La riforma del condominio accelera in Parlamento
Predisposto dal comitato ristretto un testo unificato - Sintesi delle novità
Il testo, assemblato da un comitato
ristretto composto dai senatori Mugnai, Mazzatorta, Galperti, Balboni, D’Alia,
Li Gotti e Pistorio, è la sintesi dell’esame congiunto di tre
originari disegni di legge (n. 71, 355 e 399), cui strada facendo si sono aggiunti i nn. 1119 e
1283 (si veda il box qui sotto), che recepiscono in larga misura istituti
giuridici e princìpi da tempo individuati dalla pratica e sanciti dalla
giurisprudenza: fra questi il supercondominio, il Consiglio di condominio, l’equiparazione
dell’ascensore alle scale ai fini della ripartizione delle spese di
manutenzione e ricostruzione, l’introduzione di una vera e propria casistica
sintomatica di “grave irregolarità” nella gestione condominiale, la particolare
attenzione riservata (e sicuramente attuale alla luce dei luttuosi eventi
abruzzesi) alla sicurezza dell’edificio
e degli impianti, il riconoscimento del diritto al distacco dall’impianto
centralizzato di riscaldamento o di condizionamento da parte del condomino, la
regolamentazione del conflitto d’interessi in capo all’amministratore: elementi
tutti finalizzati a migliorare il clima condominiale attraverso una più
trasparente e dettagliata definizione
degli aspetti di questa particolare e
diffusa comunità, e del ruolo di coloro che vi convivono o la gestiscono. Accantonati,
invece, il conferimento al condominio, ope
legis o a cura dell’assemblea, della
capacità giuridica per gli atti di
amministrazione e conservazione delle parti comuni dell’edificio, e
l’istituzione del Consiglio di amministrazione per i condomìni con più di 30
condomini. Riportiamo, come già fatto in occasione del precedente passaggio
parlamentare, una sintesi delle novità, ordinate alfabeticamente per agevolarne
la consultazione.
I
SENATORI PROPONENTI
Disegno di legge n. 71, d’iniziativa del senatore Giovanni
Legnini. Cofirmatari i senatori Giuliano Barbolini, Felice Casson, Francesca
Maria Marinaro, Alberto Maritati, Claudio Micheloni, Colomba Mongiello,
Antonino Papania, Carlo Pegorer e Luciana Sbarbati.
Disegno di legge n. 355,
d’iniziativa del senatore Andrea Pastore. Cofirmatari i senatori Paolo
Amato, Antonio Battaglia, Giampaolo Bettamio, Valerio Carrara, Rosario Giorgio
Costa, Enzo Giorgio Ghigo, Luigi Lusi, Pasquale Nessa, Giuseppe Saro, Cosimo
Izzo, Paolo Tancredi e Salvo Fleres.
Disegno di legge n. n. 399, d’iniziativa del senatore Franco
Mugnai.
Disegno di legge n. 1119, d’iniziativa del senatore Valerio
Carrara. Cofirmatari i senatori Maurizio
Castro, Simonetta Licastro Scardino, Barbara Contini, Giampaolo Bettamio,
Filippo Piccone, Salvatore Sciascia, Maria Rizzotti, Franco Asciutti, Giuseppe
Valditara, Cristano De Eccher, Fabrizio Di Stefano, Luigi Scotti e Paolo Amato.
Disegno di legge n. 1283, d’iniziativa del senatore Giuseppe
Valentino
Gli argomenti:
AMMINISTRATORE
Attribuzioni (art. 1130
c.c.)
