L’incidente stradale e il
risarcimento diretto
INCIDENTE STRADALE
1 - Com'è regolata la
responsabilità in caso d'incidente stradale?
Il secondo comma dell'art. 2054 c.c. dispone
che, nel caso di scontro fra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che
ciascun conducente abbia concorso ugualmente a produrre il danno, ossia che la
responsabilità sia di entrambi i conducenti al 50%; di conseguenza, chi non
vuole essere chiamato a risarcire il danno deve dimostrare che il sinistro è
stato provocato dall'altro o dagli altri conducenti. La Corte Costituzionale,
con sentenza n. 205 del 29/12/1972, ha dichiarato l'illegittimità di questa
disposizione nella parte in cui esclude che la presunzione di uguale concorso
dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non ha riportato danni.
2 - La presunzione di colpa
al 50% si applica anche se uno dei due
veicoli è una bicicletta?
Sì (Trib. Bari 11/11/1991).
3 - E se la bicicletta è
condotta a mano?
In tal caso non può parlarsi di
"scontro di veicoli", e quindi non trova applicazione la presunzione
di colpa prevista dal secondo comma dell'art. 2054 c.c., perchè il pedone che
conduca a mano la bicicletta non può essere considerato "conducente"
di questa (Cass. 7/1/1991).
4 - La presunzione di colpa
al 50% si applica anche se l'urto avviene tra un veicolo in movimento e un
veicolo fermo?
E' scontro qualsiasi urto o collisione che
avvenga tra due veicoli, anche se uno è fermo e l'altro è in movimento;
pertanto in tale ipotesi è applicabile
la presunzione di colpa concorrente stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c.
(Cass. 15/10/1997, n. 10110).
5 - Può essere chiamato a
rispondere a titolo di concorso di colpa chi abbia lasciato l'auto in sosta in
modo da provocare un incidente?
Nell'ampia nozione di circolazione stradale
sono compresi non soltanto i veicoli in moto, ma anche quelli in sosta
momentanea su strada o altra area pubblica; pertanto sussiste la presunzione di
responsabilità sancita dall'art. 2054 c.c. ogniqualvolta il conducente non adotti
tutti gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai terzi; come nel caso in
cui occupi una zona in divieto di fermata, ponendo in essere una situazione di pericolo (Giu.
pa Perugia 28/5/1996).
6 - Se l'incidente avviene
in un'area privata le norme del codice della strada trovano applicazione?
Sì; la Cassazione, infatti (sentenza del
15/10/1984), ha fra l'altro stabilito che, in caso d'incidente stradale
prodotto dalla circolazione in area privata, qualora dallo stesso derivi la
morte di una persona, risponde di omicidio colposo chi non osservi le norme di
prudenza e diligenza che il codice della strada prescrive per la circolazione
su aree pubbliche o di fatto soggette all’uso pubblico, poiché è identica la situazione materiale di pericolo derivante
dalla predetta circolazione; di conseguenza gli utenti dell’area privata hanno
il diritto di attendersi dai conducenti dei veicoli a motore un comportamento
di osservanza delle norme del codice della strada anche quando questi ultimi si
trovino a circolare in detta area.
7 - Come ci si deve
comportare in caso d'incidente stradale?
L'utente della strada, in caso d'incidente
comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e
prestare soccorso a coloro che abbiano eventualmente subìto danni alla persona
(art. 189, comma 1): ciò anche allo scopo di consentire la pronta
identificazione delle persone coinvolte nell'incidente e l'esatta ricostruzione
della dinamica del sinistro, anche attraverso l'esame delle tracce lasciate sul
veicolo e dal veicolo (Cass. 16/10/2002, n. 40943).
Le persone coinvolte devono porre in atto
ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e,
compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo
stato dei luoghi e non vengano disperse le tracce utili per l'accertamento
delle responsabilità (art. 189, comma 2). Se dall'incidente sono derivati danni soltanto alle cose (artt, 189, comma 3,
e 161), i conducenti ed ogni altro
utente coinvolto nel sinistro devono, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione,
provvedendo a spingendo i veicoli fuori della carreggiata o, se ciò non sia possibile, sul margine destro di essa e parallelamente
al suo asse. Inoltre, chi non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento
di materie viscide (per es. olio), infiammabili (per es. benzina) o comunque
atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione (per es. vetri e altre
parti di veicolo, oggetti contenuti nello stesso), deve immediatamente adottare le cautele necessarie
per rendere sicura la circolazione e libero il transito. L'utente, se
l’incidente è avvenuto fuori del centro abitato, deve indossare (anche di
giorno se la visibilità dei mezzi coinvolti lo esige) il giubbetto o le
bretelle retroriflettenti e segnalare il
pericolo posizionando il triangolo a altro idoneo segnale, ed avvisare l'ente
proprietario della strada o un organo di
polizia. I conducenti devono, infine, fornire le proprie generalità e le altre
informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate, o, se
queste non sono presenti (situazione riscontrabile soprattutto nei danni
provocati da manovre di parcheggio), comunicare loro nei modi possibili gli
elementi sopra indicati. Chi non adempie ai suddetti obblighi incorre nella sanzione
amministrativa da 74 a 299 euro (art. 189, commi 3 e 9). Se poi vi sono dei
testimoni che hanno assistito al fatto, è bene prendere generalità e indirizzo,
anche perché in un’eventuale causa di risarcimento, qualora vi fosse
discordanza fra la ricostruzione del sinistro effettuata dall’Autorità
intervenuta sul posto e quella operata dai testimoni, prevarrebbe quest’ultima,
in quanto proveniente da chi ha assistito al fatto e non, come quella, frutto di deduzioni (Trib. Roma 9/6/2003, n.
19068).
Dopo i rilievi del caso è opportuno
provvedere al trasferimento del veicolo incidentato in un luogo custodito;
infatti l'eventuale maggior danno riconducibile all'incuria dell'interessato
(per es. abbandono del mezzo sul ciglio della strada e conseguente asporto di
pezzi da parte di "sciacalli") non viene risarcito
dall'assicurazione, mentre vengono rimborsate le eventuali spese occorse al
ricovero del veicolo (per es. intervento del carro-attrezzi), spese che devono
però essere idoneamente documentate. L'assicurato, infine, entro 3 giorni da quello in cui il
sinistro si è verificato o ne ha avuto
conoscenza, deve denunciare il sinistro al proprio assicuratore (art. 1913, comma 1, c.c.), servendosi del
cosiddetto modulo blu, così chiamato dal colore (la denominazione tecnica è
“Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro”).
8 - Come si configura il
reato di omissione di soccorso in materia di circolazione stradale?
E' responsabile del reato di omissione di
soccorso (art. 593 c.p.) chi, accortosi della presenza di un corpo umano che
sia o sembri inanimato, oppure di una persona ferita o altrimenti in pericolo,
omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso
all'Autorità (il reato non sussiste se sul posto vi sia già chi sta provvedendo in tal senso). Si punisce
con la reclusione fino a 1 anno o con la
multa fino a 2.500 euro.
Il reato è stato ravvisato da Cass.
14/12/2004, n. 3397, nel comportamento di due utenti della strada che,
imbattutisi in un motociclista vittima di un incidente e rimasto infortunato,
si erano limitati ad avvisare telefonicamente la Polizia e le autorità
sanitarie, allontanandosi dal luogo del sinistro quando la vittima era ancora
in vita, omettendo quindi di presidiare il luogo per evitare che altre vetture potessero investire l’infortunato.
Diversa è, invece, la posizione di chi abbia
concorso a provocare un incidente con danno alle persone: se, infatti, non
ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3
anni, cui consegue la sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni (art.
189, comma 6); inoltre è passibile di arresto e di una serie di altre misure
restrittive (per es. divieto di espatrio, obbligo di dimora) se entro le 24 ore
successive al fatto non si mette a disposizione degli organi di polizia
giudiziaria. Se invece non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza
occorrente alle persone ferite incorre nella reclusione da 1 a 3 anni e nella
sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a 1 anno e 6
mesi e non superiore a 5 anni (art. 189,
comma 7). Infine, il conducente che si sia dato alla fuga è passibile di
arresto, mentre se si ferma e presta assistenza
a coloro che hanno subìto danni alla persona, quando dall'incidente derivi il
reato di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, mettendosi
immediatamante a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non è
soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato (art. 189,
comma 8). La Cassazione (sentenza del 2/12/1994) ha però stabilito che il reato
di omissione di soccorso in caso d'investimento non sussiste allorché
l’investito non riporti alcuna lesione o quando la necessaria assistenza sia
stata prestata da altri, oppure l’investitore ne deleghi ad altri il compito;
poiché, però, tali fatti devono essere accertati prima che l’investitore si
allontani dal luogo dell’incidente, la contravvenzione è configurabile tutte le
volte che questi non si fermi e si dia alla fuga, a nulla rilevando che in concreto
l’assistenza sia stata prestata da altri, se l’investitore ignori la
circostanza perché fuggito.
9 - A quali conseguenze va incontro chi, in caso d'incidente con
danno soltanto alle cose, riconducibile al proprio comportamento, non si ferma?
Incorre nella sanzione amministrativa da 272
a 1.088 euro. Se però dal fatto deriva ai veicoli coinvolti un danno tale da
richiederne la revisione, si applica anche la sospensione della patente di
guida da 15 giorni a 2 mesi (art. 189, comma 5).
