinzione leggi di revisione-leggi costituzionali, dal momento che ha sì capacità di revisione, ma solo dell'elenco dell'art. 131, o meglio non può revisionare alcunché, fuori da quell'elenco, tanto è vero che è stata in dottrina proposta la possibilità di aggirare anche i requisiti formali (ulteriori): adozione prima di una legge costituzionale che dispone la fusione di regioni o l'istituzione di nuove regioni (in deroga all'art. 132), quindi adozione di una legge costituzionale che modifica l'elenco (52) . Un altro, e chiarissimo, esempio di leggi costituzionali che soffrono limitazioni finalistiche sono gli statuti speciali, la cui competenza è delimitata dagli art. 116 e 115, in quanto essi sono abilitati soltanto a definire «forme e condizioni particolari di autonomia» nelle corrispondenti regioni «secondo i principi fissati nella Costituzione» (53) (quindi solo deroghe finalizzate da disposizioni costituzionali). È da tener conto che, pur potendo essere inseriti nel (variegato) livello « costituzionale», questi atti normativi annoverano altresì al proprio interno norme, di volta in volta, depotenziate o rinforzate (cfr., ad esempio, art. 54 st. Sar.) (54) ; mentre la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto le norme statutarie derogabili dai regolamenti comunitari (55) .

Infine la prassi legislativa più recente ci ha messo di fronte a una ulteriore figura di legge costituzionale: 5) le leggi costituzionali provvedimento, esemplate sinora, con sicurezza, dalla l. cost. 3 aprile 1989, n. 2, per l'indizione di un referendum consultivo sul conferimento di un « mandato costituente» al Parlamento (56) .

Taluni, pur dimostrandosi ben consapevoli della varietà di figure in cui si stempera il «livello» delle fonti costituzionali, preferiscono ridurre il problema a una questione di catalogazione: « indipendentemente dalla categoria in cui possono essere catalogate [...] tutte le leggi costituzionali occupano lo stesso grado nel sistema delle fonti, in considerazione dell'identica forza che le contraddistingue, identica essendo la loro capacità innovativa ed il loro grado di resistenza, e della pari efficacia che ciascuna di esse produce» (57) . È da supporre che con ciò si intenda dire che ogni sottotipo tra quelli appena sopra individuati, di legge costituzionale, abbia la stessa potenzialità della legge di revisione costituzionale, e che il tipo «legge costituzionale» si caratterizzi come un tipo unitario di fonte a competenza generale e non specializzata. Ciò che non pare per niente esatto, a tenere conto degli esempi che si sono fatti, perché la competenza dei diversi tipi non è né generale (58) né omogenea a quella degli altri né denotata dagli stessi requisiti formali né uniforme rispetto a quella attribuibile alla legge di revisione. In parole molto povere, uno statuto speciale non può fare quello che può fare una legge di revisione, né ha una competenza generale e non specializzata; e una legge costituzionale in attuazione dell'art. 137 non può revisionare lo stesso art. 137, dunque non può fare quello che potrebbe fare - fermo l'obbligo di lasciar in vita un qualche istituto di giustizia costituzionale (59) - una legge in revisione dell'art. 137. A loro volta le leggi di revisione non sono «illimitate», perché, come tutti sanno, si fermano (oltre che davanti all'art. 139) ai principi, i quali d'altro canto non hanno alcuna forza: un principio supremo non ha nessuna vis abrogans, perché risulta da una interpretazione, e per la precisione da una interpretazione «valutativa» (60) .

Val la pena di notare che affermando che le fonti costituzionali hanno tutte la stessa forza-efficacia attiva e passiva, si riedita un celebre argomento che è già stato sollevato come obiezione alla teoria delle fonti (primarie) cosiddette atipiche o rinforzate (61) : condizioni procedimentali e/o caratterizzazioni di contenuto di un atto normativo non ne alterano la forza ma riverberano propriamente e solo in condizioni di validità/invalidità. Ma questo argomento - e lo coglie chi osserva che l'efficacia (della legge, ma l'argomento è riferibile a qualunque altro atto normativo) deve essere considerata per quanto legittimamente la legge può innovare e per quanto altri atti normativi possono validamente derogare all'interno della loro competenza (62) - ha in se stesso un trascendimento della forza-efficacia e non lascia altro spazio che a considerare quella forza che resta «eguale» non come identità di efficacia attiva e passiva ma come identità di trattamento (63) (ossia, in altra terminologia, «valore»), mentre la forza-efficacia si assesta come attributo dell'atto singolo, o, al massimo, del singolo « sottotipo».

L'esistenza di «determinati sottotipi di leggi costituzionali, differenziate per le procedure della loro approvazione o della loro revisione», l'« aggravamento o attenuazione della rigidità» (64) sono invero avvertite da più di uno studioso; e, finemente, in casi come quello dell'art. 132, si rileva che «non si tratta di leggi gerarchicamente sovrapposte ai congeneri atti normativi, bensì di leggi chiamate a risolvere - secondo gli appositi disposti della Costituzione - questioni particolari [...] sicché il criterio di sistemazione delle fonti in esame [...] non è la gerarchia, bensì la competenza » (65) .

Ora, un dubbio sommessamente si affaccia: la problematica dei tipi e sottotipi di fonti che affollano il livello costituzionale (e stiamo parlando solo di quelle fonti che sono istituite come « costituzionali» dalla Costituzione) è stata, tutto sommato, dominata dall'annoso dibattito se esista o meno una differenziazione, una separazione di competenza, tra le leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale; e quell'annoso dibattito, a sua volta, ha finito per esser coperto dal velo delle note conclusioni crisafulliane secondo cui «il duplice riferimento a leggi di revisione della Costituzione e ad altre leggi costituzionali avrebbe potuto porsi a fondamento di una separazione di competenza tra le une e le altre» (ma l'evoluzione del sistema sarebbe andata in senso opposto) (66) . Ecco, come in un gioco di specchi, un presupposto che si rincorre e genera autoreferenzialmente conseguenze: che vi sia competenza se vi è separazione, e che vi siano tipi differenziati di fonte solo se dotati di competenze separate. L'analisi del testo costituzionale mette però di fronte a una dimensione più obliqua, più difficile, ma più ricca e sfumata, che ci fa rilevare che esistono tipi differenziati, ma non sempre e necessariamente rigidamente separati. La forzatura, di fronte a un disegno siffatto, è pretendere che esso sia come non è, forzatura che si opera sia allorché si invocano separazioni di competenza che non sempre nitidamente appaiono, sia allorché si nega, poiché la competenza non è così rigidamente segnata da separazioni come si pretende che dovrebbe essere, che differenziazioni vi siano. Il livello costituzionale non ci mette di fronte a un tipo omogeneo e unitario di fonte che ha sempre la stessa forza (vedi il caso degli statuti speciali) e sempre la stessa competenza, ma nemmeno a una serie di atti recanti ciascuno una precisa matricola, come forse qualche amante delle catalogazioni, o qualche seguace troppo pedissequo dell'intuizione relativa alla competenza come separazione, preferirebbe. Esso ci mette invece di fronte a una pluralità di atti che di volta in volta - col precisarne i contenuti, i limiti, il procedimento, i problemi di armonizzazione con altre fonti - la Costituzione specializza per la materia su cui sono o saranno chiamati ad operare, per le «questioni particolarissime» (67) che richiedono per sé un atto appositamente calibrato.

7. (Segue): b) il cosiddetto livello primario. Singolarità del decreto-legge e del «referendum» abrogativo

Al livello cosiddetto primario, la pluralizzazione delle fonti introdotta dalla vigente Costituzione è un fenomeno da tempo ampiamente scandagliato (68) , dunque notissimo.

Al gradino «legge» di una ipotetica gerarchia delle fonti noi dovremmo annoverare: 1) la legge formale del Parlamento; 2) le fonti a competenza costituzionalmente riservata (regolamenti parlamentari e regolamenti degli altri organi costituzionali: quasi sicuramente quelli della Corte costituzionale (69) , probabilmente quelli della Presidenza della Repubblica e del Consiglio superiore della magistratura); 3) gli atti legislativi dell'Esecutivo (decreto legislativo delegato e decreto-legge, per quanto quest'ultimo, come vedremo subito dopo, meriti un discorso a parte), senza tener conto delle numerose fonti «nuove» cioè istituite per la prima volta dalla vigente Costituzione, quali ad esempio le leggi regionali, che esamineremo partitamente più avanti, o come il referendum abrogativo, che ci parrà, al pari del decreto-legge, meritare un cenno a sé stante.

Ad una tale pluralizzazione delle figure che occupano tutte, teoricamente, lo stesso livello - epperò non lo occupano, dato che non si tratta di fonti tra di loro equivalenti, che possano sempre reciprocamente abrogarsi o intervenire l'una nel campo dell'altra - si somma la «scissione» della figura stessa della legge «formale» tra più tipi caratterizzati ora da varianti formali, ora da varianti incidenti sul contenuto, ossia, anche in questo caso, più tipi tra di loro non equivalenti o fungibili.

L'andamento che viene in tal modo impresso ai rapporti tra le fonti è perfettamente esemplificato dal caso legge delega-decreto legislativo delegato. I decreti legislativi delegati sono sì fungibili con la legge parlamentare (hanno forza di legge), ma incontrano il limite della legge di delega, la quale, a sua volta, è posta in una posizione speciale rispetto ai «suoi» decreti delegati (ha quindi valore diverso dalle altre leggi). Ma poi: può la legge di delega abrogare il diritto legislativo preesistente, o lo può fare solo in costanza di emissione del decreto legislativo? i principi e criteri sono ex se normativi o lo diventano soltanto con l'emissione del decreto delegato? Si ricorderà che la Corte ha escluso che la regione possa impugnare per invasione di competenza una legge di delega ut sic (70) . Ma, allora, la legge di delega è più «in alto» o più «in basso» delle altre leggi? È l'una e l'altra... Sin da qui - ed è un caso classico - la gerarchia non funziona.

Per gli atti legislativi che presentano varianti formali rispetto al «tipo» legge era stata, com'è noto, suggerita, e viene di solito adottata, pur partendo, magari, da diverse ricostruzioni, la definizione di fonti «rinforzate» (71) . Una definizione, va detto subito, da prendersi con le classiche molle. Questa definizione in effetti (non meno dell'altra, di fonti «atipiche») (72) , si appalesa legata a una concezione gerarchica dell'ordinazione delle fonti e dunque risulta ingannevole - in quanto, com'è stato opportunamente notato (73) , la posizione di queste fonti nel sistema degli atti normativi obbedisce invece al criterio della competenza anziché a quello della gerarchia -, e soprattutto è fuorviante, perché parlare di fonti « rinforzate» - così come parlare di fonti «atipiche» - significa presupporre l'idea che esista pur sempre un «tipo» di atto legislativo caratterizzato da una certa forma e da una certa forza «attiva e passiva», tipo che dovremmo considerare talmente solido da far da paradigma agli «altri» atti rinforzati o atipici. Parlare di fonti rinforzate o atipiche dà per dimostrato quello che si tratta invece di dimostrare (o che, perlomeno, è aperto alla dimostrazione), ossia che veramente la legge formale costituisca una regola (un tipo), rispetto alla quale atti cosiddetti rinforzati o atipici si dispongono (proprio perché rinforzati o atipici) come eccezioni; o non piuttosto che tutte le fonti primarie, per limitarsi a queste (legge formale e rimanenti fonti «primarie»), non si trovino in un rapporto di reciproca eccezionalità.