Le attribuzioni dell’amministratore si presentano notevolmente aumentate; egli, infatti, oltre ad una
serie di obblighi e di compiti elencati nell’art. 1129 c.c. (v. Dati, Dichiarazione, Documentazione,
Garanzia, CONTO CORRENTE e CONTRIBUTI
CONDOMINIALI, Mora), deve:
1) eseguire le delibere dell’assemblea e curare l’osservanza del
regolamento di condominio;
2) disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei
servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior
godimento a tutti i condomini;
3) riscuotere i contributi condominiali ed erogare le spese
occorrenti alla manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e
all’esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle
parti comuni dell’edificio;
5) eseguire gli
adempimenti fiscali;
6) curare la tenuta del REGISTRI
CONDOMINIALI (v.);
7) provvedere all’affissione degli atti di cui all’articolo
1117-ter (v. PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO, Sostituzione e modifica);
8) fornire al condomino che ne faccia richiesta l’attestazione
relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali
liti in corso.
Compenso (ottavo comma art. 1129 c.c.)
A differenza del vecchio testo, la novella parla
esplicitamente di compenso (anche se
nulla toglie che l’amministratore possa prestare gratuitamente la propria opera),
precisando che esso comprende i costi relativi alle operazioni necessarie a
consentire la successione nell’incarico.
Nell’ipotesi, poi, di revoca prima
della scadenza, è dovuto all’amministratore il compenso per i successivi 20
giorni, per il compimento delle suddette
operazioni di successione nell’incarico e di presentazione del
rendiconto.
Dati (terzo comma art. 1129 c.c.)
Nel luogo di accesso al
condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi (di regola
l’androne), deve’essere affissa
l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici,
dell’amministratore, nonché i dati relativi alla Garanzia (v.). Se manca l’amministratore vi devono essere affissi
gli stessi dati riferiti alla persona che svolge funzioni analoghe a quelle
dell’amministratore.
Dichiarazione (secondo
comma art. 1129 c.c.)
Al momento
dell’accettazione della nomina, e in ogni caso di rinnovo dell’incarico,
l’amministratore deve dichiarare i
propri dati anagrafici, l’ubicazione, la denominazione e il codice fiscale
degli altri condomìni eventualmente amministrati, il locale in cui si trovano i
REGISTRI CONDOMINIALI (v.), nonché i
giorni e le ore in cui ogni interessato può prenderne gratuitamente visione e
ottenere, previo rimborso della spesa, copia dell’originale dall’amministratore
che ne attesta la conformità.
Dimissioni - v.
Revoca (Assemblea)
Documentazione (ottavo
comma art. 1129 c.c.)
L’amministratore
ha l’obbligo, in caso di revoca, di consegnare immediatamente la cassa, il
libro dei verbali e ogni altro carteggio
relativo alle operazioni di riscossione delle quote, nonché a quelle da
svolgere con urgenza, al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni e a
quelli dei singoli condomini.
Durata dell’incarico (decimo
comma art. 1129 c.c.)
La durata dell’incarico è stata portata a due anni, salvo che l’assemblea deliberi
altrimenti.
Elenco (art. 71 disp. att.
e trans c.c.)
La novella introduce l’elenco degli amministratori di condominio,
tenuto dalla Camera di commercio. L’elenco è pubblico; chiunque, infatti, può
accedere ai dati in esso contenuti (v. Iscrizione)
ed ottenerne copia conforme previo rimborso delle spese.
La normativa che regola
l’elenco degli amministratori non si
applica ai soggetti indicati nel registro dell’anagrafe condominiale (v. REGISTRI CONDOMINIALI) che svolgono
la funzione di amministratore limitatamente al condominio di cui fanno parte.
In tali ipotesi, però, l’amministratore deve comunicare all’ufficio la
denominazione e l’ubicazione del condominio, i propri dati anagrafici,
l’insussistenza di condizioni ostative (v.
Iscrizione), nonché la data
d’inizio e di cessazione dall’incarico. Gli effetti della nomina decorrono
dalla data dell’avvenuta comunicazione.