10 - Se l'altro conducente,
che magari teme il ritiro della patente, pur di non far intervenire polizia o
carabinieri si dichiara disposto a firmare una dichiarazione con la quale
assume su di sé ogni responsabilità, è consigliabile aderire alla proposta?
Anche in questo caso è opportuno far
intervenire sul luogo del sinistro Polizia o Carabinieri, o quanto meno prendere
generalità e indirizzo di eventuali testimoni che hanno assistito
all'incidente; infatti, specialmente se non vi sono testimoni, la persona che
ha provocato l'incidente potrebbe ritrattare la dichiarazione, anche se messa
per iscritto, e siccome quella che conta è la ricostruzione della dinamica del
sinistro, si rischia di rimettere in discussione tutto, con la conseguenza di doversi accollare il
proprio 50% di responsabilità, come previsto dal secondo comma dell'art. 2054
c.c.
11 – E se l’altro
conducente si dichiara disponibile ad assumersi la responsabilità del sinistro
firmando il modulo blu?
Se il modulo è firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel
sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’assicuratore
(presunzione iuris tantum), che il sinistro si sia verificato nelle
circostanze, con le modalità e con le conseguente risultanti dal modulo stesso
(art. 143, comma 2, c.a.). La Cassazione, prima che entrasse in vigore questa
norma, con sentenza n. 9548 dell’1/7/2002 aveva stabilito che, se il modulo era
completo in ogni sua parte, datato e sottoscritto da entrambi i conducenti,
valeva come confessione stragiudiziale resa alla parte e produceva gli stessi
effetti della confessione giudiziale, formando piena prova dei fatti
confessati, con esclusione della possibilità di provare il contrario (Cass.
1/7/2002, n. 9548).
12 - Come ci si deve
comportare se si viene chiamati a testimoniare per aver assistito a un
incidente?
In primo luogo occorre presentarsi davanti
al giudice nel giorno e nell'ora stabiliti; in caso contrario, infatti, e
sempre che non vi sia una causa di legittimo impedimento (da documentare
debitamente: si pensi a una malattia), il giudice può ordinare una nuova intimazione o disporre
l'accompagnamento a mezzo della forza pubblica, e condannare il testimone ad
una pena pecuniaria compresa fra 100 e 1.000 euro (da 200 a 1.000 euro se il
teste non compare senza giustificato motivo dopo una seconda intimazione, primo
comma art. 255 c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009, n. 69).
Quanto alla deposizione, che avviene dopo
aver dichiarato "mi impegno" al termine della formula di rito letta
dal magistrato, occorre naturalmente dire tutta la verità e non essere
reticenti (ossia non si devono tacere circostanze di cui si è a conoscenza),
pena la denuncia per falsa testimonianza. Se il testimone non vi rinuncia il
giudice gli deve liquidare un'indennità, a carico della parte che ha chiesto la
testimonianza.
13 - Cosa si deve fare per
ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale?
Il conducente del veicolo coinvolto
nell’incidente o, se diverso, il proprietario, deve denunciare il sinistro alla
propria assicurazione, entro 3 giorni da quello in cui si è verificato o ne ha
avuto conoscenza, avvalendosi del modulo blu, che può anche essere spedito,
nello stesso termine, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (nel qual
caso fa fede la data del timbro postale). Il soggetto di cui sopra, inoltre, se
non ricorrono le condizioni per potersi far luogo al risarcimento diretto deve
presentare una richiesta di risarcimento al danneggiante e all'Ufficio sinistri
della sua assicurazione, corredata del modulo. E' comunque consigliabile
rivolgersi a un avvocato, tanto più che la relativa parcella viene pagata in
tutto o in parte dall'assicurazione (diciamo in parte perché in alcuni casi
l'importo offerto dall'assicurazione al legale non copre il compenso per
l'attività da questi espletata). L’eventuale azione giudiziaria finalizzata
all’ottenimento del risarcimento del danno, però, non può essere iniziata prima
che siano trascorsi 60 giorni dal ricevimento della raccomandata da parte dei destinatari
(90 giorni nel caso di danno alla persona, (art. 145, comma 1, c.a.); il
mancato rispetto del termine è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del
processo. Litisconsorte necessario nel giudizio promosso con azione diretta nei
confronti dell’assicuratore è unicamente il proprietario del veicolo
assicurato, non anche il conducente (Cass. 13/4/2007, n. 8825). La L. 18/6/2009, n. 69 (Gazzetta Ufficiale
n. 140 del 19/6/2009, supplemento
ordinario n. 95) ha abrogato l’art. 3 della L. 21/2/2006, n. 102, per cui alle
cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad
incidenti stradali, non si applicheranno più le norme per le controversie in
materia di lavoro ma il rito ordinario.
Alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della riforma
continuerà ad applicarsi il rito del lavoro; questa norma transitoria, però,
non sarà applicabile ai giudizi introdotti con il rito ordinario, per
i quali alla data di entrata in vigore della riforma non sia ancora stata disposta
la modifica del rito ai sensi dell’art. 426 c.p.c.
|
RACCOMANDATA A.R. Luogo e data
Spett.le
Ufficio Sinistri
Assicurazione
……………….. Egr. Sig. ......................... OGGETTO: risarcimento danni
Scrivo, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, per invitarLa, nella Sua qualità di
proprietario e conducente (1) dell'autovettura (indicare marca e modello)
targata............... ed assicurata presso l'Agenzia in indirizzo, a
mettersi in contatto con il sottoscritto, con cortese urgenza e comunque non
oltre dieci giorni (2) dal ricevimento della presente. Ciò allo scopo di
bonariamente definire la liquidazione dei danni (3) riportati dalla mia
autovettura (indicare marca e modello) targata...... a causa del sinistro stradale da Lei
provocato in data........ alle
ore........... in (indicare con precisione il luogo e le modalità
dell’incidente). La
informo che l'autovettura danneggiata rimarrà a disposizione per i rilievi
del caso, previo appuntamento telefonico al numero.........., per il periodo
di dieci giorni lavorativi (4) successivi al ricevimento della presente,
in..............Via....................
Resto pertanto in attesa di cortese riscontro nel termine di cui
sopra, dovendo in caso contrario, senza ulteriore avviso, rivolgermi
all'Autorità Giudiziaria.
Si allega modulo di constatazione amichevole di incidente sottoscritto da………… (5) Distinti
saluti.
Firma Generalità, codice fiscale, indirizzo e numero di
telefono del mittente |
(1) Se il conducente è
persona diversa dal proprietario la richiesta di risarcimento va spedita a
entrambi.
(2) Come sopra precisato,
l'azione giudiziaria non può essere
promossa prima che siano decorsi 60
giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento (90 nel caso di danni
alla persona). L’indicazione del termine è comunque opportuna se si vuole accelerare la riparazione del veicolo:
infatti, decorso il termine assegnato, sia che l'assicurazione abbia inviato un
perito per l'accertamento dei danni, sia che non lo abbia inviato, è possibile
far riparare il veicolo, ovviamente anticipando la spesa; in entrambi i casi è
consigliabile predisporre idonea documentazione fotografica dei danni e,
qualora si sia anticipata la spesa, conservare la documentazione fiscale
debitamente quietanzata. L’assicuratore è in ogni caso tenuto al pagamento
delle spese legali, anche se il risarcimento del danno interviene prima che
scadano i 60 giorni (90 nel caso di danni alla persona), e quindi prima che sia
stata proposta l’azione giudiziaria; il danneggiato, infatti, ha il diritto,
costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia per
ottenere il risarcimento: ciò per assicurare la regolarità del
contraddittorio anche nella fase
stragiudiziale, dal momento che il danneggiato assume l’indiscussa veste di
parte debole, mentre la società assicuratrice, oltre che economicamente più
forte, è tecnicamente organizzata e attrezzata (Cass. 31/5/2005, n. 11606).
(3) Se l'incidente ha
provocato anche danni al conducente e/o ai passeggeri, integrare con "e
dalle lesioni personali (indicarne l’entità) riportate dal sottoscritto (e/o dal o dai passeggeri
Sigg.................), C.F………………., di anni……, di professione………………, reddito
annuo €…………….." .
(4) L'art. 9 D.P.R. 16/1/1981, n. 45, stabilisce
che il veicolo deve rimanere a disposizione dell'assicurazione per almeno 8
giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandata.
(5) Se l’incidente ha causato lesioni a una o più
persone allegare anche (o specificare che ci si riserva di allegare)
attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi
permanenti, e la dichiarazione attestante che l’infortunato ha (o non ha)
diritto ad alcuna prestazione da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni
sociali obbligatorie. Se l’incidente ha causato la morte di una o più persone
allegare lo stato di famiglia della vittima o delle vittime.
14 - Come si compila il
modulo blu?
Premesso che è sufficiente compilare un solo modulo per entrambi i veicoli (lo
stampato, infatti, è predisposto in quattro esemplari autocopianti), sulla prima parte del modulo devono essere
indicati (i numeri corrispondono a
quelli che figurano sullo stampato):
1)
data e ora dell'incidente.
2)
luogo dell'incidente, se possibile indicato dettagliatamente (per es. "Via
Cavour, all'altezza del numero civico 67", oppure "all'altezza
dell'incrocio tra Via Cavour e Piazza Dante", oppure ancora "Strada Statale Cassia, all'altezza del
km. 92,400)", Comune e Provincia.