Ma procediamo con ordine. Tra le fonti «rinforzate» si possono ricordare le leggi riservate alle Assemblee ex art. 72 comma 2 cost.; le leggi disponenti la modificazione di enti territoriali, le leggi disciplinanti i rapporti con lo Stato delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, che devono essere precedute dalle relative «intese» ex art. 8 cost., e le leggi di modifica dei Patti lateranensi precedute da nuovi accordi, secondo la previsione dell'art. 7 cost. Due casi questi ultimi particolarmente vistosi di fonti la cui precisa collocazione non è determinabile alla stregua del tradizionale criterio gerarchico secondo forza formale (74) . Infine, le leggi di amnistia e indulto « rafforzatissime» risultanti dalla revisione dell'art. 79 cost. disposta dalla l. cost. 6 marzo 1992, n. 1, fonti per le quali è richiesta, oltre a una implicita riserva d'Assemblea, una particolare maggioranza addirittura superiore a quella prevista per le leggi costituzionali e che pertanto differiranno da queste ultime solo per la mancanza della doppia deliberazione. Le caratterizzazioni delle nuove leggi di amnistia e indulto hanno spinto a osservare che esse costituirebbero ormai «l'esempio più eloquente di fonti rinforzate, se non fosse che, all'opposto [...] proprio la strettissima inerenza dell'aggravamento procedimentale alla fase dell'approvazione induce a mettere radicalmente in discussione, con riferimento a queste particolari leggi [...] la qualifica di "ordinarie" e quindi la stessa "tipicità"» (75) . D'altro canto, le leggi di amnistia e indulto si presentano anche come leggi a contenuto parzialmente vincolato, essendo prescritto che esse fissino il termine per la loro applicazione e che tale termine non sia comunque anteriore alla presentazione del disegno di legge. Sicché i giudizi sulla « collocazione» nel sistema delle fonti di questo tipo di atti sono stati tra i più aperti, andando dall'idea che esso realizzi «un particolare tipo di legge costituzionale» (76) , all'idea che si tratti di «una nuova categoria di leggi, distinta tanto da quelle costituzionali quanto da quelle ordinarie» (77) , fino a condurre alla considerazione che non ci si trova, in questi casi, «in presenza di una legge ordinaria ma di una fonte particolare cui è riservata la competenza in materia di amnistia e indulto» (78) . Come si vede ci troviamo di fronte ad una vera babele di termini e di concettié

Tra le leggi cosiddette «atipiche» si possono annoverare le leggi vincolate a essere meramente formali e comunque quelle a competenza limitata (79) : legge di bilancio preventivo e legge di approvazione del rendiconto consuntivo dello Stato; legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali; legge (costituzionale) che dispone la istituzione di nuove regioni o la modifica di regioni esistenti o legge (ordinaria) che analogamente dispone per le province; legge che trasferisce allo Stato o enti pubblici o a singole comunità di lavoratori o utenti determinate categorie di imprese; legge di approvazione degli statuti regionali; le leggi in materie riservate alle regioni, che, «pur essendo, sotto il profilo del procedimento e della forma, identiche a ogni altra legge, hanno tuttavia una competenza differenziata, ad esse spettando unicamente (ed essendo al contempo riservato) di porre e modificare i principi delle singole materie» (80) ; leggi condizionate a disporre solo in generale, di cui per esempio all'art. 128 cost.; leggi sottratte a referendum; leggi regolanti la condizione giuridica dello straniero, vincolate a disporre «in conformità delle norme e dei trattati internazionali» dall'art. 10 comma 2 cost.; leggi esecutive di trattati internazionali, ecc.

La circostanza che la Costituzione abbia istituito una così vasta serie di atti destinati a collocarsi « accanto» alla legge formale è stata all'origine della introduzione dell'idea di competenza nella nostra dottrina; tuttavia l'idea di competenza non ha escluso quella di gerarchia, perché ha insegnato a pensare che «alcune fonti» hanno una propria «specialità», anziché che «tutte le fonti» sono reciprocamente « speciali». Ora il fatto è che - anche a non voler condividere le premesse di teoria generale che hanno portato chi scrive, ma non solo, a sostenere da tempo che tutte le fonti sono reciprocamente atipiche (81) - da un più banale punto di vista «quantitativo » appare difficile sostenere che il rapporto tra leggi «ordinarie» e leggi «speciali o specializzate» sia tale da mantenere alla prima la qualità di «regola» (e quindi alla gerarchia lo statuto di canone normale e generale di criterio di ordinazione delle fonti). L'asserzione, su cui alla fine si fonda ogni pretesa di validità della gerarchia, per cui la legge è fonte a competenza generale così come generale è la « funzione legislativa» di cui essa è espressione, deve inevitabilmente fare i conti con la precisazione, inespungibile, per cui la legge è fonte generale laddove non operi la competenza di altre fonti: ma, in fin dei conti, allorché si debba fare una simile precisazione, che senso ha parlare di «generalità»?

Non solo, ma ciò che va, o che andrebbe, tenuto presente allorché oggi come oggi si maneggino categorie quali legge formale ordinaria, leggi rinforzate e atipiche, competenza e gerarchia, è che l'indicazione costituzionale relativa alle fonti primarie è una indicazione che va nel senso di specializzare le fonti secondo la qualità della materia su cui incidono, e che, quel che più conta, questa indicazione è quella che è stata seguita, approfondita e amplificata dagli sviluppi assunti in concreto dall'ordinamento (82) .

Vale a dire: le leggi di grande riforma economico-sociale, le leggi di indirizzo e coordinamento, la legge comunitaria, la legge sulla Presidenza del Consiglio, la legge sulle autonomie locali, sono altrettanti casi di fonti specializzate « per contenuto» e dotate di una efficacia che, almeno nel caso delle prime due, è universalmente riconosciuta come maggiore rispetto alla legge ordinaria. I casi di leggi il cui procedimento di formazione è specializzato (esempio, per la prevista audizione di pareri di diversi organismi, che vanno - a dimostrare la persistenza di questa tecnica - dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro- CNEL alle nuove autorità indipendenti) non si contano, così come sono numerosi i casi di fonti legislative che richiedono per se stesse particolari procedure di revisione o modifica, tipologia della quale possiamo prendere a modello il discusso caso della «clausola di abrogazione espressa» prevista dall'art. 1 comma ult. l. 8 giugno 1990, n. 142, in materia di ordinamento delle autonomie locali, o dall'art. 1 comma 2 l. 12 gennaio 1991, n. 13, sugli atti da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, o dall'art. 1 comma 2 l. 8 agosto 1995, n. 355, sulla riforma del sistema pensionistico, e « qualche caso di rispetto» (83) della clausola stessa.

Mentre in casi come quelli delle leggi di grande riforma e quelli delle leggi di indirizzo e coordinamento gran parte della dottrina e la giurisprudenza costituzionale non hanno faticato a riconoscerne l'efficacia differenziata, il discorso per lungo tempo è stato diverso negli altri casi. La dottrina di solito ritiene che quando «l'aggravamento di certe procedure deriva dalle libere scelte del Parlamento, gli atti legislativi in tal modo prodotti non si distinguono affatto dalla generalità delle leggi ordinarie dello Stato» (84) . La premessa è che quando determinati vincoli alla legge non sono imposti dalla Costituzione, si tratta di vincoli «non vincolanti» (85) . Anche qui, però, più di un autore inizia a mostrarsi propenso ad ammettere che una simile premessa non debba andare in una con quella che ne sarebbe la logica conseguenza (e cioè che la Corte costituzionale non dovrebbe affatto tener presenti tali vincoli). La Corte potrebbe invece seguire le indicazioni delle leggi che prevedono clausole abrogative espresse, o vincoli procedurali particolari, a carico di altre leggi; se lo facesse, nascerebbero «nuove categorie» - nel senso che abbiamo detto «debole» (86) - di atti normativi (87) (così come ne sono già nati nell'àmbito, lo dicevamo sopra, dei limiti all'autonomia regionale o dell'attuazione della normativa comunitaria).

Sia pure in modo tardivo e sporadico rispetto alla facilità con cui si è riconosciuta la diversa efficacia, rispetto alla legge ordinaria, delle leggi di indirizzo e coordinamento e delle leggi di grande riforma (una tardività e sporadicità che si spiegano, probabilmente, col fatto che nel secondo caso si tratta di porre vincoli «alla legge regionale» cioè a qualcosa che - non lo si può negare - è sentito come qualitativamente diverso dalla legge ordinaria, mentre nel primo è proprio questa che entra in causa), la dottrina fa registrare dunque qualche apertura nel senso che la legge possa vincolare la legge e che il tipo legge possa differenziarsi ulteriormente rispetto alla già variegata tipologia tracciata in Costituzione.

Più il fenomeno della articolazione delle fonti « primarie» si amplia, meno esso si presta a essere fondato su giustificazioni singole. Se l'unico tipo di fonte differenziata per contenuto ed efficacia fosse, per fare un'ipotesi, la legge di grande riforma, avrebbe senso appellarsi al principio costituzionale di unità della Repubblica per darvi fondamento. Quando le fonti differenziate si moltiplicano, l'appello a determinati singoli principi costituzionali (appello peraltro sempre possibile e opportuno, ma che comunque andrebbe inquadrato in una giusta ottica: come la ragion per cui in certi campi soprattutto le fonti si specializzano, e non come la ragion per cui della loro differenziata forza) è una forzatura e un di più, perché molto più agevole è semmai argomentare nel senso della esistenza di un principio generale di specializzazione delle fonti.

Noi parliamo spesso di principi generali e da essi ci facciamo guidare quali canoni ermeneutici per produrre nuove realtà. Dai principi generali nascono nuove libertà (o nuovi limiti alle libertà). Di principi generali abbonda la metodica interpretativa dei diritti e dell'ordinamento della Repubblica; ma, stranamente, è poverissima la riflessione sul sistema delle fonti, rimasta ancorata, tutto sommato, ad un'unica idea cardine (che il sistema delle fonti sia chiuso al livello primario), che, in fondo, era e resta un'idea che offre il fianco ad obiezioni semplici e decisive: una tale chiusura non è scritta da nessuna parte, né si comprende su quale esigenza essa sia fondata; la Costituzione non afferma mai che la legge non possa «autolimitarsi» sottoponendosi a vincoli procedurali o contenutistici; la disciplina costituzionale delle fonti, anche primarie, è semmai, molto lacunosa. Ché, se per caso l'esigenza di asserire la «chiusura» del livello «primario» delle fonti fosse quella di salvaguardare un ruolo (e precisamente il ruolo garantista) della legge del Parlamento, allora era e sarebbe tutta un'altra la via da seguire: tener conto che la Costituzione, quando vuole attribuire un ruolo alla legge, già lo fa, con le «riserve», che è una via che avrebbe portato e porterebbe diritti a scorgere la generale operatività del criterio della competenza (e che avrebbe il costo di riconoscere l'ovvio: che tutte le riserve sono riserve «di legge» e non di atto equiparato alla legge, perché quello sì, semmai, è scritto, ma allora esiste un àmbito proprio della sola legge, e che quindi anch'essa ha una sua competenza).

Invero, stando al quadro che emerge dalla lettura della Costituzione (pluralità di fonti primarie, differenziazione del «tipo» legge in una pluralità di tipi già definiti rinforzati o atipici, riserve di legge) noi, adoperando gli stessi canoni interpretativi che adoperiamo altrove, potremmo scorgere benissimo un principio generale in materia di ordinamento delle fonti, e questo principio va senza meno nel senso della pluralizzazione dei tipi di atti fonte secondo una linea di specializzazione in armonia con le esigenze delle materie in cui operano. Questo potrebbe essere considerato il principio che contiene i significativi sviluppi dell'ordinamento che sempre più vanno nel senso di specializzare le fonti primarie, e che ne protegge altresì la forza « vincolante».

Dal discorso sin qui condotto sulle principali fonti « primarie» è mancato un cenno a decreto-legge e referendum abrogativo, che abbiamo lasciato «da parte» proprio in considerazione delle loro rilevantissime singolarità. Si tratta di due atti che dimostrano in modo esemplare come una fonte del diritto possa in realtà sfuggire dalla qualifica di « primarietà» per certi versi collocandosi «di sotto» e per altri versi «di sopra» di quella; né deve sorprendere di trovarli qui accoppiati, dal momento che i due atti presentano, di là dalla loro pur notevole differenziazione, una sorprendente, e probabilmente rivelatrice, gamma di tratti comuni (88) .