Iscrizione
L’iscrizione nell’elenco, da effettuare
presso
Per essere iscritto nell’elenco
l’interessato deve indicare i propri dati anagrafici e il codice fiscale (se si
tratta di società la sede legale e la denominazione), nonché l’ubicazione e il
codice fiscale dei condomìni amministrati. Ai fini dell’iscrizione e del
successivo aggiornamento dell’elenco, gli interessati devono altresì dichiarare
che non sussistono, né sono sopravvenute,
condizioni ostative all’iscrizione (se si tratta di società, la dichiarazione dev’essere rilasciata da coloro
che, nell’ambito della stessa, svolgono funzioni di direzione e
amministrazione). In particolare, non possono essere iscritti nell’elenco coloro che, salvi gli
effetti della riabilitazione, siano stati condannati con sentenza irrevocabile:
a)
alla reclusione non inferiore a due anni per un delitto non colposo contro
b) alla
reclusione per un delitto non colposo contro il patrimonio commesso
nell’esercizio dell’attività di amministratore di condominio.
Nell’elenco sono indicati, oltre ai dati di cui sopra,
la data d’iscrizione nell’elenco, i dati relativi alle nomine e alla cessazione
degli incarichi, nonché tutte le ulteriori variazioni. La ricerca può essere condotta sia per nome dell’amministratore, sia
per denominazione e indirizzo del condominio.
Norma transitoria
Coloro che, all’entrata
in vigore della legge, risulteranno esercitare l’attività di amministratore di
condominio, avranno 90 giorni per mettersi in regola.
Sanzioni
L’esercizio
dell’attività di amministratore, in mancanza d’iscrizione all’elenco, o in caso
di omessa o inesatta comunicazione dei dati richiesti per l’iscrizione, non dà diritto a compenso per tutte le
attività svolte a decorrere dal momento in cui l’iscrizione risulta irregolare
e comporta la sanzione amministrativa
da
Garanzia (quinto comma art.
1129 c.c.)
L’amministratore, una
volta nominato, salvo non venga espressamente dispensato dall’assemblea, deve
prestare idonea garanzia (per es. fideiussione bancaria) per le responsabilità e
gli obblighi derivanti dall’espletamento del suo incarico, per un valore non
inferiore agli oneri prevedibili della gestione annuale; in difetto la nomina o il rinnovo dell’incarico
sono inefficaci.
L’amministratore è inoltre tenuto a prestare
idonea garanzia per le responsabilità e gli obblighi a lui imputabili,
derivanti da incarichi di gestione
straordinaria del condominio, per un valore non inferiore agli oneri della
medesima.
Gravi irregolarità - v.
Revoca (Autorità Giudiziaria )
Nomina (primo comma art.
1129 c.c.)
Fermo restando che
l’amministratore viene nominato se i condomini sono più di quattro, la novella
specifica che, se l’assemblea non provvede alla nomina, vi fa luogo l’A.G., su
ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario o revocato,
designando uno dei condomini o, in mancanza di accettazione, un terzo (nel
regime attuale l’amministratore dimissionario non è legittimato a chiedere al
giudice la nomina del proprio successore).
Rappresentanza – v. PARTI
COMUNI DELL’EDIFICIO (Sostituzione e modifica, Amministratore)
Revoca
Assemblea (decimo comma art. 1129 c.c. e primo comma art. 64 disp. att. e
trans. c.c.)
L’amministratore può
essere revocato in ogni tempo dall’assemblea. L’assemblea convocata per la
revoca o le dimissioni dell’amministratore delibera anche sulla nomina del
nuovo amministratore.
Autorità Giudiziaria (undicesimo e dodicesimo comma art. 1129
c.c., primo comma art. 64 disp. att. e trans. c.c.)