3)
barrare la casella corrispondente. In caso di lesioni indicare sul retro della
denuncia generalità e indirizzo dei feriti.
4)
barrare la casella corrispondente. In caso di danni materiali a cose diverse
dai veicoli A e B, o ad oggetti diversi dai veicoli, indicare sul retro della
denuncia nome, cognome e indirizzo dei
danneggiati.
5)
nome, cognome, indirizzo e numero di telefono di eventuali testimoni,
specificando se si tratta di persone trasportate sul veicolo A o B.
6)
nome e cognome, codice fiscale o partita IVA, indirizzo completo, numero di
telefono o e-mail dell’assicurato.
7)
marca e modello del veicolo (per es. "Fiat Punto", "Opel
Astra"), numero di targa o di telaio. Stato d’immatricolazione.
8)
denominazione della Compagnia presso la quale il veicolo è assicurato, numero
di polizza (numero della carta verde per gli stranieri), scadenza del
certificato di assicurazione (della carta verde per gli stranieri), indirizzo,
numero di telefono o e-mail dell’agenzia presso la quale è stato stipulato il
contratto. Barrare la casella corrispondente per indicare se il proprio veicolo
è o meno coperto da garanzia per i danni riportati.
9)
nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo, numero di
telefono o e-mail del conducente, numero e tipo di patente (per es. “A”),
scadenza di validità.
10)
indicare con una freccia il punto d'urto iniziale sul rispettivo veicolo, la
cui sagoma è già riprodotta sul modulo.
11)
descrizione dei danni materiali visibili.
12)
barrare con una croce le caselle utili alla descrizione del sinistro, indicando
nell'ultima il numero delle caselle barrate.
13)
disegnare uno schizzo dell'incidente nell'apposito riquadro, avendo cura
d'inserirvi le indicazioni richieste: tracciato delle strade, direzione di
marcia dei due veicoli (indicati con le lettere A e B), loro posizione al
momento dell'urto, segnali stradali,
nomi delle strade.
14)
eventuali osservazioni.
15)
firma dei due conducenti.
Sul
retro del modulo devono essere indicati:
1)
luogo e data del sinistro.
2)
se e quali Autorità sono intervenute e se è stato redatto verbale.
3)
se è stata elevata contravvenzione, eventualmente a chi e perché.
4)
nome, cognome, indirizzo e numero di telefono di eventuali testimoni,
precisando se si tratta di persone trasportate o meno.
5)
nome, cognome, indirizzo e numero di telefono dei terzi (trasportati o meno)
che hanno eventualmente riportato lesioni e natura delle stesse.
6)
tipo e targa del veicolo o dei veicoli di terzi danneggiati, nome, cognome,
indirizzo e numero di telefono dei proprietari.
7)
descrizione del sinistro.
8)
se l’assicurato ha sofferto danni materiali e/o lesioni, e se intende chiedere
il risarcimento alla controparte.
9)
data della denuncia e firma dell’assicurato o del conducente.
La pagina intitolata “Altre informazioni”
non fa parte del modulo e pertanto la sua compilazione non è necessaria. Essa
serve, però, a fornire alla banca-dati dei sinistri istituita presso l’ISVAP
elementi utili ai fini della repressione delle frodi in assicurazione.
E’ opportuno compilare il documento in modo
che sia leggibile, altrimenti esso non è idoneo a fornire la prova di come si è
verificato l’incidente (Cass. 1/7/2002, n. 9548).
La maggior parte delle Compagnie è
attrezzata per il ricevimento delle denunce a mezzo telefono, fax o posta
elettronica (numeri e indirizzi sono indicati sul modulo).
15 - Se l'altro conducente
rifiuta di firmare il modulo blu cosa si deve fare?
In tal caso si deve compilare integralmente
soltanto la parte A, riguardante il proprio veicolo, mentre per la parte B,
riguardante l'altro veicolo, è sufficiente compilare il n. 7 (marca e tipo di
veicolo, numero di targa o di telaio) e indicare al n. 8 la Compagnia di
assicurazione.
16 – Se il modulo blu non è
disponibile al momento dell’incidente può essere compilato successivamente?
Sì, ma dev’essere inviato all’assicuratore
nel termine di legge (entro 3 giorni dal sinistro).
17 - In caso di tamponamento a catena come ci si
regola con il modulo?
In tale ipotesi verranno compilati tanti moduli
blu quante sono le coppie di veicoli coinvolti, ognuno relativo a un veicolo
tamponato e a un veicolo tamponante.
18 - Se l'altro conducente
è in possesso di un modulo blu redatto in altra lingua è possibile utilizzarlo?
Sì, purché sia conforme a quello utilizzato
in Italia.
19 – Quali sono le
conseguenze dell’omessa denuncia di sinistro?
Se l’assicurato omette dolosamente di
denunciare il sinistro perde il diritto all’indennità, mentre se l’omissione è
colposa l’assicuratore ha il diritto di ridurre l’indennità in ragione del
pregiudizio sofferto (art. 143, comma1, c.a.).
20 – Cosa accade dopo che è
stata presentata la denuncia?
Per i sinistri con danni a cose,
l’assicuratore (art. 148 c.a.), entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia
(30 se il modulo blu è firmato da entrambi i conducenti), deve comunicare
all'assicurato l'importo offerto oppure i motivi per cui non ritiene di fare
l'offerta. Nel primo caso il pagamento dev'essere effettuato entro 15 giorni da
quello in cui l'assicurato comunica all’assicuratore di accettare o di non
accettare l'offerta (in tale seconda ipotesi è opportuno accertarsi che sulla quietanza venga
specificato che l'importo viene
corrisposto da imputarsi nella
liquidazione definitiva del danno). Decorsi 30 giorni dalla comunicazione di
cui sopra senza che il danneggiato abbia fatto pervenire alcuna risposta, nei
15 giorni successivi l’assicuratore gli corrisponde la somma offerta, somma
anche in questo caso va imputata alla liquidazione definitiva. Il danneggiato
che ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti dal veicolo è tenuto a
trasmettere all'assicuratore, entro 3 mesi dal risarcimento medesimo, la
fattura, o documento fiscale equivalente, relativa alla riparazione dei danni
risarciti. Se il danneggiato non ottempera a quest’obbligo l'assicuratore ha il
diritto di chiedere la restituzione dell'importo liquidato, fatto salvo l’art.
642 c.p., che prevede il reato di fraudolento danneggiamento dei beni
assicurati. Nel caso di rottamazione del veicolo all'obbligo di presentare la
fattura si sostituisce quello di presentare la documentazione attestante
l'avvenuta rottamazione (art. 23 L. 12/12/2002, n. 273). Per i sinistri che
abbiano causato lesioni personali o decesso l’assicuratore è tenuto ad inviare
la comunicazione di cui sopra entro 90 giorni dalla ricezione dell’attestazione
medica comprovante l’avvenuta guarigione (con o senza postumi permanenti) e
della dichiarazione attestante che il danneggiato ha (o non ha) diritto ad
alcuna prestazione da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali
obbligatorie in caso di lesioni, e dello
stato di famiglia della vittima in caso di morte (art. 148, comma 2, c.a.). Il
pagamento della somma offerta al danneggiato avviene nel termine e con gli
effetti di cui sopra.
Se la richiesta inviata dal danneggiato è
incompleta l’assicuratore, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, chiede
all’assicurato d’integrarla. Nel qual caso i termini di 60 e 90 giorni di cui
s’è detto decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti
integrativi.
21 - Cos'è consigliabile
fare in caso di danni al solo veicolo?
Non far riparare il veicolo prima che il
perito dell'assicurazione abbia effettuato i rilievi del caso o comunque prima
che sia scaduto il termine entro il quale i rilievi potevano essere fatti. In ogni caso fotografare i danni (avendo cura
che sia ben visibile anche il numero di targa) e preferibilmente conservare gli
eventuali pezzi sostituiti. Inoltre, se nelle more della riparazione non ci si
accorda sull'importo del risarcimento, farsi rilasciare fattura quietanzata dal
carrozziere e/o dal meccanico
intervenuti sul veicolo.
22 - E in caso di danno
alla persona?
In primo luogo è opportuno acquisire tutti
quei documenti, medici e fiscali, utili a dimostrare sia il danno subìto che le
spese sostenute (per es.
trattamento di riabilitazione,
ticket farmaceutici). Inoltre è consigliabile far eseguire una perizia
medico-legale sulla persona che ha subìto le lesioni.
23 - Com'è regolato il
risarcimento del danno nei confronti del passeggero?
Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da
caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito
dall’assicuratore del veicolo sul quale egli era a bordo al momento del
sinistro, entro il massimale minimo di legge, fermo restando il diritto al
risarcimento del maggior danno nei confronti dell’assicuratore del responsabile
civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto da un massimale superiore a
quello minimo. Per ottenere il risarcimento
il danneggiato deve promuovere nei confronti di detto assicuratore la procedura
di cui al quesito 13 (art. 141 c.a.).
24 - Se il danno interessa
il passeggero di un mezzo pubblico come ci si regola per il risarcimento?