Ambedue queste fonti conoscono «limiti di competenza » (tracciati espressamente dall'art. 75 cost. per il referendum e quindi specificati dalla giurisprudenza costituzionale; deducibili da Costituzione ed esplicitati, e in parte ridefiniti, con disposizioni circa la cui vincolatività molta dottrina ha espresso dubbi, dalla l. 23 agosto 1988, n. 400, per il decreto-legge), essendo impedite ad operare nell'àmbito di determinate materie; limiti di competenza che, peraltro, sono già e più radicalmente scolpiti nella attitudine, per lo meno originaria, dell'uno, il referendum, a solamente abrogare e dell'altro, il decreto-legge, a disporre provvisoriamente e precariamente, e nei soli casi di straordinaria necessità ed urgenza. Due fonti, quindi, che sono interamente scritte nel segno della competenza (e che nel segno della competenza hanno visto fiorire e svilupparsi, d'altro canto, le loro radicali trasformazioni: il referendum in materia elettorale è un referendum diverso da qualunque altro, perché - e taceremo qui quel che di paradossale l'evoluzione a tutti nota di questa problematica ha segnato - necessariamente manipolativo (89) ; il decreto-legge cui ordinariamente si ricorre per sopperire alle esigenze quotidiane di legislazione è un decreto-legge profondamente diverso dal tipo tratteggiato in Costituzione, e da ritenersi soggetto, rispetto a quello, a limiti diversi e ulteriori (90) . Decreto-legge e referendum, due fonti (almeno apparentemente) prive di una competenza generale, possono per converso operare su materie di rango non solo legislativo ma anche costituzionale, come viene talora ammesso per il decreto-legge (91) , ovvero assumere una forza passiva «potenziata» o comunque peculiare, qual è quella riconosciuta al referendum (92) .

Caratterizzazione della fonte nel senso della competenza e «atipicità» della sua efficacia normativa attiva e passiva convivono dunque. Una riprova significativa, e sulla quale invero non si è sinora riflettuto abbastanza, di come non sia la « gerarchia» a sistemare le competenze, ma sia, semmai, evidentemente vero il contrario, ovvero che le competenze di cui un atto è titolare, o che di volta in volta esercita, ne «spostano» la cosiddetta posizione «gerarchica».

8. (Segue): c) il cosiddetto livello secondario

In una costruzione gerarchica del sistema delle fonti del diritto il livello «secondario» dovrebbe accogliere i regolamenti del Governo e delle «altre autorità», secondo come suona la scarna e tradizionale formulazione dell'art. 4 disp. prel. Altrettanto tradizionalmente, la fonte «secondaria» dovrebbe essere descritta come quella fonte dotata di una certa forza attiva e di una certa forza passiva, minori di quelle della legge, e qualificata da un rapporto con la legge riassunto nella formula del principio di legalità. Formula i cui contorni notoriamente vaghi e imprecisi (legalità: formale o sostanziale?) la risolvono: nella necessità di una attribuzione legislativa (e di nuovo un quesito: generale o particolare?) di potere normativo; nel fatto che la legge è il parametro di legittimità del regolamento; in una generica «subordinazione» del regolamento alla legge, nella quale confluiscono i primi due punti.

Considerando invece il concreto piano positivo, la tipologia delle fonti «secondarie» si presenta straordinariamente variegata e immensamente più complessa della formula accolta dalle disposizioni preliminari; e una pur rapidissima escussione di quella tipologia offre la possibilità di compiere valutazioni in tutto e per tutto analoghe a quelle cui il campo delle «fonti primarie» e «costituzionali» ci ha messo davanti: pluralizzazione del tipo «fonte secondaria»; dissociazione dell'efficacia normativa attiva e passiva; tendenza - nella quale convergono i due aspetti appena menzionati - alla specializzazione del singolo atto fonte «secondario» con riguardo alla materia su cui esso deve incidere. Tutti elementi che mettono punto a punto in crisi sia lo schema della «fonte secondaria» come tipologia di fonte definibile in modo unitario mediante una sia pur tendenzialmente omogenea dotazione di forza attiva e passiva, sia lo schema del rapporto con la legge come rapporto di «subordinazione», vale a dire ambedue gli elementi che idealmente caratterizzano la fonte secondaria (93) .

Basterà ricordare la tipologia dei regolamenti del Governo disegnata dalla l. n. 400, cit., e in particolare tra questi i regolamenti «di integrazione », e i regolamenti «in delegificazione».

Quanto ai primi, l'art. 17 comma 1 lett. c l. n. 400, cit. prevede «regolamenti per l'attuazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale». La formula legislativa obbliga a riflettere sia sul significato da attribuirsi al termine «integrazione», sia sul rapporto in cui i regolamenti in discorso si trovino con la legge i cui principi integrano, e con la legge regionale. Seguendo queste due linee si è potuto mettere in evidenza, pur negli opposti giudizi sulla legittimità costituzionale della scelta operata dalla l n. 400, cit., che da un lato tali regolamenti (a meno di non optare per la soluzione che vuol vedere nella formulazione dell'articolo sopra citato una mera endiadi), in quanto integrativi, rappresentano «norme sostanzialmente primarie» (94) , e che, dall'altro lato, essi danno luogo a «una ripartizione di competenza normativa che si pone a metà strada tra quella relativa al binomio legge di delegazione-decreto delegato, e quella relativa all'ipotesi generale del regolamento di esecuzione della legge» (95) . Salterebbero, e non a caso insieme, « secondarietà» come «subordinazione» alla legge, e assolutezza della libertà del «concorso» tra legge e regolamento.

E qui è la prassi a segnare svolgimenti significativi. Il binomio legge-regolamento ha dato vita a casi, che sono stati significativamente chiamati di « legislazione integrata» - definita come «l'ipotesi in cui la legge affida a fonti diverse il compito di completare l'innovazione prodotta da se medesima, configurando un rinvio ad una normativa in assenza della quale la legge non è soltanto inapplicabile ma anche "incompleta", quanto meno nel senso che gli istituti in essa disciplinati mancano di elementi essenziali per la definizione di alcune delle loro caratteristiche più rilevanti» (96) - di cui una ipotesi può forse essere riconosciuta nel regolamento, benché definito di attuazione (97) , della l. 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, adottato con d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132 (98) , il quale, come i relativi commenti hanno messo in evidenza, rappresenta un caso, tra i numerosi, in cui il ruolo del regolamento svetta sicuramente di là dalla mera attuazione, e dove è anzi semmai la componente dell'integrazione a far premio su quella dell'attuazione. Di fronte a sviluppi di questo genere - cioè la forte vocazione alla funzione integrativa di regolamenti pur definiti, magari in modo mutilo, di mera «attuazione» - destituita di fondamento appare la possibilità di vedere nella formula («attuazione e integrazione») della l. n. 400, cit., una mera endiadi (a meno che non la si intenda come endiadi rovesciata), e confermata risulta semmai la primarietà impressa al regolamento integrativo. Ma, sarebbe meglio dire, confermata è la dissoluzione inevitabile che il tratto gerarchico subisce una volta che una fonte si caratterizza nel senso della competenza.

Quanto ai regolamenti in delegificazione, è superfluo qui ricordare le argomentazioni (basate sull'operare del regolamento come mera condizione sospensiva del realizzarsi dell'effetto abrogativo, che sarebbe comunque da ritenersi operato dalla legge che dispone la delegificazione) che, prima della entrata in vigore della l. n. 400, cit., furono portate per dimostrarne la «secondarietà» (99) e la legittimità costituzionale in un sistema normativo che pretenderebbe «chiuso» l'elenco delle fonti primarie (100) , e che negherebbe pertanto al regolamento capacità abrogativa nei confronti di fonti primarie; e altrettanto superfluo è ricordare come quelle argomentazioni prestassero il fianco a una critica di artificiosità (101) .

La formula accolta dalla l. n. 400, cit., che chiaramente vuol rifarsi alle interpretazioni dottrinali intese a salvare la secondarietà del regolamento in delegificazione, non ha peraltro risolto la questione; anzi l'ha resa se possibile più complessa, mettendo in luce aspetti che quelle interpretazioni lasciavano e lasciano scoperti (esempio: anche ammesso che la prima delegificazione di una materia avvenga rispettando i canoni «imposti » dalla secondarietà del regolamento, che cosa accade, nei rapporti tra fonti delegificanti e in delegificazione, una volta instaurata la delegificazione? Il regolamento in delegificazione è abrogabile da altri regolamenti e anche da una qualsiasi legge? Occorre all'uopo una nuova legge di delegificazione (102) ? Questa è richiesta solo se devono essere modificate o abrogate le «norme generali» che la delegificazione comporta, oppure in ogni caso?). Mentre la prassi, normativa (103) e giurisprudenziale (104) , deborda dai limiti della l. n. 400, cit., la dottrina si ritiene autorizzata ad abbandonare le giustificazioni del fenomeno delegificazione che quella legge propone (e le antiche interpretazioni dottrinali che vi stanno dietro), e si mostra propensa a ritenere che il regolamento in delegificazione sia, piuttosto, spiegabile sic et simpliciter come manifestazione della capacità della legge di disporre della competenza di altre fonti (105) .

I tipi regolamentari descritti dalla l. n. 400, cit., non esauriscono la figura delle fonti secondarie governative. Come è stato opportunamente notato, i limiti della l. n. 400, cit. hanno un valore residuale, essendo sempre possibile che una norma di legge vi deroghi, attribuendo al Governo nel singolo caso o in un certo gruppo di casi un potere regolamentare che si discosti sensibilmente dalle figure generali (106) .

La tipologia dei regolamenti dell'esecutivo è dunque più vasta di quella tracciata dalla l. n. 400, cit., e comprende: 1) i regolamenti di esecuzione delle ulteriori intese previste dall'Accordo del 18 aprile 1984 tra Italia e Santa Sede. Le ulteriori intese dovrebbero fondarsi su ulteriori accordi soggetti a ratifica ed esecuzione, ma dovrebbero essere a loro volta recepite con un atto interno, di natura regolamentare. L'atto di recezione delle ulteriori intese potrebbe incidere in materia fino ad allora coperta dalla legge, della quale determinerebbe così l'abrogazione, anche al di fuori dei casi e delle modalità dell'art. 17 l. n. 400, cit.; 2) i regolamenti di attuazione di norme comunitarie non direttamente applicabili fondati su una mera autorizzazione, anche in materia per l'innanzi disciplinata dalla legge (art. 4 l. 9 marzo 1989, n. 86, cosiddetta legge La Pergola), i quali rappresentano un tipo differenziato da quelli annoverati dalla l. n. 400, cit., e probabilmente meglio definibile come figura intermedia tra regolamenti delegati e indipendenti (107) , che non una species del genere regolamento di attuazione-integrazione (108) , in quanto come quelli delegati possono disciplinare (in conformità delle norme comunitarie) materie per l'innanzi disciplinate con legge; come quelli indipendenti non possono intervenire in materie anche solo relativamente riservate alla legge, ma, a differenza di quelli delegati, non necessitano che la legge che li autorizza (la legge comunitaria) abroghi le preesistenti disposizioni legislative, essendo sufficiente che la legge detti, se necessario, alcune disposizioni particolari, ad esempio per la introduzione di sanzioni.

Nel caso dei regolamenti di recezione delle « ulteriori intese», o dei regolamenti di attuazione di norme comunitarie, così come nei vecchi decreti del Presidente della Repubblica di recezione degli accordi sindacali del pubblico impiego, lo speciale nesso che lega la legge all'atto regolamentare, e attraverso il quale questo trova legittimazione, limiti e spazi di manovra, viene sostituito in larga parte da un collegamento che, pur trovando un fondamento ultimo nella legge, ancora gli ambiti e i contenuti del regolamento a un atto esterno allo Stato soggetto, estraneo al novero delle fonti tradizionalmente e strettamente intese: la fonte comunitaria, la norma di diritto internazionale pattizio o concordatario (109) .

In queste due figure regolamentari si assiste dunque al deperimento di uno degli aspetti assolutamente caratteristici del regolamento: il rapporto con l'atto fonte legge, nel suo aspetto di rapporto di legittimazione specifica. Ma al deperimento di quell'aspetto del rapporto con la legge in cui esso assolve la funzione di conferire al regolamento legittimazione, corrisponde il deperimento di quell'aspetto del rapporto con la legge che realizza la subordinazione del regolamento. Ambedue le figure regolamentari ora richiamate, all'interno delle loro competenze, possono occupare spazi «primari». Di nuovo siamo di fronte a ipotesi in cui forma specializzata da un lato, ed efficacia circoscritta e delimitata dall'altro, si sommano per realizzare una fonte che all'interno della sua propria competenza si allontana dal raggio di efficacia attiva e passiva che costituirebbe il proprium della «secondarietà».