Il vettore (dal latino vehere, che significa
trasportare), che può anche non coincidere con il conducente (si pensi,
rispettivamente, a un "padroncino", ossia al proprietario e
conducente dell'unico mezzo -per es. taxi- di cui dispone, e a un'azienda di
trasporto con decine di autisti), il vettore, si diceva, se vuole evitare di
risarcire il danno, deve non solo dimostrare la generica assenza di colpa del
conducente, ma deve anche fornire la prova di aver osservato ogni cautela
necessaria per evitare danni ai passeggeri nella concreta situazione in cui il
trasporto si è svolto, tenendo conto
anche della precaria stabilità in cui essi possono venirsi a trovare, per i più
svariati motivi, in alcune fasi del trasporto medesimo (per es. durante le
operazioni di controllo dei biglietti, Cass. 27/10/1993, n. 10680). In
particolare, in questo tipo di trasporto (denominato a titolo oneroso perchè il
passeggero paga il biglietto) la
responsabilità del vettore è, come si dice tecnicamente, di tipo contrattuale,
ossia deriva dal contratto di trasporto che egli ha stipulato con il passeggero
e la legge (comma 1 art. 1681 c.c.) pone a suo carico una presunzione di colpa; pertanto, se egli non vuole essere
chiamato a rispondere del sinistro, deve dimostrare di aver adottato tutte le
misure idonee a scongiurarlo. Se poi l'incidente non è provocato dal conducente
del mezzo pubblico ma da un terzo, sarà questi a rispondere dei danni.
25 - E se il danno riguarda
un passeggero trasportato gratuitamente sul luogo di lavoro da un mezzo
dell'azienda?
Anche in tale ipotesi (trasporto a titolo
gratuito) sta al vettore che non vuole essere chiamato a rispondere del danno
provare di avere osservato ogni cautela necessaria ad evitarlo; al pari del
caso di cui al quesito che precede, infatti, anche questa responsabilità è di
natura contrattuale, in quanto riconducibile al contratto, intervenuto tra
passeggero e vettore, contratto con il quale il secondo si è obbligato ad eseguire il trasporto, sia
pure a titolo gratuito, e la legge (comma 3 art. 1682 c.c.) equipara questo
tipo di trasporto a quello a titolo oneroso.
26 - Com'è regolata la
responsabilità del conducente nel caso di trasporto di parenti, amici,
autostoppisti?
In tale ipotesi (trasporto a titolo di
cortesia) la responsabilità è di tipo extracontrattuale, ossia prescinde
dall'esistenza di un preesistente contratto tra vettore e passeggero (sia esso
a titolo oneroso o a titolo gratuito), per rifarsi al principio generale per il
quale nessuno deve arrecare un ingiusto danno agli altri, pena l'obbligo di
risarcirlo (art. 2043 c.c.): ci muoviamo infatti nella sfera della cortesia,
dell'amicizia, e non in quella giuridica, per cui verificandosi l'incidente è
il passeggero che, per ottenere il risarcimento del danno, dovrebbe dimostrare
il collegamento tra il sinistro e il comportamento del vettore. Diciamo
dovrebbe perché la Cassazione (sentenza n. 19144 del 29/9/2005) ha stabilito
che la presunzione di responsabilità del conducente del veicolo, ex art. 2054,
1º comma, c.c., si applica anche nell’ipotesi in cui la vittima sia un
passeggero trasportato a titolo di
cortesia, per cui è il conducente che, se vuole esimersi dal risarcire il
danno, deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo.
27 – Se il proprietario del
veicolo siede a fianco del conducente, in caso d’incidente provocato da
quest’ultimo in concorso di colpa con un terzo viene risarcito integralmente?
Il proprietario del veicolo, che se non
avesse questa qualifica avrebbe diritto all’intero risarcimento, con conducente
e terzo responsabili solidalmente nei suoi confronti, in tale ipotesi ha
diritto soltanto alla quota di risarcimento riconducibile alla responsabilità
del terzo, poiché del danno derivante dal comportamento del conducente del
veicolo di cui è proprietario è lui a rispondere (Cass. 25/11/2008, n. 28062).
28 – Se un lavoratore subisce un incidente
stradale a causa dello stress lavorativo ha diritto al risarcimento del danno
da parte del datore di lavoro?
Sì, purché dimostri la stretta relazione tra l’attività
lavorativa prestata e lo stress subìto (Cass. 7/6/2007, n. 13309).
29 – Se, a causa
dell’incidente, un ragazzo perde l’anno scolastico, questo tipo di danno è
risarcibile?
Sì
(Cass. 20/2/2007, n. 3949).
30 - Se siamo stati noi a
causare l'incidente è consigliabile denunciarlo comunque all'assicurazione o farsi direttamente carico
del risarcimento del danno?
Dipende. Premesso che in caso di lesioni
personali è bene denunciare comunque il
sinistro perchè è difficile stabilire nell'immediato le conseguenze, e quindi i
costi, che ne deriveranno, nel caso di soli danni al veicolo tutto dipende dalla loro entità: infatti, se
il danno è rilevante è preferibile denunciare il sinistro all'assicurazione; se
invece è di scarsa entità conviene pagare direttamente perchè, per il
meccanismo del bonus-malus, in virtù del quale il premio annuo di assicurazione
aumenta per chi ha causato incidenti e diminuisce per chi non ne ha provocati,
l'aumento di premio conseguente al
sinistro potrebbe essere superiore
all'importo dei danni. La rivista specializzata "al Volante" ha
calcolato che, in linea di massima, per chi si colloca in una classe alta
(dalla decima in su) conviene pagare direttamente, per chi si colloca nella
nona classe è indifferente pagare o denunciare il sinistro, mentre per chi si
colloca in una classe bassa (fino all'ottava) è preferibile denunciare il
sinistro. E' bene sapere che la classe di entrata è la 14^, e che in caso
d'incidente si sale di due classi, mentre se non se ne provocano si scende di
una (la più vantaggiosa è la 1^). Per stabilire se convenga o meno denunciare
il sinistro ci si potrà comunque rivolgere al proprio assicuratore.
31 - Come si perviene alla
quantificazione del danno?
Per i danni alle cose ci si attiene alle
fatture di chi ha eseguito le riparazioni, anche se a volte l'importo è oggetto
di contestazione da parte dei liquidatori delle assicurazioni. Quanto ai danni
alla persona, diverse sono le voci che concorrono alla loro quantificazione,
anche in relazione alla gravità delle lesioni: inabilità temporanea totale e
inabilità temporanea parziale (espresse in giorni); invalidità permanente e sua
incidenza sulla capacità lavorativa, espressa in punti rapportati all'età della
persona; danno morale se il fatto costituisce reato (per es. lesione personale,
morte). La traduzione del danno in denaro dipende poi da tutta una serie di
elementi, che vanno dalla gravità del danno all'età del danneggiato, al tipo di
attività esercitato (lo sfregio provocato ad una star della televisione che
guadagna milioni di euro, per esempio, viene economicamente valutato molto più
di quello provocato a chi fruisce della sola pensione sociale), secondo una
casistica estremamente articolata.
32 - Si può chiedere, nell'ambito del risarcimento
del danno, un importo che tenga conto della mancata utilizzazione del veicolo
per il periodo occorrente alla riparazione dello stesso?
Il proprietario di un autoveicolo reso
inutilizzabile dai guasti subiti in seguito a un incidente stradale (il
cosiddetto fermo tecnico) ha, in ogni caso, diritto al risarcimento dei danni,
da liquidarsi anche in via equitativa, per il mancato ammortamento delle spese
fisse di esercizio (tassa di circolazione, premio di assicurazione ecc.), che
rappresenta un effetto necessario e costante dell'impossibilità di usare il
veicolo, nonché, subordinatamente alla prova del loro effettivo verificarsi, al
ristoro dei danni ulteriori consistenti sia nella perdita del lucro cessante
subita a causa di detta impossibilità, sia negli esborsi sostenuti per
noleggiare altra vettura per motivi di lavoro o altre apprezzabili ragioni
(Trib. Palermo 30/11/1982). Successivamente la Cassazione (sentenza n. 1436 del
4/2/2002) ha stabilito che il danno da fermo tecnico del veicolo incidentato
non può considerarsi sussistente in re ipsa, ossia quale conseguenza automatica
dell'incidente, ma necessita di esplicita prova: sia per quanto riguarda
l'inutilizzabilità del veicolo in relazione ai giorni in cui è stato sottratto
alla disponibilità del proprietario, sia per quanto attiene alla necessità del
proprietario stesso di servirsene, così che dall'impossibilità della sua
utilizzazione ne sia derivato un danno. Da ultimo, la stessa Cassazione
(sentenza n. 12908 del 13/7/2004) ha stabilito che il danno da fermo tecnico
subìto dal proprietario dell’autoveicolo incidentato per il mancato uso durante
il tempo occorrente alla riparazione
dev’essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova
specifica, in difetto di elementi di prova contraria; ciò che conta, infatti
–hanno motivati i giudici- è che il danneggiato sia stato privato del veicolo
per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era
destinato, poiché l’auto è, anche durante la sosta, fonte di spese che vanno
perdute per il proprietario (per es. tassa di circolazione, assicurazione), ed
è soggetta ad un naturale deprezzamento, calcolato sul prezzo di acquisto del
veicolo. Come appena detto, è fatto salvo il diritto, in capo alla parte
controinteressata, di fornire la prova contraria: per es. che trattasi di
danno irrisorio stante l’esiguità delle
riparazioni (Cass. 21/10/2008, n. 25558).