L'art. 4 disp. prel. sembrerebbe inoltre tracciare una «microgerarchia» tra i regolamenti del Governo e i regolamenti di altre autorità nonché i regolamenti comunali e provinciali (che, peraltro, non vi sono nominati); ma questo livello di fonti, che sono state talvolta chiamate «terziarie», ha fatto segnare evoluzioni che non consentono più di riconoscere quella gerarchia.

I regolamenti comunali e provinciali, che secondo l'art. 4 disp. prel. apparirebbero «subordinati» a quelli del Governo, godono ormai, secondo i più, giusta il disposto dell'art. 5 l. n. 142 del 1990, sull'ordinamento delle autonomie locali, di una « riserva di competenza» che li esonera dalla subordinazione al Governo (110) , lettura che, sia pure con specifico riferimento all'autonomia regionale, ha già incontrato l'esplicita conferma della Corte costituzionale, da ultimo con una sentenza del 1996 (111) ; una tale riserva di competenza poteva, peraltro, essere sostenuta anche alla sola stregua dell'art. 128 cost. (112) .

Quanto ai regolamenti di altre autorità, va detto che per quanto essi siano confinati dalle disposizioni preliminari a un rango sub secondario o terziario, questo genere si è andato riempiendo di atti espressivi di poteri normativi per i quali non si pone alcun problema di armonizzazione coi regolamenti del Governo e molto spesso neppure con la legge, com'è il caso, ad esempio, dei regolamenti delle autorità indipendenti (113) .

La legge ricorre in casi significativi alla attribuzione di poteri normativi a soggetti diversi dall'Esecutivo. Abbiamo appena ora ricordato i regolamenti delle autorità indipendenti, e, poco sopra, i regolamenti di recezione delle ulteriori intese. Potremmo aggiungere, in via meramente esemplificativa, la l. 11 agosto 1984, n. 449, che rinvia a «futuri accordi» con la Tavola valdese per la formulazione di norme applicative dell'intesa; la l. 17 maggio 1985, n. 210, istitutiva dell'ente Ferrovie dello Stato, che ha delegificato, e anzi destatalizzato, una serie di materie relative all'organizzazione e ai servizi ferroviari a favore di regolamenti deliberati dal Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ecc.

Al livello «secondario» o «terziario» dovrebbero forse - in linea di principio - essere collocate altresì le manifestazioni del cosiddetto potere di ordinanza, e i bandi militari, mentre in ambi i casi siamo di fronte a poteri normativi che recano insita una ben maggiore potenzialità normativa. È vero che la giurisprudenza costituzionale, con riferimento alle ordinanze, è nel senso che esse non siano neppure fonti, ma provvedimenti amministrativi (114) ; d'altro canto però varie leggi che prevedono questo tipo di atti stabiliscono che essi hanno efficacia derogatoria nei confronti delle leggi (con formula: «anche in deroga alla legge»; «anche in deroga alle leggi vigenti») (115) .

Ad una valutazione globale della vasta tipologia di fonti che occupano il cosiddetto livello «secondario », è immediato osservare come il rapporto con la legge che questi atti manifestano appare assai lontano dallo schema tipico della «secondarietà», quale lo abbiamo tratteggiato in apertura di questo paragrafo. Ora la legge non è il referente di legittimazione diretto o immediatamente fondante dell'atto regolamentare (regolamenti di attuazione di normativa comunitaria; regolamenti di recezione delle ulteriori intese); ora non si risolve che in una attribuzione di competenza normativa (regolamenti in delegificazione, regolamenti di autorità indipendenti, regolamenti integrativi). In tutti i casi ricordati quello ad apparire praticato e vitale non è lo schema, che si vorrebbe proprio dello Stato di diritto, per cui «il regolamento esegue la legge, è fondato sulla legge, è subordinato alla legge », ma semmai quello, che era stato già riconosciuto e descritto da Zanobini, della attitudine della legge a distribuire competenze normative ed eventualmente a « ritirarsi» dal campo attribuito alla fonte di nuova formazione o di nuova delimitazione. Conseguentemente non stupisce che non sia più la gerarchia a offrirci i termini entro cui risolvere i rapporti tra queste fonti regolamentari e la legge. Quello che si deve notare è come sotto alcuni profili il rapporto di ciascuna fonte regolamentare con la legge possa essere letto ora in chiave gerarchica ora in chiave di competenza. Quanto più, d'altro canto, si moltiplicano le figure regolamentari, e quanto più esse si moltiplicano secondo una logica di specializzazione, tanto più si aprono spazi in cui il rapporto, che dovrebbe essere di subordinazione con la legge e paritetico con atti equivalenti, è alterato dall'operare della competenza. Perciò dovremmo dire che non è più vero che sempre, ove la fonte superiore intervenga, essa è «preferita» alla fonte inferiore, perché la fonte superiore dovrà almeno derogare alla legge cui la fonte secondaria fa di volta in volta riferimento: quindi la fonte superiore non esprimerà direttamente una propria superiorità nei confronti della fonte subordinata (116) .

L'escussione del livello «secondario» mette con tutto ciò in evidenza come la possibilità di concorso libero sia in concreto estremamente più limitata di quanto in sola linea logica possa apparire, e ne mette pertanto in dubbio la capacità a fungere da criterio generale di spiegazione dei rapporti tra fonti (che sarebbero) «primarie» e «secondarie». Per lo meno, ogni volta che si prospetta l'argomento relativo al concorso libero, dovremmo specificare: che quella situazione è residuale; che, quando l'operare della fonte secondaria avviene in virtù di una attribuzione di competenza operata dalla legge, il semplice intervento di una nuova legge sulla materia non basta, di per sé solo, a stabilire la preferenza della fonte «primaria».

C'è comunque un momento in cui la nuova fonte primaria, per farsi spazio, deve interagire prima nei confronti non direttamente del regolamento, ma della fonte primaria che lo fondava, abrogandola espressamente (o implicitamente) o derogandovi. Ma se, una volta che la legge ha rilasciato una competenza alla fonte regolamentare, deve essere poi una legge a recuperare quella competenza, abrogando esplicitamente (o implicitamente) la disposizione di legge che la attribuisce al regolamento, viene meno, in tal modo, l'ubi consistam della secondarietà nei rapporti tra legge e regolamento. E, per questa via, la secondarietà si rivela anziché cifra definitoria di una posizione che contrassegna in generale dati tipi di fonti, cifra speciale di un rapporto particolarissimo che intercorre eventualmente e residualmente solo quando il rapporto legge regolamento non sia altrimenti qualificato.

9. Sopravvenienza dall'esterno di «nuovi» tipi di atti normativi

La Costituzione ha introdotto tipi di atti normativi che sono «nuovi» rispetto alla precedente esperienza costituzionale e che hanno subito dimostrato difficoltà di inserimento nella «gerarchia», determinando l'insorgenza di varie definizioni ruotanti intorno all'idea di «sub-primarietà», « paraprimarietà» o «subcostituzionalità», che da sole denunciano la scarsissima attitudine della gerarchia a descrivere un sistema pluralistico di fonti del diritto. Si tratta sempre di fonti caratterizzate da un àmbito di competenza proprio, anche se non sempre (ed è in tendenza vero anzi il contrario) rigido ed esclusivo.

Si pensi al caso delle leggi regionali. Le oscillazioni dottrinali che hanno riguardato queste fonti - all'inizio dell'esperienza costituzionale esse sono state considerate addirittura regolamenti (117) - sono emblematiche circa l'incapienza conoscitiva e sistematica offerta dallo schema gerarchico. Queste fonti inoltre sono sicuramente caratterizzate da una propria competenza; ma è altrettanto sicuro che il riparto di competenza tra legge statale e legge regionale (tipica la figura della legislazione concorrente) è costruito dalla stessa Costituzione come una forma di competenza-concorrenza. Ma soprattutto lo sviluppo concreto delle relazioni tra lo Stato e la regione e l'operare della giurisprudenza costituzionale hanno caratterizzato questo riparto di competenza nel senso di stemperare la rigidità della separazione. Non solo perché il legislatore statale può variare quella ripartizione (118) , peraltro ritenuta dalla giurisprudenza costituzionale modificabile dalla normazione comunitaria, ma anche nel senso - insegnato e promosso da una recente giurisprudenza (119) - per cui potrebbe essere abbandonato il criterio delle competenze enumerate e promossa invece «l'applicazione di un criterio più flessibile, in base al quale interventi statali e interventi regionali si pongono in rapporto di reciproca integrazione in vista del perseguimento di una finalità che resta unica» (120) . Ne emerge che delle due linee definitorie della competenza regionale (materia e modo di disciplina) è più il modo di disciplina ad assumere valore orientativo, a riempire e, per dir così, «direzionare » il riparto delle competenze. Ed è importante che, parallelamente al forgiarsi di questa definizione del «riparto» di competenze tra Stato e regione (flessibile per modo di disciplina), si sia sviluppata nella giurisprudenza della Corte una soluzione, per il trattamento delle norme statali che «sconfinino» nel «dettaglio», che non vede nella invalidazione della norma statale la soluzione appropriata, sibbene sceglie come tecnica di soluzione appropriata quella « di assegnare, all'interno della stessa disciplina, valore imperativo alla norma di principio e valore dispositivo (o suppletivo) alla norma di dettaglio» (121) .

Statuti regionali ordinari (e anche quelli speciali) sono ulteriori esempi di fonti caratterizzate da una competenza propria e da una incerta relazione « gerarchica» con le fonti regionali e quelle statali. I decreti di attuazione degli statuti hanno a loro volta una posizione riservata e limitata. L'art. 78 cost., che menziona i decreti del Governo in caso di guerra, configurando poteri straordinari il cui esercizio può comportare deroghe e sospensioni della Costituzione, individua una fonte certamente non omogeneizzabile a uno schema di forza formale di legge (122) . Vi è poi il problematico caso degli atti con forza di legge delle regioni, e quello dei regolamenti regionali, di cui deve, in particolar modo, essere ricordata la caratteristica di non provenire, per lo più, dall'esecutivo regionale, che sono subordinati alla legge regionale ma sui quali le leggi statali e i regolamenti governativi «non possono prevalere se non quando pongono limiti suscettibili di gravare sull'intera attività normativa della Regione» (123) e che rappresentano un «tipo» di atto la cui identificabilità, vuoi sotto il profilo della forma, vuoi sotto il profilo dei contenuti, vuoi sotto quello della forza, è tra le più sfuggenti.

Vanno qui ricordati anche gli statuti comunali e provinciali, di cui all'art. 4 l. n. 142 del 1990, coi quali «nell'àmbito dei principi fissati dalla legge» l'ente locale stabilisce le norme fondamentali di organizzazione ecc. Queste fonti di autonomia si trovano in un rapporto con la legge che non può essere definito di vera e propria subordinazione (cfr. gli art. 6 ss. l. n. 142, cit.), e la cui collocazione nel sistema delle fonti ha dato luogo a soluzioni molto articolate, tra le quali al riconoscimento del carattere di secondarietà (124) viene spesso a trovarsi preferita la qualificazione di fonte «subprimaria» (125) o comunque di fonte dal carattere non attuativo ma «di tipo integrativo o meglio ancora di adattamento dei principi legislativi agli indirizzi politici locali» e quindi di fonte «sì subordinata alla legge ma non secondaria nel senso tradizionale» (126) . La giurisprudenza amministrativa sul punto presenta somiglianze, che possono essere considerate significative, con la giurisprudenza costituzionale in materia di riparto di competenze legislative tra Stato e regione. Così si può leggere (127) che «il limite del rispetto dei principi fissati dalla legge, che l'art. 4 secondo comma l. 142/1990 impone alla autonomia statutaria dei comuni, ha per oggetto anche quelle disposizioni contenute in atti normativi statali, pur non aventi forza o valore di legge ordinaria, che sono diretti, per il loro contenuto, a garantire un minimo essenziale di omogeneità nella struttura e nella organizzazione degli enti locali sull'intero territorio nazionale». Una soluzione la quale, più che apparire restrittiva e conservatrice rispetto alla posizione non subordinata alla legge di questi atti, pare intuire e prospettare l'idea di un rapporto con la fonte statale, anche qui, flessibile, che corre più sui contenuti che non sul « tipo» di atto fonte interessato, e che forse potrebbe vedere il raffronto tra le fonti risolto adeguatamente da relazioni meno secche che quelle di validità/invalidità.

10. Fonti fatto

Ma la vera e propria «bestia nera» della gerarchia sono le fonti fatto, tutte irriducibilmente resistenti a farsi esaustivamente collocare in un qualunque grado della gerarchia. «Intermedie tra legge e Costituzione » sarebbero le norme di adattamento al diritto internazionale (128) ; «non completamente equiparabile nonché alla Costituzione, neppure alle leggi statali ordinarie» viene definito il diritto internazionale privato (129) . «Prive di un rango comune» sono poi le consuetudini (130) (ed è inutile ricordare la magistrale discussione di Esposito, sulla consuetudine costituzionale in particolar modo e sulla non collocabilità gerarchica della consuetudine in generale). Ma sotto questo profilo il più emblematico esempio è oggi senz'altro rappresentato dal diritto comunitario. Le fonti comunitarie ci mettono a loro volta di fronte a un caso di ripartizione di competenza, competenza che è peraltro «flessibile» (131) ; che - in analogia con movenze del rapporto legge statale-legge regionale - si trasferisce col primo atto d'esercizio, sicché «sin tanto che le fonti comunitarie non siano intervenute a disciplinare le materie loro affidate, continuano a vigere, in queste materie, le norme nazionali» (132) ; e, per i noti sviluppi della giurisprudenza costituzionale, essa determina nelle leggi statali (133) divenute incompetenti una inefficacia accertabile da qualunque giudice secondo un giudizio di scelta della norma applicabile qualsiasi, il quale è stato definito dalla giurisprudenza costituzionale ora in termini di «disapplicazione», ora in termini di «non applicabilità» (134) , i quali aprono, a loro volta, la via per scorgere la possibilità di ricostruire l'effetto dell'applicazione del principio di competenza, almeno in questa materia, in termini meno secchi che non quelli di un effetto di invalidazione, e che potrebbero essere assimilati alla definizione di una condizione di «quiescenza». Si delinea cioè un rapporto tra fonte competente-fonte incompetente nel quale la fonte incompetente è valida e potenzialmente efficace fino a che non interviene la fonte competente, nel quale nello stesso momento due fonti sono valide, solo che una è efficace e l'altra quiescente, che potrebbe dimostrarsi una buona chiave di lettura, più in generale, per tutti i numerosi casi di competenza non definiti da una attribuzione esclusiva.

11. Conclusioni. L'ordinazione delle fonti come risultato di rapporti dinamici di concorrenza-competenza. Tipi «forti» e tipi «deboli»

La verità è che tutte e ciascuna delle fonti testè elencate si presentano come fonti atipiche rispetto alle altre, con le quali danno luogo a una serie pressoché indeterminata di rapporti. Così che non può dirsi esistente oggi un sistema delle fonti configurabile (come dovrebbe per essere «sistema») a priori e in generale, ma esistono piuttosto, al più, tanti diversi sistemi (o microsistemi), in relazione alle singole materie che vengono in osservazione o in ordine alle quali l'ordinamento offre, a volta a volta, un diverso panorama quantitativo e qualitativo di norme primarie. E lo stesso uso del sintagma «sistema delle fonti» diviene così problematico, anche perché nuovi atti normativi (abbiamo menzionato le fonti comunitarie; avremmo potuto citare i contratti collettivi del pubblico impiego o le sentenze costituzionali aggiuntive o sostitutive) vengono emergendo accanto a quelli già conosciuti e considerati non solo dall'ordinamento nella sua continuità storica, ma perfino dal Costituente: essi si affermano nella realtà dell'ordinamento con efficacia pur, volta per volta, differenziata, ma sempre, in definitiva, commisurata allo scopo che si prefiggono le forze che vi hanno dato origine.

In questa dinamica, tramonta la capacità ermeneutica e prescrittiva del principio di gerarchia, ma questo tramonto erode, parallelamente, una credenza che ha trattenuto la spendita del criterio di competenza, ossia la credenza che competenza equivalga a situazioni di riserva esclusiva di una materia a una data fonte. Viceversa, i rapporti di competenza sembrano sempre più intonarsi a forme di riserva relativa e di concorrenza di più fonti su una stessa materia.

Nel concorrere a disciplinare una certa materia, le norme poste da fonti diverse e tutte in linea astratta competenti (la competenza non esclude, come si è detto, la concorrenza, anzi, molto spesso e sempre di più, la implica) possono debordare dalla loro competenza e in tal modo fatalmente porsi in contrasto con la norma di fonte competente (esempi: un regolamento esecutivo o di attuazione che non rispetti la norma di legge o non sia rivolto alla o sia insufficiente all'attuazione della legge; un regolamento integrativo che si manifesti invece come derogatorio; una legge regionale che pretenda stabilire principi della materia in contrasto con i principi di legge statale o che comunque non rispetti tali principi; e così via seguitando). Che succede in questa ipotesi? La norma «incompetente» è invalida o inefficace?

Questo è l'interrogativo centrale.

E a questa domanda non si può certo rispondere assumendo il punto di vista gradualistico o gerarchico nel costruire il cosiddetto sistema delle fonti.

La norma di fonte «inferiore», contrastante con la norma di fonte «superiore» è invalida o inefficace? Il problema investe e coinvolge ambi i principi (gerarchico e di competenza), ambi i criteri di risoluzione delle antinomie.

Né si dica che il piano della validità non si differenzia da quello dell'efficacia. Al contrario i due fenomeni vanno tenuti ben distinti: una fonte « inferiore» o «incompetente» può ben essere efficace pur essendo invalida. L'esempio della legge incostituzionale è emblematico e decisivo.

In realtà nella visione gerarchica - che era nata essenzialmente per intendere ed illustrare il rapporto legge-regolamento, atto legislativo parlamentare e atto normativo (o provvedimentale) dell'Esecutivo, secondo il ben noto principio di legalità - nella « forza di legge» furono racchiuse e confuse due ben distinte «virtualità» della legge: la capacità abrogativa di qualsiasi altro fatto o atto giuridico e la capacità condizionante la validità di tali fatti ed atti. Due cose ben diverse; ma che - in regime di supremazia della legge - si verificano simultaneamente. E, del resto, alla verifica presiedeva in definitiva un unico soggetto: il giudice. Ogni volta però che l'ordinamento affida la verifica dei due fenomeni (inefficacia, invalidità) a soggetti diversi (come accade da noi per le leggi incostituzionali anteriori), ecco che essi riassumono i connotati di diversità che li contraddistinguono. Si spiega altresì perché è diffusa nella nostra dottrina l'idea inesatta (ma praticamente irrilevante) che una legge successiva possa «abrogare» un regolamento precedente: in realtà lo rende invalido. Ma poiché, all'atto pratico, è dato al giudice disapplicarlo a nulla rileva ricostruire il fenomeno nei suoi esatti termini.

La verità è che, sia nel sistema gerarchico, sia in quello della competenza, la norma inferiore contrastante con la superiore o la norma incompetente sono norme invalide (con conseguente possibilità di annullamento o disapplicazione) e non inefficaci (o abrogate, se anteriori alla norma superiore o a quella competente). L'efficacia (e quindi la capacità abrogativa) si esplica soltanto all'interno di quelli che abbiamo denominato tipi «forti» di atti normativi (salvo che l'ordinamento eccezionalmente non li renda fungibili; esempi: decreti legislativi, referendum abrogativo, che sono tipi «forti», ma idonei a abrogare le leggi formali). E tale efficacia si esplica all'interno del tipo «forte», anche se questo stesso tipo - come si è cercato di mostrare nel corso della presente trattazione - si spezzi e si pluralizzi in tanti tipi «deboli» delimitati nelle loro sfere di competenza. Ma, se l'incompetenza determina certamente l'invalidità della norma incompetente, non per questo priva l'atto che l'ha prodotta della sua efficacia tipica, anche dell'efficacia abrogativa di altro atto appartenente al tipo «forte».

NOTE:

(1) Cfr. l'esemplare definizione di «gerarchia» data da CRISAFULLI, Fonti del diritto (diritto costituzionale) , in questa Enciclopedia, XVII, 925 ss., in particolare 958. L'idea della tipicità e tipizzabilità degli atti normativi, e l'idea che sia intorno ai tipi costruibile il sistema delle fonti, sono state assai persistenti. Ad esse si ancorava anche chi ( QUADRI, La forza di legge, Milano, 1970, passim, specialmente 15 ss.), negando l'identificabilità della forza con efficacia, affermava la forza di legge consistere in un concetto positivo e di relazione rappresentante la posizione della legge rispetto agli altri atti-fonte dell'ordinamento.

(2) Si è fatta strada in dottrina l'idea che la legge ordinaria dello Stato sia accerchiata «da ogni lato» ( MODUGNO e NOCILLA, Crisi della legge e sistema delle fonti, in Dir. soc., 1989, 424), o che essa avrebbe «perso, per sempre, il ruolo tradizionale di perno del sistema delle fonti» ( RUGGERI, Gerarchia, competenza e qualità nel sistema costituzionale delle fonti normative, Milano, 1977, 60); conclusioni però che a una parte della dottrina appaiono a tutt'oggi «eccessive» ( PALADIN, Le fonti del diritto italiano, Bologna, 1996, 174).

(3) Come fa PALADIN, Diritto costituzionale2, Padova, 1995, 152, con un argomento che è in sé assai rivelatore dell'attuale «stato» del principio di gerarchia.

(4) SORRENTINO, Le fonti del diritto, rist., Genova, 1994, 18.

(5) In proposito è fondamentale la Vorrede alla seconda edizione degli Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatz (1923), rist., Aalen, 1960.

(6) I testi emblematici di questa concezione possono essere indicati in JELLINEK, Gesetz und Verordnung, Tubingen, 1887, 249 ss.; CARRE de MALBERG, La loi expression de la volonté générale, Paris, 1931, 16 ss., 65 ss. Ulteriori rinvii in MODUGNO, Legge in generale (diritto costituzionale), in questa Enciclopedia, XXIII, 890 ss. Il punto nel testo evidenziato va raffrontato altresì con CRISAFULLI, op. cit., 958.

(7) PALADIN, op. ult. cit., 134.

(8) Cfr. limpidamente CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, 6a ed. aggiornata a cura di F. CRISAFULLI, II, t. 1, Padova, 1993, 231 ss.

(9) PALADIN, op. ult. cit., 136.

(10) Il punto è posto in evidenza, ad esempio, in PIZZORUSSO, Fonti (Sistema costituzionale delle), in D. disc. pubbl., VI, 1991, 421.

(11) Il carattere di rigidità della Costituzione «ha come conseguenza la creazione di un nuovo livello della gerarchia superiore a quello della legge» per PIZZORUSSO, op. cit., 422. Il disegno della gerarchia delle fonti quale risulterebbe dopo l'introduzione della Costituzione è rappresentato nella tabella che lo stesso autore presenta in Fonti del diritto, in Commentario del codice civile a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA, Disposizioni sulla legge in generale (Art. 1-9), Bologna-Roma, 1977, 174. Per l'idea che l'irrigidimento della Costituzione rappresenti non la causa, ma lo strumento che ha consentito l'erosione della gerarchia, v. PEGORARO, Gli statuti degli enti locali, Rimini, 1993, 40.

(12) Nota subito l'insufficienza di questa «lettura» CRISAFULLI, op. ult. cit., 232.

(13) MODUGNO, La teoria delle fonti nel pensiero di Vezio Crisafulli, in Dir. soc., 1993, 567 ss., e in Giur. cost., 1994, I, 487 ss., specialmente 499 ss.