33 - Esiste una procedura
che consente di pervenire al risarcimento del danno senza ricorrere al giudice?
Nel 2002 l'ANIA (l'organismo di
rappresentanza delle Compagnie di assicurazione) e alcune associazioni di
consumatori hanno firmato una convenzione in virtù della quale, per le
richieste di risarcimento fino a 15.000 euro, il danneggiato può rivolgersi alla
Compagnia, che entro 30 giorni farà una proposta di risarcimento. Se questa non
viene accettata l'interessato può rivolgersi ad una delle associazione di
consumatori che hanno aderito all'accordo, la quale sottoporrà il caso
all'attenzione di una Commissione di conciliazione formata da un rappresentante
dei consumatori e da un rappresentante degli assicuratori, che deciderà nei
successivi 30 giorni. Questa forma di
risoluzione delle controversie derivanti dalla responsabilità civile
automobilistica, meglio conosciuta come conciliazione dei sinistri, è stata
introdotta limitatamente alle Province di Bolzano, Lecce, Milano, Pescara,
Torino, Trento e Verona, ma è previsto che venga progressivamente estesa all'intero territorio
nazionale.
34 - Cosa si deve fare se
un incidente viene causato da un veicolo "pirata"?
Premesso che per veicolo "pirata"
s'intende quello che non si è fermato dopo l’incidente e che non si è riusciti
ad identificare, dopo aver fatto intervenire sul luogo dell'incidente le Forze
dell'ordine ed aver fatto mettere a verbale le deposizioni di eventuali
testimoni, si può chiedere, attraverso un avvocato, l'intervento del Fondo di
garanzia per le vittime della strada, istituito presso la CONSAP,
limitatamente, però, ai danni occorsi alle persone: danni che devono ovviamente
essere idoneamente documentati.
L’ISVAP, con provvedimento n. 2496 del
28/12/2006, ha stabilito che, per il triennio 2007-2009, i sinistri che devono
essere gestiti dal Fondo di garanzia vengano trattati dalle seguenti Compagnie
di assicurazione, variabili a seconda della Regione in cui si è verificato il
sinistro.
|
IMPRESA DESIGNATA SEDE REGIONE O GRUPPO DI
REGIONI Riunione Adriatica di Sicurtà
S.p.A. Milano Marche -
Puglia Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia
S.p.A. Roma Lazio -
Basilicata - Calabria Assicurazioni Generali S.p.A. Trieste Veneto – Friuli-Venezia
Giulia
Lombardia - Campania Fondiaria SAI S.p.A.
Firenze
Trentino-Alto Adige - Toscana
Emilia-Romagna - Abruzzo
Molise – Repubblica di San Marino
Sicilia Società Reale Mutua di
Assicurazioni Torino Piemonte -
Valle d’Aosta Sara Assicurazioni Roma Umbria Toro Assicurazioni S.p.A. Torino Liguria -
Sardegna |
Le
Assicurazioni Generali S.p.A. e Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia S.p.A. si
avvalgono in via stragiudiziale, per le attività di accertamento e liquidazione
dei danni posti a carico del Fondo, della C.G.L S.p.A., mentre la Società
Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. si avvale, per le suddette attività, della
Ras Service S.p.A.
35 - Se l'incidente si
verifica all'estero cosa si deve fare?
A parte far intervenire sul posto la Polizia
o Carabinieri per i rilievi del caso, si deve, ricorrendone i presupposti,
compilare il modulo blu, denunciare il sinistro alla propria assicurazione
(alla quale potranno essere chieste le opportune delucidazioni) ed inoltrare la
richiesta di risarcimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al
conducente e al proprietario del veicolo investitore, nonché alla Compagnia
presso la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro o al
mandatario designato nel territorio della Repubblica (art. 151, comma 5, e art.
153, comma 1, c.a.). Se però questo non è stato designato, o, pur designato,
non comunica all’avente diritto, entro 3
mesi dal ricevimento della richiesta di risarcimento, un'offerta di
risarcimento motivata o non indica i motivi per i quali non ritiene di farla
(artt. 152, comma 5, e art. 153, comma 2, c.a.), il danneggiato può rivolgersi
all’Organismo di Indennizzo Italiano, istituito presso l’ISVAP – Via del
Quirinale, 21 – 00187 Roma (tel. 06-42.13.31, fax 42133730, e-mail
controinformazioni@isvap.it). E’ comunque consigliabile che sia un avvocato a
gestire la pratica.
36 - In quanto tempo si
prescrive il diritto al risarcimento del danno derivante dalla circolazione
stradale?
Il diritto
al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli si
prescrive in 2 anni (art. 2947, comma 2, c.c.). Se però il fatto integra gli
estremi di un reato perseguibile a querela, e questa non viene presentata, i 2
anni decorrono dalla scadenza del termine utile per presentare la querela
(Cass. 26/5/2003, n. 8328).
37 - Se, specialmente nei
sinistri con lesioni personali, la pratica di risarcimento non cammina, col
rischio di oltrepassare i 2 anni ed incorrere quindi nella prescrizione, cosa
si può fare?
Prima che scadano i 2 anni si deve
interrompere il termine di prescrizione, notificando al danneggiante e al suo
assicuratore un atto di citazione o un atto di costituzione in mora (art. 2943
c.c.). Il Tribunale di Napoli (sentenza
del 30/6/1980) ha considerato idonea a interrompere la prescrizione la
raccomandata con avviso di ricevimento con la quale il danneggiato formula alla
Compagnia di assicurazione espressa domanda di risarcimento. Consigliabile comunque affidarsi a un
avvocato.
38 - Come vengono punite le
lesioni personali colpose provocate in violazione delle norme sulla
circolazione stradale?
Va premesso che per lesione colposa
s'intende quella provocata non intenzionalmente ma per negligenza, imprudenza,
imperizia e simili, come avviene appunto
nella quasi totalità degli incidenti stradali, essendo caso raro che
qualcuno, intenzionalmente, voglia causare ad altri una lesione in queste
circostanze. La lesione personale colposa
tout-court può essere lievissima
e lieve: la prima è quella dalla quale deriva una malattia di durata non
superiore a 20 giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti
previste dalla legge (per es. indebolimento permanente di un senso o di un
organo); la lesione lieve, invece, si ha quando la durata della malattia supera
i 20 giorni ma non i 40. La lesione grave si ha quando la malattia supera i 40
giorni o si verifica taluna delle circostanze aggravanti previste dalla legge: per
es. indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione gravissima,
infine, si ha quando si verifica taluna delle altre circostanze aggravanti
previste dalla legge: per es. perdita di un senso o di un arto, sfregio
permanente al viso (art. 582 e segg. c.p.).
La lesione lieve o lievissima viene punita
con la multa da 258 a 2.582 euro. La lesione grave viene punita con la
reclusione da 3 mesi a 1 anno o con la multa da 500 a 2.000 euro, mentre la
lesione gravissima viene punita con la reclusione da 1 a 3 anni. Se però la
lesione è causata, sempre nell’ambito della violazione delle norme sulla
circolazione stradale, da soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto
l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, si applica la reclusione da 1
anno e 6 mesi a 4 anni
Se
poi le lesioni vengono prodotte a più persone si applica la pena che dovrebbe
infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al
triplo, ma la reclusione non può superare i 5 anni (art. 590 c.p.). Alla lesione
personale colposa fa seguito anche la sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi (fino a 2 anni in caso
di lesione grave o gravissima). Se poi il fatto è commesso da soggetto in stato
di ebbrezza alcolica nei cui confronti sia stato accertato un
valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro
g/l), o da soggetto
sotto l'effetto di
sostanze stupefacenti o psicotrope, ai applica anche la revoca
della patente. Si punisce a querela.
39 - Se la lesione viene provocata
usando il cric, ricorre l'aggravante prevista dall'art. 585 c.p.?
Il cric, la cui destinazione naturale non è
quella dell’offesa alla persona ed il cui porto fuori dell’abitazione è
giustificato dall’uso stesso cui l’oggetto è destinato, non è idoneo ad
integrare l’aggravante del reato di lesioni prevista dal 2° comma, n. 2),
dell’art. 585 c.p., che assimila alle armi tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il
porto in modo assoluto o senza giustificato motivo (Cass. 20/1/1998).
40 - Come viene punito
l'omicidio colposo?
L'omicidio colposo commesso in violazione
delle norme sulla circolazione stradale viene punito con la reclusione da 2 a 5
anni. Nel caso, però, di morte di più persone o di morte di una o più persone e
di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi
per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la
reclusione non può superare i 12 anni (art. 589, commi 2 e 3, c.p.).
L’omicidio, infine, commesso, sempre in
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, da
soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da 3 a 10 anni.
41 - Quali conseguenze derivano dall'aver
provocato, a causa dell’incidente, una lesione personale o addirittura la
morte?
Se
dalla violazione di una norma del codice stradale derivano danni alle persone,
il giudice applica, con la sentenza di condanna, le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le
sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della
patente. In particolare, quando dal fatto derivi una lesione personale colposa,
la sospensione della patente è da 15 giorni a 3 mesi. Se invece dal fatto
deriva una lesione personale colposa grave o gravissima, la sospensione della
patente è fino a 2 anni. Nel caso di omicidio colposo, infine, la sospensione è
fino a 4 anni. Quanto alla revoca della patente, il giudice può applicarla
nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di 5
anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione
(art. 222). Si ha recidiva reiterata specifica quando una persona, già
dichiarata recidiva per aver nuovamente violato la legge penale dopo una prima
condanna, commette un altro reato del tipo per il quale era stato condannato in
precedenza.
Se il
fatto è commesso
da soggetto nei cui confronti sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso
alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l), o da soggetto sotto
l'effetto di sostanze
stupefacenti o psicotrope, in caso di lesione grave si applica la reclusione da
6 mesi a 2 anni, mentre in caso di lesione gravissima si applica la reclusione
da 1 anno e 6 mesi a 4 anni (art. 590 c.p.).
Se
si provoca la morte di una persona s’incorre nella reclusione da 2 a 7 anni. Se
però la morte è provocata guidando nelle
condizioni di cui sopra, la reclusione
va da 3 a 10 anni. Nel caso di morte di più persone, o di morte di una o più
persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe
infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentate fino al
triplo, ma la pena non può superare i 15 anni (art. 589 c.p.).
42 – Com’è regolato il risarcimento
del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri
conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore?
Va premesso che per danno biologico ai fini
di questo aspetto s’intende la lesione temporanea o permanente all'integrità
psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che
esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali
ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. Il risarcimento del danno
biologico conseguente a lesioni di lieve entità (intendendosi per queste le
lesioni che danno luogo a postumi pari o inferiori al 9%), avviene sulla base
di questi criteri (art. 139, comma 1, c.a.):
a)
a titolo di danno biologico permanente è liquidato un importo crescente in
misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale
d’invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto
percentuale d’invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione di
cui alla tabella che segue. L'importo così determinato si riduce con il
crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5% per ogni anno di età, a
partire dall'11° anno di età. Il valore del primo punto è, con decorrenza
aprile 2008 (D.M. del Ministro dello sviluppo economico 24/6/2008), pari ad € 720,95.
|
PUNTO PERCENTUALE D’INVALIDITA’ COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE 1
1,0 2
1,1 3
1,2 4
1,3 5
1,5 6
1,7 7
1,9 8 2,1 9
2,3 |
b)
a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato, con decorrenza aprile 2008
(D.M. del Ministro dello sviluppo economico 24/6/2008), un importo di € 42,06 per ogni giorno
d’inabilità assoluta; in caso d’inabilità temporanea inferiore al 100%, la
liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale d’inabilità
riconosciuta per ciascun giorno.
I suddetti importi vengono aggiornati annualmente con decreto
del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla
variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati accertati dall’ISTAT (art. 138, comma 1, c.a.).
Le menomazioni all’integrità psicofisica
comprese fra 1 e 9 punti d’invalidità sono indicate nella tabella che segue.
TABELLA DEL DANNO BIOLOGICO
DI LIEVE ENTITA'
(Aggiornata
al D.M. 24/6/2008, pubblicato sulla G.U. n.151 del 30/6/2008)
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
720,95 |
1586,09 |
2595,42 |
3748,94 |
5407,13 |
7353,69 |
9588,64 |
12111,96 |
14923,67 |
|
2 |
720,95 |
1586,09 |
2595,42 |
3748,94 |
5407,13 |
7353,69 |
9588,64 |
12111,96 |
14923,67 |
|
3 |
720,95 |
1586,09 |
2595,42 |
3748,94 |
5407,13 |
7353,69 |
9588,64 |
12111,96 |
14923,67 |
|
4 |
720,95 |
1586,09 |
2595,42 |
3748,94 |
5407,13 |
7353,69 |
9588,64 |
12111,96 |
14923,67 |
|
5 |
720,95 |
1586,09 |
2595,42 |
3748,94 |
5407,13 |
7353,69 |
9588,64 |
12111,96 |
14923,67 |
|
6 |
720,95 |
1586,09 |
2595,42 |
3748,94 |
5407,13 |
7353,69 |
9588,64 |
12111,96 |
14923,67 |
|
7 |
720,95 |
1586,09 |
2595,42 |
3748,94 |
5407,13 |
7353,69 |
9588,64 |
12111,96 |
14923,67 |
|
8 |
720,95 |
1586,09 |
2595,42 |
3748,94 |
5407,13 |
7353,69 |
9588,64 |
12111,96 |
14923,67 |
|
9 |
720,95 |
1586,09 |
2595,42 |
3748,94 |
5407,13 |
7353,69 |
9588,64 |
12111,96 |
14923,67 |
|
10 |
720,95 |
1586,09 |
2595,42 |
3748,94 |
5407,13 |
7353,69 |
9588,64 |
12111,96 |
14923,67 |
|
11 |
717,35 |
1578,16 |
2582,44 |
3730,20 |
5380,09 |
7316,92 |
9540,69 |
12051,40 |
14849,05 |
|
12 |
713,74 |
1570,23 |
2569,47 |
3711,45 |
5353,05 |
7280,15 |
9492,75 |
11990,84 |
14774,43 |
|
13 |
710,14 |
1562,30 |
2556,49 |
3692,71 |
5326,02 |
7243,38 |
9444,81 |
11930,28 |
14699,81 |
|
14 |
706,53 |
1554,37 |
2543,51 |
3673,96 |
5298,98 |
7206,62 |
9396,86 |
11869,72 |
14625,19 |
|
15 |
702,93 |
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2530,53 |
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5271,95 |
7169,85 |
9348,92 |
11809,16 |
14550,57 |
|
16 |
699,32 |
1538,51 |
2517,56 |
3636,47 |
5244,91 |
7133,08 |
9300,98 |
11748,60 |
14475,96 |
|
17 |
695,72 |
1530,58 |
2504,58 |
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5217,88 |
7096,31 |
9253,03 |
11688,04 |
14401,34 |
|
18 |
692,11 |
1522,65 |
2491,60 |
3598,98 |
5190,84 |
7059,54 |
9205,09 |
11627,48 |
14326,72 |
|
19 |
688,51 |
1514,72 |
2478,63 |
3580,24 |
5163,80 |
7022,77 |
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11566,92 |
14252,10 |
|
20 |
684,90 |
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3561,49 |
5136,77 |
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11506,36 |
14177,48 |
|
21 |
681,30 |
1498,86 |
2452,67 |
3542,75 |
5109,73 |
6949,24 |
9061,26 |
11445,80 |
14102,86 |
|
22 |
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1490,92 |
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3524,00 |
5082,70 |
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11385,24 |
14028,25 |
|
23 |
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1482,99 |
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5055,66 |
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11324,68 |
13953,63 |
|
24 |
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1475,06 |
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3486,51 |
5028,63 |
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11264,12 |
13879,01 |
|
25 |
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5001,59 |
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11203,56 |
13804,39 |
|
26 |
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1459,20 |
2387,79 |
3449,02 |
4974,56 |
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11143,00 |
13729,77 |
|
27 |
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1451,27 |
2374,81 |
3430,28 |
4947,52 |
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8773,60 |
11082,44 |
13655,15 |
|
28 |
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1443,34 |
2361,83 |
3411,54 |
4920,48 |
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8725,66 |
11021,88 |
13580,54 |
|
29 |
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1435,41 |
2348,86 |
3392,79 |
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8677,71 |
10961,32 |
13505,92 |
|
30 |
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1427,48 |