(14) ESPOSITO, La consuetudine costituzionale, in Diritto costituzionale vivente a cura di D. NOCILLA, Milano, 1992, 283 ss., in particolare 300, già in Studi in onore di E. Betti, I, Milano, 1962, 597 ss.

(15) ESPOSITO, La validità delle leggi (1924), rist., Milano, 1964, 75; ID., La consuetudine costituzionale, cit., 318.

(16) ESPOSITO, La consuetudine costituzionale, cit., 306.

(17) ZANOBINI, Gerarchia e parità tra le fonti, in Scritti vari di diritto pubblico, Milano, 1955, 299 ss., in particolare 307, già in Studi in onore di Santi Romano, I, Padova, 1939, 589 ss.

(18) ZANOBINI, La gerarchia delle fonti nel nuovo ordinamento, in Scritti vari, cit., 367 ss., in particolare 390, già in Commentario sistematico della costituzione italiana diretto da P. CALAMANDREI e A. LEVI, I, Firenze, 1949, 47 ss.

(19) Si potrebbe seriamente obiettare che, nella visione kelseniana, la norma superiore sia anche norma sulla produzione delle altre norme ed anzi lo sia in maniera diretta ed immediata. Se non che la norma superiore è sicuramente anche norma di produzione delle norme inferiori che regolano i casi concreti, proprio per il processo di individualizzazione e concretizzazione dal generale al particolare. Quello che sfugge alla visione kelseniana è la profonda diversità tra norme che hanno per fattispecie altre norme (ovverosia i fatti, in senso lato, della produzione di altre norme) e norme che hanno per oggetto comportamenti, sia pure bisognevoli di ulteriori regole. Insomma sfugge alla visione kelseniana la distinzione tra norme sulle norme (che sono norme costitutive) e norme sui comportamenti (che sono norme regolative). E questo fraintendimento può portare anche alla riduzione di tutte le norme superiori a norme sulle norme; mentre non è affatto dimostrato che le norme cosiddette più generali non possano vertere direttamente su comportamenti, essere cioè vere e proprie norme regolative. Cfr. anche CRISAFULLI, Fonti del diritto, cit., 926 nt. 3.

(20) CRISAFULLI, Gerarchia e competenza nel sistema costituzionale delle fonti del diritto, ora in Studi in onore di G. Zanobini, III, Milano, 1965, 183.

(21) CRISAFULLI, op. ult. cit., 195 s.

(22) CRISAFULLI, op. ult. cit., 199.

(23) È noto come fosse prevalente - e certamente più esatta - l'interpretazione delle disposizioni preliminari sulle fonti come «dichiarative» più che come «costitutive». Un cenno in proposito in CRISAFULLI, Lezioni, cit., 17.

(24) CRISAFULLI, Gerarchia e competenza, cit., 201.

(25) PIZZORUSSO, Fonti del diritto, cit., 7. Sul rapporto tra costituzione rigida e flessibile e gerarchia formale e sostanziale v. SORRENTINO, Le fonti del diritto, cit., 12.

(26) PIZZORUSSO, op. cit., 10; ID., Fonti (Sistema costituzionale delle), cit.

(27) CRISAFULLI, Lezioni, cit., 144.

(28) ZANOBINI, Gerarchia e parità, cit., 315 (e cfr. ID., La gerarchia delle fonti, cit., 378). Anche CRISAFULLI (op. ult. cit., 151 ss.), per altro, ammette che le leggi possano essere dispositive (v. la ricostruzione dei cosiddetti regolamenti delegati o autorizzati), ma lo fa incontrando (e respingendo, con buona dose di artificio) la possibile creazione (da parte della legge) di tipi di atti normativi indubbiamente con la legge concorrenziali. Non si può dimenticare che la capacità della legge di «rinnegare se stessa a favore della fonte regolamentare» è aspetto massimo della sua supremazia, anzi di quella supremazia è « radicalizzazione» ( CHELI, Potere regolamentare e struttura costituzionale, Milano, 1967, 83 s.).

(29) Nel senso che la gerarchia prevalga sulla competenza v. specialmente CRISAFULLI, Fonti del diritto, cit., 955, 956, 962.

(30) ZAGREBELSKY, Manuale di diritto costituzionale, I. Il sistema delle fonti del diritto, Torino, 1987, 67; SORRENTINO, op. cit., 13.

(31) CRISAFULLI, Lezioni, cit., 234 ss.

(32) CRISAFULLI, Fonti del diritto, cit., 955: « sia nell'ipotesi di ripartizione delle fonti secondo competenze differenziate, sia nell'ipotesi di ripartizione delle stesse secondo gerarchia, ogni possibile antinomia viene a configurarsi come contrapposizione tra norme «valide» e norme « invalide». La chiave del problema è sempre, in entrambi i casi, l'invalidità di certe norme e la conseguente applicabilità a certe altre, anteriori o successive che siano, in quanto esclusivamente valide [...] tuttavia [...] l'invalidità conseguente alla violazione del principio gerarchico e quella conseguente alla violazione del principio di competenza si atteggiano diversamente tra loro: giacché, nella seconda ipotesi, la fonte priva di competenza sopra una data materia non può comunque regolarla, anche se non sia stata prevenuta dalla fonte competente; laddove, nella prima ipotesi, invalide saranno le sole norme della fonte inferiore che realmente contrastino». V. altresì, sul senso in cui deve intendersi «invalidità», ivi, 955 nt. 64.

(33) CRISAFULLI, Gerarchia e competenza, cit., 202. V. ora, più decisamente, sull'inesistenza di una qualsiasi «riserva di amministrazione», PALADIN, Le fonti, cit., 182.

(34) CRISAFULLI, lc. ult. cit.

(35) CRISAFULLI, Lezioni, cit., 235.

(36) È significativo notare, però, come nel pensiero crisafulliano, mentre il primo presupposto è indiscutibile, lo è molto di meno il secondo (altro essendo l'eventuale riserva di concreta amministrazione, cioè di provvedimento), che invece è tenuto fermissimo da PALADIN, op. ult. cit., 180 ss.

(37) Si noti che qui è necessario preliminarmente osservare che quando si parla di «tipi» (act-types) e di «gruppi di tipi» si designano fenomeni essenzialmente diversi. I «tipi» (potremmo dire: i tipi «forti») sono contrassegnati da caratteri formali, prima facie riconoscibili (esempi: legge costituzionale, legge, legge regionale, regolamento - se fosse rigorosamente e correttamente rispettata l'autoqualificazione imposta dall'art. 17 l. 23 agosto 1988, n. 400 -, meglio: decreto (nelle sue varie specificazioni di provenienza: decreto del Presidente della Repubblica, decreto ministeriale, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, decreto del Presidente della regione, ecc., statuto regionale, provinciale, comunale, che - se non altro - sono riconoscibili ictu oculi per il nomen iuris). I gruppi di tipi, cioè i sottotipi o tipi « deboli» rientranti nel «gruppo», sono invece (o possono essere) riconoscibili in ragione della « competenza» a disporre.

(38) ESPOSITO, La consuetudine costituzionale, cit., 321 nt. 70.

(39) CRISAFULLI, Fonti del diritto, cit., 955.

(40) Cfr. supra, nt. 37.

(41) S'adoprano qui i termini del noto paradigma di PEIRCE: «type v. token», ripetutamente e variamente richiamato negli studi di CONTE A.G., in Filosofia del linguaggio normativo, I e II, Torino, 1995, in particolare in Deontica wittgensteiniana (1993), ivi, II, 527, nt. 24 con altri ragguagli.

(42) Per il rilievo sulla difficoltà della determinazione dei tipi di fonte, ai fini del loro inquadramento gerarchico, cfr. CRISAFULLI, op. ult. cit., 959, il quale peraltro poteva ancora considerare il «livello costituzionale» come un tipo «sufficientemente omogeneo, formalmente e sostanzialmente» (ivi, 960).

(43) La Corte costituzionale ha utilizzato una diversa terminologia (principi «supremi»; «inviolabili»; « fondamentali») man mano che è venuta enucleando altrettanti casi di normazione abilitata a derogare alla Costituzione ma, appunto, all'interno di un limite dei principi: così, com'è noto, per le leggi « esecutive» dei Patti lateranensi, dei trattati comunitari, per le norme dei regolamenti comunitari e delle direttive, per quelle che recepiscono consuetudini internazionali o norme internazionali generali e per le stesse norme poste da leggi costituzionali. V. ora, riassuntivamente, PALADIN, Le fonti, cit., 160 ss., a proposito dei limiti impliciti della revisione costituzionale identificati appunto con tali principi, la cui identificazione, pur «problematica», consente almeno di rintracciarli negli art. 2 e 5 e nel combinato disposto degli art. 1 e 139, oltre che, il più risalente, nell'art. 24 cost. (diritto di agire e resistere in giudizio: C. cost. 2 febbraio 1982, n. 18; ma già prima C. cost. 1° marzo 1971, n. 30; C. cost. 27 dicembre 1973, n. 183; C. cost. 18 giugno 1979, n. 48). Notevoli pure C. cost. 29 dicembre 1988, n. 1146, e C. cost. 23 luglio 1991, n. 366.

(44) C. cost. 29 dicembre 1988, n. 1146, cit.

(45) Amplius MODUGNO, I principi costituzionali supremi come parametro nel giudizio di legittimità costituzionale, in MODUGNO e AGRO, Il principio di unità del controllo sulle leggi nella giurisprudenza della Corte costituzionale2, Torino, 1994, 247 ss., 253 ss.

(46) È a tutti noto che molta discussione vi è sempre stata sul punto se la formula «leggi di revisione e altre leggi costituzionali» additi due tipi di atti diversi o meno, abbia carattere prescrittivo o descrittivo, e tuttavia casi non mancano che continuano a convincere nel senso, e anzi a convincere sempre di più nel senso, della necessità e validità della distinzione. Ma basterà rifarsi a un esempio risalente, il famoso art. 1 l. cost. 11 marzo 1953, n. 1, che elenca le fonti sulla Corte costituzionale e, tra queste, la legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87. Qui delle due l'una: o la l. cost. n. 1, cit., non ha conferito alcun particolare valore alla l n. 87, cit.; oppure è un classico, nitido esempio di legge solo costituzionale ma non di revisione, altrimenti il sistema delle fonti delineato dall'art. 137 cost. sarebbe stato completamente travolto e sostituito dalla (tassativa) elencazione dell'art. 1 l. cost. n. 1, cit.: cosa che nessuno è disposto ad ammettere: nemmeno chi, come CRISAFULLI, Lezioni6, cit., 85 s., ragiona di identicità tra leggi di revisione e altre leggi costituzionali. Quanto poi al rapporto tra art. 1 l. cost. n. 1, cit., e l. n. 87, cit. (sul quale v. specialmente ID., Lezioni di diritto costituzionale5, II, 1985, 235 s.), rapporto che, tenendo conto del carattere tipicamente e naturalmente «relativo» che andrebbe riconosciuto alle riserve di legge costituzionale (ID ., Gerarchia e competenza, cit., 202), offrirebbe un esempio di concorso necessitato, cfr. CARNEVALE, «Ecce judex in ca(u)sa propria»: ovvero della Corte-legislatore dinanzi alla Corte-giudice (prime riflessioni sulla posizione della Corte costituzionale intorno al problema della natura delle norme di autoregolamentazione dei propri giudizi nel quadro del dibattito dottrinario), in L'organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale (Atti del Convegno di Imperia, 12-13 maggio 1995) a cura di P. COSTANZO, Torino, 1996, 35 ss., 45 e nt. 26. La discussione sulla distinzione tra leggi costituzionali e leggi di revisione è ripercorsa oggi, con accurata ricerca, da TARCHI, Leggi costituzionali e di revisione costituzionale (1948-1993), in Commentario della Costituzione già diretto da G. BRANCA, continuato da A. PIZZORUSSO, Disposizioni transitorie e finali: 1-18 - Leggi costituzionali e di revisione costituzionale (1948-1993), Bologna-Roma, 1995, Premessa, 271 ss.

(47) ESPOSITO, Costituzione, leggi di revisione della Costituzione e «altre» leggi costituzionali, in Raccolta di scritti in onore di A.C. Jemolo, III, Milano, 1963, 189 ss., 192 e 196.