2335,88 |
3374,05 |
4866,41 |
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10900,76 |
13431,30 |
|
31 |
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1419,55 |
2322,90 |
3355,30 |
4839,38 |
6581,55 |
8581,83 |
10840,20 |
13356,68 |
|
32 |
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1411,62 |
2309,92 |
3336,56 |
4812,34 |
6544,78 |
8533,89 |
10779,64 |
13282,06 |
|
33 |
638,04 |
1403,69 |
2296,95 |
3317,81 |
4785,31 |
6508,02 |
8485,94 |
10719,08 |
13207,44 |
|
34 |
634,44 |
1395,76 |
2283,97 |
3299,07 |
4758,27 |
6471,25 |
8438,00 |
10658,52 |
13132,83 |
|
35 |
630,83 |
1387,83 |
2270,99 |
3280,32 |
4731,23 |
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8390,06 |
10597,97 |
13058,21 |
|
36 |
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1379,90 |
2258,02 |
3261,58 |
4704,20 |
6397,71 |
8342,11 |
10537,41 |
12983,59 |
|
37 |
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1371,97 |
2245,04 |
3242,83 |
4677,16 |
6360,94 |
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10476,85 |
12908,97 |
|
38 |
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1364,04 |
2232,06 |
3224,09 |
4650,13 |
6324,17 |
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10416,29 |
12834,35 |
|
39 |
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1356,11 |
2219,08 |
3205,34 |
4623,09 |
6287,40 |
8198,28 |
10355,73 |
12759,73 |
|
40 |
612,81 |
1348,18 |
2206,11 |
3186,60 |
4596,06 |
6250,64 |
8150,34 |
10295,17 |
12685,12 |
|
41 |
609,20 |
1340,25 |
2193,13 |
3167,85 |
4569,02 |
6213,87 |
8102,40 |
10234,61 |
12610,50 |
|
42 |
605,60 |
1332,32 |
2180,15 |
3149,11 |
4541,98 |
6177,10 |
8054,45 |
10174,05 |
12535,88 |
|
43 |
601,99 |
1324,39 |
2167,18 |
3130,36 |
4514,95 |
6140,33 |
8006,51 |
10113,49 |
12461,26 |
|
44 |
598,39 |
1316,45 |
2154,20 |
3111,62 |
4487,91 |
6103,56 |
7958,57 |
10052,93 |
12386,64 |
|
45 |
594,78 |
1308,52 |
2141,22 |
3092,88 |
4460,88 |
6066,79 |
7910,62 |
9992,37 |
12312,02 |
|
46 |
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1300,59 |
2128,24 |
3074,13 |
4433,84 |
6030,03 |
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9931,81 |
12237,41 |
|
47 |
587,57 |
1292,66 |
2115,27 |
3055,39 |
4406,81 |
5993,26 |
7814,74 |
9871,25 |
12162,79 |
|
48 |
583,97 |
1284,73 |
2102,29 |
3036,64 |
4379,77 |
5956,49 |
7766,79 |
9810,69 |
12088,17 |
|
49 |
580,36 |
1276,80 |
2089,31 |
3017,90 |
4352,74 |
5919,72 |
7718,85 |
9750,13 |
12013,55 |
|
50 |
576,76 |
1268,87 |
2076,34 |
2999,15 |
4325,70 |
5882,95 |
7670,91 |
9689,57 |
11938,93 |
|
51 |
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1260,94 |
2063,36 |
2980,41 |
4298,66 |
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9629,01 |
11864,31 |
|
52 |
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1253,01 |
2050,38 |
2961,66 |
4271,63 |
5809,42 |
7575,02 |
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11789,70 |
|
53 |
565,95 |
1245,08 |
2037,40 |
2942,92 |
4244,59 |
5772,65 |
7527,08 |
9507,89 |
11715,08 |
|
54 |
562,34 |
1237,15 |
2024,43 |
2924,17 |
4217,56 |
5735,88 |
7479,14 |
9447,33 |
11640,46 |
|
55 |
558,74 |
1229,22 |
2011,45 |
2905,43 |
4190,52 |
5699,11 |
7431,19 |
9386,77 |
11565,84 |
|
56 |
555,13 |
1221,29 |
1998,47 |
2886,68 |
4163,49 |
5662,34 |
7383,25 |
9326,21 |
11491,22 |
|
57 |
551,53 |
1213,36 |
1985,50 |
2867,94 |
4136,45 |
5625,57 |
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9265,65 |
11416,60 |
|
58 |
547,92 |
1205,43 |
1972,52 |
2849,19 |
4109,42 |
5588,80 |
7287,36 |
9205,09 |
11341,99 |
|
59 |
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1197,50 |
1959,54 |
2830,45 |
4082,38 |
5552,04 |
7239,42 |
9144,53 |
11267,37 |
|
60 |
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1189,57 |
1946,57 |
2811,71 |
4055,34 |
5515,27 |
7191,48 |
9083,97 |
11192,75 |
|
61 |
537,11 |
1181,64 |
1933,59 |
2792,96 |
4028,31 |
5478,50 |
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9023,41 |
11118,13 |
|
62 |
533,50 |
1173,71 |
1920,61 |
2774,22 |
4001,27 |
5441,73 |
7095,59 |
8962,85 |
11043,51 |
|
63 |
529,90 |
1165,78 |
1907,63 |
2755,47 |
3974,24 |
5404,96 |
7047,65 |
8902,29 |
10968,89 |
|
64 |
526,29 |
1157,85 |
1894,66 |
2736,73 |
3947,20 |
5368,19 |
6999,70 |
8841,73 |
10894,28 |
|
65 |
522,69 |
1149,92 |
1881,68 |
2717,98 |
3920,17 |
5331,43 |
6951,76 |
8781,17 |
10819,66 |
|
66 |
519,08 |
1141,98 |
1868,70 |
2699,24 |
3893,13 |
5294,66 |
6903,82 |
8720,61 |
10745,04 |
|
67 |
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1134,05 |
1855,73 |
2680,49 |
3866,09 |
5257,89 |
6855,87 |
8660,05 |
10670,42 |
|
68 |
511,87 |
1126,12 |
1842,75 |
2661,75 |
3839,06 |
5221,12 |
6807,93 |
8599,49 |
10595,80 |
|
69 |
508,27 |
1118,19 |
1829,77 |
2643,00 |
3812,02 |
5184,35 |
6759,99 |
8538,93 |
10521,18 |
|
70 |
504,67 |
1110,26 |
1816,79 |
2624,26 |
3784,99 |
5147,58 |
6712,04 |
8478,37 |
10446,57 |
|
71 |
501,06 |
1102,33 |
1803,82 |
2605,51 |
3757,95 |
5110,81 |
6664,10 |
8417,81 |
10371,95 |
|
72 |
497,46 |
1094,40 |
1790,84 |
2586,77 |
3730,92 |
5074,05 |
6616,16 |
8357,25 |
10297,33 |
|
73 |
493,85 |
1086,47 |
1777,86 |
2568,02 |
3703,88 |
5037,28 |
6568,21 |
8296,69 |
10222,71 |
|
74 |
490,25 |
1078,54 |
1764,89 |
2549,28 |
3676,85 |
5000,51 |
6520,27 |
8236,13 |
10148,09 |
|
75 |
486,64 |
1070,61 |
1751,91 |
2530,53 |
3649,81 |
4963,74 |
6472,33 |
8175,57 |
10073,47 |
|
76 |
483,04 |
1062,68 |
1738,93 |
2511,79 |
3622,77 |
4926,97 |
6424,39 |
8115,01 |
9998,86 |
|
77 |
479,43 |
1054,75 |
1725,95 |
2493,05 |
3595,74 |
4890,20 |
6376,44 |
8054,45 |
9924,24 |
|
78 |
475,83 |
1046,82 |
1712,98 |
2474,30 |
3568,70 |
4853,44 |
6328,50 |
7993,89 |
9849,62 |
|
79 |
472,22 |
1038,89 |
1700,00 |
2455,56 |
3541,67 |
4816,67 |
6280,56 |
7933,33 |
9775,00 |
|
80 |
468,62 |
1030,96 |
1687,02 |
2436,81 |
3514,63 |
4779,90 |
6232,61 |
7872,77 |
9700,38 |
|
81 |
465,01 |
1023,03 |
1674,05 |
2418,07 |
3487,60 |
4743,13 |
6184,67 |
7812,21 |
9625,76 |
|
82 |
461,41 |
1015,10 |
1661,07 |
2399,32 |
3460,56 |
4706,36 |
6136,73 |
7751,65 |
9551,15 |
|
83 |
457,80 |
1007,17 |
1648,09 |
2380,58 |
3433,52 |
4669,59 |
6088,78 |
7691,09 |
9476,53 |
|
84 |
454,20 |
999,24 |
1635,11 |
2361,83 |
3406,49 |
4632,82 |
6040,84 |
7630,53 |
9401,91 |
|
85 |
450,59 |
991,31 |
1622,14 |
2343,09 |
3379,45 |
4596,06 |
5992,90 |
7569,98 |
9327,29 |
|
86 |
446,99 |
983,38 |
1609,16 |
2324,34 |
3352,42 |
4559,29 |
5944,95 |
7509,42 |
9252,67 |
|
87 |
443,38 |
975,45 |
1596,18 |
2305,60 |
3325,38 |
4522,52 |
5897,01 |
7448,86 |
9178,05 |
|
88 |
439,78 |
967,51 |
1583,21 |
2286,85 |
3298,35 |
4485,75 |
5849,07 |
7388,30 |
9103,44 |
|
89 |
436,17 |
959,58 |
1570,23 |
2268,11 |
3271,31 |
4448,98 |
5801,12 |
7327,74 |
9028,82 |
|
90 |
432,57 |
951,65 |
1557,25 |
2249,36 |
3244,28 |
4412,21 |
5753,18 |
7267,18 |
8954,20 |
43 – Com’è regolato il
risarcimento del danno biologico per lesioni di non lieve entità derivanti da
sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore?
Il risarcimento avviene sulla base di una tabella
unica nazionale che prende in considerazione le menomazioni all’integrità
psicofisica comprese tra 1 e 10 punti, attribuendo a ciascun punto un valore
pecuniario che tiene conto di un coefficiente di variazione corrispondente
all’età del soggetto leso. Gli importi della tabella vengono aggiornati
annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura
corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati accertati dall’ISTAT (art. 138, comma 1,
c.a.).
RISARCIMENTO DIRETTO
44 – Cos’è il risarcimento
diretto?
Il risarcimento diretto è regolato dal
D.P.R. 18/7/2006, n. 254, in attuazione degli artt. 149 e 150 c.c. Esso si
applica ai casi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente
(ossia con postumi non superiori al 9% d’invalidità), anche quando nel sinistro
siano coinvolti terzi trasportati. Pertanto, nelle ipotesi di lesiono gravi,
gravissime o di decesso, o di lesioni ai terzi trasportati, si deve seguire la
procedura ordinaria (v. INCIDENTE STRADALE).
Il risarcimento diretto presuppone inoltre che si tratti di sinistri che
coinvolgono:
a)
veicoli immatricolati in Italia;
b)
veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città
del Vaticano, se assicurati con imprese con sede legale nello Stato italiano o
con imprese che esercitino l’assicurazione obbligatoria responsabilità civile
auto al sensi degli artt. 23 e 24 c.a. e che abbiano aderito al sistema del
risarcimento diretto.
45 – Come funziona?
Il danneggiato che si ritiene non
responsabile del sinistro deve inviare, mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax (o
per via telematica se questa forma di comunicazione non è esplicitamente
esclusa dal contratto di assicurazione), la richiesta di risarcimento
all’impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
L’impresa che ha ricevuto la richiesta ne dà immediata comunicazione
all’assicurato ritenuto responsabile del sinistro e all’impresa di
quest’ultimo, fornendo le sole informazioni necessarie per la verifica della
copertura assicurativa e per l’accertamento delle modalità di accadimento del
sinistro.
IMPRESE ADERENTI ALLA PROCEDURA DI RISARCIMENTO
DIRETTO
CODICE - DENOMINAZIONE COMPAGNIA
273 ABC
Assicura
344 AIG EUROPE
392 ALA
ASSICURAZIONI
036 ALLIANZ
SUBALPINA
364 ANTONIANA
VENETA POPOLARE ASS.NI
417 ARCA
ASSICURAZIONI
327 ASSICURATRICE
MILANESE
085 ASSICURATRICE
VAL PIAVE
005 ASSICURAZIONI
GENERALI
254 ASSIMOCO
275 AUGUSTA
ASSICURAZIONI
039 AURORA
ASSICURAZIONI
352 AVIVA
ITALIA
014 AXA
ASSICURAZIONI
440 AXA CARLINK
ASSICURAZIONI
199 BERNESE
ASSICURAZIONI
304 BPU
ASSICURAZIONI
281 CAPITALIA
418 C.I.R.A.
086 CARIGE R.D.
ASSICURAZIONI
416 COMPAGNIA
ASSICURATRICE LINEAR
082 COMPAGNIA
ASSICURATRICE UNIPOL
007 COMPAGNIA
DI ASSICURAZIONE DI MILANO
428 CREDEMASSICURAZIONI
346 CREDITRAS
ASSICURAZIONI
112 DIALOGO
ASSICURAZIONI
432 DIRECT LINE
INSURANCE
293 ERGO
ASSICURAZIONI
419 EURIZONTUTELA
016 FATA DANNI
034 FONDIARIA -
SAI
056 FRIULI
VENEZIA GIULIA ASS.NI - “LA CARNICA”
247 GENERTEL
139 GENIALLOYD
013 GROUPAMA
ASSICURAZIONI
133 HDI
ASSICURAZIONI
019 HELVETIA
020 IL DUOMO
ASSICURAZIONI
004 INA
ASSITALIA-LE ASSICURAZIONI D'ITALIA
023 ITALIANA ASSICURAZIONI
223 ITAS
ASSICURAZIONI
022 ITAS-IST.
TRENTINO-ALTO ADIGE PER ASS.NI
412 LA
PIEMONTESE
212 LE
ASSICURAZIONI DI ROMA
088 LIGURIA
102 LLOYD
ADRIATICO
343 L'ASSICURATRICE
ITALIANA DANNI
243 MONTEPASCHI
ASSICURAZIONI DANNI
208 NATIONALE
SUISSE
049 NAVALE
ASSICURAZIONI
457 NOVARA
ASSICURA
151 NUOVA
TIRRENA
292 PADANA
ASSICURAZIONI
274 PROGRESS
ASSICURAZIONI
237 RISPARMIO
ASSICURAZIONI
003 RIUNIONE
ADRIATICA DI SICURTA'
080 ROYAL &
SUNALLIANCE ASSICURAZIONI
222 S.E.A.R.
032 SARA
ASSICURAZIONI
106 SASA
175 SIAT
057 SOCIETA'
CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
035 SOCIETA'
REALE MUTUA DI ASS.NI
315 SYSTEMA
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
008 TORO
ASSICURAZIONI
401 TORO TARGA
ASSICURAZIONI
429 TUA
ASSICURAZIONI
038 VITTORIA
ASSICURAZIONI
040 ZURICH
INSURANCE COMPANY S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia
864 ZURICH
INSURANCE IRELAND Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia
198 ZURITEL
46 – Cosa deve contenere la
richiesta di risarcimento?
Nel caso di danni al veicolo e alle cose, la
richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi:
a)
i nomi degli assicurati;
b)
le targhe dei due veicoli coinvolti;
c)
la denominazione delle rispettive imprese;
d)
la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
e)
le generalità di eventuali testimoni;
f)
l’indicazione dell’eventuale intervento degli organi di Polizia;
g)
il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la
perizia diretta ad accertare l’entità del danno.
Nel caso di lesioni subite dai conducenti,
la richiesta deve inoltre contenere:
a)
l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
b)
l’entità delle lesioni subite;
c)
la dichiarazione di cui all’art. 142 c.a. circa la spettanza o meno di
prestazioni da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali
obbligatorie;
d)
l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi
permanenti;
e)
l’eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall’indicazione del
compenso spettante al professionista.
Per
la richiesta risarcitoria si può seguire lo schema appresso riprodotto.
|
RACCOMANDATA A.R. Luogo e data
Spett.le
Ufficio Sinistri
Assicurazione
……………….. OGGETTO: risarcimento danni
Io
sottoscritto…………………………….scrivo, ai sensi e per gli effetti della vigente
normativa, per invitarVi, quale
proprietario dell’autoveicolo (indicare marca, modello e targa) assicurato
con codesta Compagnia, a voler provvedere
con cortese urgenza al risarcimento dei danni provocati in data…………..alle
ore……………. (indicare con precisione il luogo e le modalità dell’incidente)
dall’autoveicolo (indicare marca,
modello e targa) di proprietà del Sig…………………. C.F…………………………., assicurato con
la Compagnia………….. Indicazioni eventuali All’incidente hanno assistito i seguenti testimoni: 1) Sig…………………….residente in……………………Via………………….n…..; 2) Sig…………………….residente in……………………Via………………….n…… Sul luogo del sinistro è intervenuta la Polizia Stradale
di…………………………. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri
della Stazione di ………….. Nell’incidente il sottoscritto, nato a……………..il…………e
residente a………………….Via……………….n….., C.F………………………., di professione…………..,
reddito annuo €………………….., ha riportato le seguenti lesioni:…………………………………….. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 142 c.a., il sottoscritto
dichiara di avere/non avere diritto a prestazioni da parte di Istituti che
gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (in caso affermativo
specificare la denominazione dell’Istituto e il tipo di prestazione). Vi informo che l'autoveicolo
danneggiato rimarrà a disposizione per i rilievi del caso, previo
appuntamento telefonico al numero.........., per il periodo di dieci giorni
lavorativi successivi al ricevimento
della presente, in..............Via.......................n…..
Si allegano modulo di constatazione amichevole di incidente sottoscritto da………… …… e attestazione
medica di avvenuta guarigione con/senza postumi permanenti (in caso
affermativo specificare quali).
In attesa di cortese riscontro, invio distinti saluti. Firma Generalità,
indirizzo e numero di
telefono del mittente |
47 – Entro quanto
dev’essere inviata questa comunicazione?
La comunicazione dev’essere inviata entro 90
giorni in caso di lesioni, 60 nel caso
di danni riguardanti solo i veicoli o le cose,
30 nel caso di danni ai veicoli o
alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da
entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.
48 – Una volta presentata
la richiesta di risarcimento cosa accade?
L’impresa
assicuratrice, con apposita comunicazione inviata al danneggiato, indica,
alternativamente:
a)
una congrua offerta di risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica
se previsto dal contratto;
b)
gli specifici motivi che impediscono di formulare l’offerta di risarcimento del
danno.
49 – Se il danneggiato accetta la proposta
l’assicurazione entro quanto deve pagare?
Il pagamento deve avvenire entro 15 giorni
dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare
quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro
e della sua assicurazione (art. 149, comma 4, c.a.).
50 –
Sull’importo accettato dal danneggiato a titolo di risarcimento incidono
compensi a terzi?
Sull’importo corrisposto non sono dovuti
compensi per la consulenza o l’assistenza professionale di cui si sia avvalso
il danneggiato, diversa da quella medico-legale per i danni alla persona.
51 – Se il danneggiato non accetta la proposta
dell’assicurazione cosa accade?
L’assicurazione, entro 15 giorni,
corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non
accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. L’importo
è imputato all’eventuale liquidazione definitiva del danno (art. 149, comma 5,
c.a.).
52 – Cosa accade se
l’assicurazione comunica i motivi che impediscono il risarcimento diretto,
oppure comunica di non essere disponibile a fare alcuna offerta o non risponde?
Nel qual caso il danneggiato può proporre
azione giudiziaria per il risarcimento del danno, nei soli confronti della
propria assicurazione (art. 149, comma
6, c.a.).
53 – C’è un termine prima del quale non è
possibile iniziare l’azione giudiziaria?
L’azione giudiziaria non può essere
intrapresa prima che siano decorsi 60 giorni (90 in caso di danno alla persona)
da quello in cui il danneggiato ha chiesto il risarcimento all’assicurazione
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza
all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto (art. 145, comma 2,
c.a.).
© Copyright Dott. A.
Giuffrè Editore Spa –2009