(48) MODUGNO, L'invalidità della legge, I, Milano, 1970, 163 nt. 17.

(49) ESPOSITO, op. ult. cit., 206 ss.

(50) Così, con riferimento agli statuti speciali previsti dall'art. 116 cost., di recente PALADIN, Diritto costituzionale, cit., 162. Su tali tipi di atti normativi v. comunque infra, nel testo. Sul punto v. altresì CUOCOLO, Commento al messaggio presidenziale del 26 giugno 1991, in Giur. cost., 1991, 3246; CERRI, Revisione costituzionale, in Enc. giur., XXVIII, 1991.

(51) V. le osservazioni di SORRENTINO, Le fonti del diritto, cit., 15, che ragiona di «separazione di competenza» tra leggi costituzionali e leggi costituzionali «rinforzate», quale quella di cui all'art. 132 cost.; PALADIN, Le fonti, cit., 169.

(52) V. in proposito PALADIN, lc. ult. cit., che ricorda il primo sostenitore della tesi: PIZZORUSSO, Fonti del diritto, cit., 397.

(53) Il caso dell'art. 116 era considerato meritevole di un «discorso a parte» anche da chi, come CRISAFULLI, Lezioni6, cit., 88, riteneva di rigettare la tesi della differenziazione tra leggi di revisione e altre leggi costituzionali alla stregua del rispettivo oggetto. PALADIN, Diritto costituzionale, cit., 162, fa osservare come uno statuto speciale disciplinante materie esorbitanti da quella competenza sarebbe costituzionalmente invalido e ricorda la sentenza C. cost. 22 gennaio 1970, n. 6, con la quale com'è noto la Corte costituzionale annullò gli art. 26 e 27 st. Sic., in cui si prevedeva un'apposita giurisdizione penale dell'Alta Corte della Sicilia quanto ai reati del Presidente o degli assessori regionali.

(54) CICCONETTI, La revisione della Costituzione, Padova, 1972, 203 ss., criticato in PALADIN, Le fonti, cit., 171 s.

(55) Cfr. C. cost. 3 aprile 1987, n. 99, che com'è noto assunse un regolamento comunitario a parametro di un conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

(56) TARCHI, op. cit., 298; per un commento specifico LOTITO, in Commentario della Costituzione già diretto da G. BRANCA, continuato da A. PIZZORUSSO, Disposizioni transitorie e finali: 1-18 - Leggi costituzionali e di revisione costituzionale (1948-1993), cit., sub l. cost. 3 aprile 1989, n. 2, 575 ss.). Su questa legge come legge provvedimento: CARAVITA, Il referendum sui poteri del parlamento europeo: riflessioni critiche, in Politica del diritto, 1989, 322; PEZZINI, Il referendum consultivo nel contesto istituzionale italiano, in Dir. soc., 1992, 48; RUGGERI, Fonti e norme nell'ordinamento e nell'esperienza costituzionale, Torino, 1993, 236. L'ammissibilità delle leggi provvedimento costituzionali è sostenuta da ESPOSITO, Costituzione, cit., 191 ss., MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, II, Padova, 1967, 1237 s.; CRISAFULLI, Lezioni6, cit., 86. Vanno ricordate anche la l. cost. 5 gennaio 1993, n. 1, funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale e ora la l. cost. 24 gennaio 1997, n. 1, sulla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali.

(57) TARCHI, op. cit., 284; ben stranamente, data la disanima ricordata supra, nt. 46 e la critica a CRISAFULLI menzionata infra, nt. 66.

(58) Altro, ma in vero contiguo e risolvibile in termini analoghi, problema da quello di cui si discute qui è se la legge costituzionale abbia competenza generale nel senso di poter essere liberamente adottata dal Parlamento che intenda « costituzionalizzare» qualche materia, o, come altri si esprime, goda «di una competenza materiale illimitata, nel senso che nessuna materia è sottratta alla sua disciplina» ( GUASTINI, Le fonti del diritto e l'interpretazione, Milano, 1992, 91). Anche per chi accetta questo, la competenza «generale» delle leggi costituzionali è «liberamente esercitabile fin dove la Costituzione non frapponga specifici limiti» ( PALADIN, Diritto costituzionale, cit., 160 s.), e i limiti sono facilmente individuabili nei casi, esemplificati nel testo, di materie riservate a particolari «leggi costituzionali», e di nuovo gli esempi maggiori sarebbero offerti dall'art. 116 cost. o dall'art. 132 cost.

(59) Cfr. esattamente sul punto PALADIN, Le fonti, cit., 166.

(60) Nei termini adoprati da GUASTINI, op. cit.

(61) SORRENTINO, Le fonti del diritto, cit., 16; QUADRI, La forza, cit., 81 ss.

(62) SORRENTINO, op. cit., 18.

(63) MODUGNO, Legge, cit., 892.

(64) SORRENTINO, op. cit., 36.

(65) PALADIN, Diritto costituzionale, cit., 161. Questo autore definisce «leggi costituzionali rinforzate» le leggi di cui all'art. 132 cost.

(66) CRISAFULLI, Lezioni6, cit., 86. Una contestazione sul punto che la prassi sia andata effettivamente nel senso indicato dall'autore ora in TARCHI, op. cit., 279 s.

(67) PALADIN, lc. ult. cit..

(68) Si pensi all'indagine di CRISAFULLI, Gerarchia e competenza, cit.; ID., Lezioni6, cit., 232 ss.; e, con particolare riguardo agli atti con forza di legge, nel senso della loro atipicità, ID., Fonti del diritto, cit., 960 nt. 77.

(69) Sul punto cfr. PANUNZIO, Regolamenti della Corte costituzionale, in Enc. giur., XXVI, 1991, 2.

(70) Su queste problematiche v. ora CERRI, Delega legislativa, in Enc. giur. XXVIII, 1991, dove anche rinvii di giurisprudenza.

(71) CRISAFULLI, Gerarchia e competenza, cit.; ID., Fonti del diritto, cit., 964; ID., Lezioni6, cit., 239 ss. La figura è stata individuata, com'è noto, da FERRARI, Le leggi rinforzate nell'ordinamento costituzionale italiano, in Studi sulla Costituzione, II, Milano, 1958, 477 ss.; SPAGNA MUSSO, Costituzione rigida e fonti atipiche, Napoli, 1966; ESPOSITO, La validità, cit., 76, 164 ss.

(72) Definizione che è stata introdotta, com'è noto, da LA PERGOLA, Costituzione e adattamento interno all'ordinamento internazionale, Milano, 1961.

(73) PALADIN, op. ult. cit., 173.

(74) CRISAFULLI, Lezioni6, 242 ss.

(75) CRISAFULLI, op. ult. cit., 246.

(76) PIZZORUSSO, in L'amnistia del 1990. Testo, lavori preparatori, analisi a cura di G. LA GRECA, Padova, 1990, 48 ss.

(77) CRISAFULLI, lc. ult. cit.

(78) ROSELLI, in Commentario della Costituzione già diretto da G. BRANCA, continuato da A. PIZZORUSSO, Disposizioni transitorie e finali: 1-18 - Leggi costituzionali e di revisione costituzionale (1948-1993), cit., sub l. cost. 6 marzo 1992, n. 1, 631.

(79) CRISAFULLI, op. ult. cit., 237.

(80) CRISAFULLI, op. ult. cit., 238.

(81) MODUGNO, L'invalidità della legge, I, Milano, 1970, passim.

(82) E a cui è stata attenta la dottrina che ha ritenuto le fonti del diritto distinguibili in base alla loro «essenza di valore» o «pregevolezza normativa»: RUGGERI, Fonti e norme, cit.; e già ID., Gerarchia, competenza e qualità, cit.

(83) Così PIZZORUSSO, in Commentario della Costituzione già diretto da G. BRANCA, continuato da A. PIZZORUSSO, cit., Ordinamento delle autonomie locali, Elezione diretta del sindaco (Art. 128 supplemento), 1996, sub art. 1 l. 8 giugno 1990, n. 142, p. 29, che tali casi elenca nella nt. 8.

(84) PALADIN, Diritto costituzionale, cit., 174.

(85) Sul punto ampi rimandi in MODUGNO e CELOTTO, Rimedi all'abuso del decreto-legge, in Giur. cost., 1994, 3232 ss.

(86) V. supra, nt. 37.

(87) PIZZORUSSO, op. ult. cit., 28.

(88) Che sono stati analizzati in MODUGNO e CARNEVALE, Relazione al Convegno svoltosi nel giugno 1996 presso la Corte costituzionale sul referendum abrogativo, in Giur. it., 1997, IV, 98 ss.

(89) PALADIN, Le fonti, cit., specialmente 287, e in particolare C. cost. 2 febbraio 1991, n. 47 e C. cost. 12 gennaio 1995, n. 5. Riflesso di questa giurisprudenza è l'attribuzione di uno «statuto» differenziato alle leggi elettorali rispetto alle altre leggi ( BARTOLE, Coerenza dei quesiti referendari e omogeneità della normativa di risulta, in Giur. cost., 1991, I, 333. Sul punto v. altresì CARNEVALE, Il referendum abrogativo e i limiti alla sua ammissibilità nella giurisprudenza costituzionale, Padova, 1992.

(90) MODUGNO, Riflessioni interlocutorie sulle conseguenze della trasformazione del decreto legge, in Scritti in memoria di A. Piras, Milano, 1996, 453 ss.; MODUGNO e CELOTTO, op. cit., 3235 ss.

(91) ESPOSITO, Decreto-legge, in questa Enciclopedia, XI, 831 ss. Il problema di armonizzare questa ammissione con l'art. 15 comma 2 lett. b l. n. 400, cit., per il quale il decreto-legge non può intervenire nelle materie di cui all'art. 72 cost. (e dunque anche in materia costituzionale), può essere risolto o accedendo all'idea che questo limite sarebbe comunque derogabile ove sussistano i presupposti per la sospensione della Costituzione, oppure all'idea che i limiti dell'art. 15 valgono per il tipo «ordinario» di decreto-legge (cfr. MODUGNO, op. ult. cit.). Tra le diverse riprese del problema della sospensione delle garanzie mediante decreto-legge cfr. in particolare SORRENTINO, Le fonti del diritto, cit., 88 ss.; PACE A., Problematica delle libertà costituzionali, pt. I, Padova, 1990, 156 ss.

(92) PALADIN, op. ult. cit., 274; C. cost. 22 ottobre 1990, n. 468, e C. cost. 4 febbraio 1993, n. 32.

(93) In questo senso DE SIERVO, Il potere regolamentare alla luce dell'attuazione dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988, in Diritto pubblico, 1996, 63 ss., in particolare 92, che individua una «complessiva rilevante differenziazione qualitativa ed espansione quantitativa delle fonti regolamentari», una « crescente differenziazione formale e sostanziale», un «operare a livelli normativi in precedenza largamente affidati a fonti primarie».

(94) CARLASSARE, Il ruolo del Parlamento e la nuova disciplina del potere regolamentare, in Quaderni costituzionali, 1990, 7 ss., in particolare 12, che per questa ragione ritiene, com'è noto, di dubitare della legittimità della previsione dei regolamenti di integrazione.

(95) PIZZORUSSO, Fonti (Sistema costituzionale delle), cit.

(96) PIZZETTI, Statuti e regolamenti nella legislazione integrata, in I nuovi statuti per gli enti locali. Guida per l'aggiornamento a cura di F. CLEMENTE e E. SORTINO, Gorle (Bg), 1994, 1093.

(97) Ma il caso di regolamenti che si autodefiniscono di attuazione, e che all'esame sostanziale della normativa risultano invece integrativi o delegati, è assai frequente: cfr. i casi esposti da DE SIERVO, op. cit., 79.

(98) Cfr. BALDUZZI, in Commentario della Costituzione già diretto da G. BRANCA, continuato da A. PIZZORUSSO, Ordinamento delle autonomie locali, Elezione diretta del Sindaco, cit., sub art. 34 l. 25 marzo 1993, n. 81, 1100.

(99) CRISAFULLI, Lezioni6, cit., 153 s.

(100) CERVATI, A proposito di «regolamenti delegati », «regolamenti autorizzati» e delegificazione, in un'attribuzione di potestà normativa all'esecutivo che suscita molti interrogativi, in Giur. cost., 1995, 1848 ss.

(101) RUGGERI, Gerarchia, competenza e qualità, cit., 180 ss., e la (significativaé) secca risposta di CRISAFULLI, op. ult. cit., 155. V. altresì CERRI, Regolamenti, in Enc. giur., XXVI, 1991, specialmente § 4.1 (ivi anche ulteriori rimandi di dottrina).

(102) Mentre d'altro canto anche l'abrogabilità di un regolamento da parte di uno successivo non ribadirebbe affatto la secondarietà del regolamento di delegificazione, dato che, come osserva CERRI, op. ult. cit., 5, «la capacità di abrogare un precedente regolamento non corrisponde a un minus ma a un plus perché costituisce aspetto di una attribuzione permanente di competenza, non consentita neppure in sede di delega legislativa ».

(103) V., ad esempio, i numerosi casi in cui l'identificazione delle disposizioni abrogate è contenuta negli stessi regolamenti e non nelle leggi di delegificazione: cfr. TARLI BARBIERI, Le delegificazioni, in Giur. cost., 1995, I, 197 ss., che esamina in particolare le delegificazioni disposte dalla l. 24 dicembre 1993, n. 537.

(104) V. la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ricordata da PALADIN, Le fonti, cit., 359, la quale nega che la legge di conferimento debba stabilire in modo esplicito le «norme generali regolatrici della materia» e secondo la quale «l'effetto di abrogazione condizionata è il proprium della delegificazione e non vi è necessità che esso sia letteralmente esternato dalla previsione legislativa ».

(105) PALADIN, op. ult. cit., 355.

(106) CRISAFULLI, op. ult. cit. Sulle modifiche dell'art. 17 l. n. 400, cit., DE SIERVO, op. cit., 68 ss.

(107) CRISAFULLI, op. ult. cit..

(108) Come invece ritiene CERRI, op. ult. cit., 7.

(109) CRISAFULLI, op. ult. cit..

(110) PIZZORUSSO, in Commentario della Costituzione, già diretto da G. BRANCA, continuato da A. PIZZORUSSO, Ordinamento delle autonomie locali, Elezione diretta del Sindaco, cit., sub art. 5 l. 8 giugno 1990, n. 142, p. 57; PALADIN, op. ult. cit., 363 e 364.

(111) C. cost. 16 luglio 1996, n. 250, in Giur. cost., 1996, n. 2264 ss. In questa posizione giurisprudenziale è da ravvisare l'accettazione, contro la quale resistono solo alcune voci dottrinali ( RUGGERI, Fonti e norme, cit., 204 ss.), della legittimità e della efficacia di una disciplina del potere regolamentare mediante una legislazione di tipo primario: così DE SIERVO, op. cit., 67. Sulla efficacia da riconoscersi sotto questo profilo alla l. n. 400, cit., v. le notazioni di PALADIN, op. ult. cit., 356.

(112) CRISAFULLI, Fonti del diritto, cit., 963. Più restrittiva la giurisprudenza. Uno sguardo ai repertori avverte che essa continua in buona parte a ritenere «in ogni caso» la prevalenza della disciplina dettata da autorità governative in materie pur demandate alla potestà regolamentare dell'ente locale: cfr., ad esempio, Pret. Alessandria 24 gennaio 1992, in Giur. merito, 1993, 1223.

(113) PALADIN, op. ult. cit., 345; cfr. POLITI, Regolamenti delle autorità amministrative indipendenti, in Enc. giur., XXVI, 1991. Sul caso particolare dei regolamenti-provvedimenti cosiddetti sulla par condicio del Garante della radiodiffusione e dell'editoria v. specialmente MANETTI, Il garante della «par condicio», in Trasformazioni e interpretazioni del diritto costituzionale a cura di F. MODUGNO, I. «Par condicio» e Costituzione, Milano, 1997.

(114) V. in particolare C. cost. 2 luglio 1956, n. 8; C. cost. 27 maggio 1961, n. 26; più di recente C. cost. 3 aprile 1987, n. 100, in Foro it., 1987, I, 1671 ss.; come nota opportunamente CAVALLO PERIN nell'osservazione in commento a quest'ultima decisione, le prime questioni di costituzionalità sollevate con riguardo alle ordinanze erano incentrate sugli art. 76 e 77 cost., mentre la tendenza odierna a denunciarne la possibile illegittimità ex art. 24 e 113 cost. dimostra che le ordinanze non sono considerate atti con forza di legge, ma molto meno prova nel senso del carattere non normativo delle stesse (considerate equiparabili a regolamenti delegati da PIZZORUSSO, ivi, 1673).

(115) V. l'elencazione in SATTA, Ordine e ordinanza amministrativa, in Enc. giur., XXII, 1990. Per le ordinanze v. ora PALADIN, op. ult. cit. Sulla problematica generale RESCIGNO G.U., Ordinanza e provvedimenti di necessità e urgenza (Diritto costituzionale e amministrativo), in Nss. D.I., XII, 1965, 89 ss.; per i bandi militari e sugli atti in stato d'assedio cfr. CRISAFULLI, Interrogativi sui criteri di identificazione degli «atti con forza di legge», in Giur. cost., 1959, 718; MODUGNO e NOCILLA, Stato d'assedio, in Nss. D.I., XVIII, 1971, specialmente 273 ss.

(116) Amplius MODUGNO, Riflessioni generali sulla razionalizzazione legislativa e sulla delegificazione, in Studi in onore di M. Mazziotti di Celso, Padova, 1995, 175 ss.

(117) Il dibattito è ricostruito da TOSI, Principi fondamentali e leggi statali nelle materie di competenza regionale, Padova, 1987; e cfr. PALADIN, La legge regionale, Padova, 1967. In argomento va ricordato come oggi, tenendo conto anche delle complesse e particolari vicende del nostro regionalismo, la prevalenza della legge statale sulla legge regionale venga significativamente ascritta ad altro che a una questione di superiorità gerarchica da PALADIN, Le fonti, cit., 338, il quale afferma che «si deve ritenere che esista una serie di contenuti normativi tipici in virtù dei quali la legge statale prevale senz'altro sulla legge regionale».

(118) SORRENTINO, Le fonti del diritto, cit., 127.

(119) Cfr. C. cost. 20 luglio 1990, n. 348; C. cost. 12 febbraio 1996, n. 29.

(120) CARETTI, L'informazione non come «materia» bensì come «modo» di esercizio della funzione legislativa regionale, in Giur. cost., 1996, 283 ss., in particolare 287.

(121) CHELI, Il giudice delle leggi, Bologna, 1996, 90.

(122) MODUGNO e NOCILLA, Problemi vecchi e nuovi sugli stati di emergenza nell'ordinamento italiano, in Scritti in onore di M.S. Giannini, III, Milano, 1988, 515 ss., in particolare 541.

(123) PALADIN, op. ult. cit., 360.

(124) Per il quale si pronuncia PIZZORUSSO, in Commentario della Costituzione, già diretto da G. BRANCA, continuato da A. PIZZORUZZO, Ordinamento delle autonomie locali, Elezione diretta del Sindaco, cit., sub art. 4 l. 8 giugno 1990, n. 142, p. 47 nt. 1.

(125) ITALIA, Gli statuti dei comuni e delle province. Schemi. Proposte. Problemi, Milano, 1990, 21 s.; ROLLA, Manuale di diritto degli enti locali, Rimini, 1993, 23 s.; ID., Brevi note sull'autonomia statutaria dei Comuni e delle Province, in Foro amm., 1990, 2957 ss.; CAIANIELLO, Premesse storico-culturali dell'ordinamento delle autonomie locali e del potere statutario (legge n. 142 del 1990), in Dir. soc., 1993, 1079.

(126) TRAVI, Violazione degli statuti comunali e provinciali e tutela del cittadino, in Le Regioni, 1991, 1301 ss., in particolare 1304 s., che basa questa sua opinione specialmente sulla capacità dello statuto di attribuire al cittadino posizioni giuridicamente rilevanti in assenza di una previsione di legge, e deduce, da questa attitudine dello statuto di «definire i caratteri della funzione amministrativa in termini ampiamente innovativi rispetto alla legge», la «necessarietà di una nuova riflessione sul principio di legalità, soprattutto se lo intendiamo in senso pregnante e sostanziale, ossia come riserva alla legge di definire tutti i profili caratterizzanti della funzione amministrativa», mentre si dovrebbe «ritenere anche che il principio di legalità incontri un limite nella fonte statutaria », e trova tale soluzione coerente con «il riconoscimento alle autonomie locali di una legittimazione democratica propria». V. anche PUBUSA, Sovranità popolare e autonomie locali, Milano, 1983, specialmente 203 ss. e 289 ss. Sul rapporto statuto-regolamento locale cfr. BALDUZZI e COSTANZO, in Commentario della Costituzione già diretto da G. BRANCA, continuato da A. PIZZORUSSO, Ordinamento delle autonomie locali. Elezione diretta del Sindaco, cit., sub art. 3-11 l. 25 marzo 1993, n. 81, specialmente 1026 s.; PALADIN, op. ult. cit., 364.

(127) La fonte è TAR Piemonte, sez. II, 19 novembre 1992, n. 364, in I Tar, 1993, I, 62 ss.

(128) PALADIN, Diritto costituzionale, cit., 237.

(129) PALADIN, op. ult. cit., 243.

(130) PALADIN, op. ult. cit., 241.

(131) SORRENTINO, Le fonti del diritto, cit., specialmente 107 s.

(132) SORRENTINO, op. ult. cit., 110.

(133) Cfr. C. cost. 19 novembre 1987, n. 399, in Giur. cost., 1987, 2807; C. cost. 16 luglio 1991, n. 349, ivi, 1991, 2787; C. cost. 1° luglio 1992, n. 306, ivi, 1992, 2561; C. cost. 13 novembre 1992, n. 437, ivi, 4054; C. cost. 31 marzo 1994, n. 117, ivi, 1994, 994; C. cost. 8 giugno 1994, n. 224, ivi, 1871; isolata in senso contrario C. cost. 26 marzo 1993, n. 115, ivi, 1993, 983. Sul punto, riassuntivamente, cfr. CELOTTO, La Corte costituzionale ribadisce l'idoneità delle norme comunitarie a derogare a norme interne di rango costituzionale... ma lascia aperti notevoli problemi teorici, in Giur. it., 1995, I, 193 ss.

(134) CELOTTO, Dalla «non applicazione» alla « disapplicazione» del diritto interno incompatibile con il diritto comunitario, in Giur. it., 1995, I, 341 ss.

FONTI.

Art. 70 ss., 115 ss., 134 ss., 138 s. cost.; l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1; l. cost. 6 marzo 1992, n. 1; art. 1 ss. disp. prel.; l. 11 marzo 1953, n. 87; l. 11 agosto 1984, n. 449; l. 17 marzo 1985, n. 210; l. 23 agosto 1988, n. 400; l. 9 marzo 1989, n. 86; l. 8 giugno 1990, n. 142; l. 12 gennaio 1991, n. 13; l. 25 marzo 1993, n. 81; d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132; l. 8 agosto 1995, n. 335.

LETTERATURA.

BALDUZZI, in Commentario della Costituzione già diretto da G. BRANCA, continuato da A. PIZZORUSSO, Ordinamento delle autonomie locali. Elezione diretta del sindaco (Art. 128 supplemento), Bologna-Roma, 1996, sub art. 34 l. 25 marzo 1993, n. 81, 1085 ss.;
BALDUZZI, COSTANZO, ivi, sub art. 3 l. 25 marzo 1993, n. 81, 950 ss.;
BARTOLE, Coerenza dei quesiti referendari e omogeneità della normativa di risulta, in Giur. cost., 1991, 331 ss.;
CAIANIELLO, Premesse storico-culturali dell'ordinamento delle autonomie locali e del potere statutario (legge n. 142 del 1990), in Dir. soc., 1993, 1 ss.;
CARAVITA, Il referendum sui poteri del parlamento europeo: riflessioni critiche, in Politica del diritto, 1989, 319 ss.;
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