L’amministratore può
essere revocato dall’A.G., su ricorso di ciascun condomino, nei seguenti casi:
1) se non comunica senza indugio all’assemblea di aver ricevuto la
notifica di una citazione o di altro provvedimento che esorbita dalle sue
attribuzioni (quarto comma art. 1131 c.c.);
2) se non rende il conto della gestione;
3) se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità. La novella elenca una serie di comportamenti, desunti dalla
giurisprudenza formatasi sull’argomento e riguardabili come “grave
irregolarità”; essi sono, oltre alla comunicazione di notizie incomplete o
inesatte (v. Dichiarazione):
a) il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la nomina
del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
b) la mancata esecuzione di un provvedimento giudiziario;
c) la mancata apertura e utilizzazione del CONTO CORRENTE (v.);
d) una gestione tale da creare possibilità di confusione tra il
patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o
quelli di altri condomìni da lui gestiti;
e) l’aver acconsentito, con dolo o colpa, alla cancellazione delle
formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del
condominio;
f) l’aver omesso di agire nel previsto termine per la riscossione
coattiva delle somme dovute al condominio e aver omesso di coltivare
diligentemente la relativa azione (v.
CONTRIBUTI CONDOMINIALI, Mora).
Sulla revoca dell’amministratore il Tribunale provvede in camera
di consiglio con decreto motivato, sentito l’amministratore non più da solo
come previsto dalla vigente normativa ma in contraddittorio
con il ricorrente.
Compenso - v. Compenso
Documentazione - v. Documentazione
AMMINISTRAZIONE
Inerzia del condominio
(sesto comma art. 1131 c.c.)
Qualora non si prendano provvedimenti per
l’amministrazione delle parti comuni, ciascun condomino può ricorrere all’A.G..
Questa provvede in camera di consiglio, sentiti l’amministratore, se esistente,
e il ricorrente, e può anche nominare amministratore uno dei condomini o un
terzo, autorizzandolo a compiere gli interventi opportuni e a ripartire
proporzionalmente le spese.
Su iniziativa di un
condomino (primo comma art. 1134 c.c.)
Il condomino che abbia assunto la gestione
delle cose comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non
ha diritto al rimborso, salvo si tratti
di spesa urgente o che la gestione sia stata utilmente iniziata. Quest’ultimo
inciso, introducendo l’utiliter coeptum
che caratterizza la gestione di affari, autorizza quindi il condomino ad
attivarsi per la gestione delle cose comuni anche prescindendo da una
situazione di urgenza
ANTENNA
Autonoma (art. 1122-ter c.c.)
L’installazione di un impianto autonomo per
la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso
informativo, anche da satellite o via cavo, e il relativo collegamento fino al
punto di diramazione per la singola utenza, dev’essere realizzata in modo da
recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di
proprietà esclusiva coinvolte.
Se
si rendono necessarie modifiche delle
parti comuni, l’interessato ne deve dare comunicazione all’amministratore,
indicando il contenuto specifico e le modalità degli interventi. L’assemblea,
che dev’essere convocata senza indugio dall’amministratore nel rispetto delle
forme e del termine di cui al secondo comma dell’articolo 1117-ter (v.
PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO, Sostituzione e modifica), può
prescrivere ragionevoli modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a
salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico
dell’edificio. L’assemblea può altresì subordinare l’esecuzione della modifica
alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per eventuali danni.
I
condomini o i loro aventi causa devono consentire
l’accesso alla loro proprietà esclusiva, se ciò è necessario per la
progettazione e per l’esecuzione delle opere. In caso d’impedimento all’accesso
o di richiesta di garanzia eccessivamente onerosa, l’A.G. provvede anche in via
di urgenza.
L’interessato ed i suoi aventi causa sono tenuti a
farsi carico delle spese di ripristino delle cose altrui anche nel caso di
rimozione dell’impianto.
Centralizzata (secondo
comma art. 1120 c.c.)
L’installazione di un
impianto centralizzato per la ricezione radio-televisiva e per l’accesso a
qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e
i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, può ora
essere deliberata con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti
all’assemblea (anziché un terzo dei partecipanti al condominio), in
rappresentanza di almeno 334/1.000, a condizione, però, che l’assemblea venga convocata seguendo forme e
termine previsti dal secondo comma dell’art.
1117-ter (v. PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO,
Sostituzione e modifica). Per le modalità da seguire ai fini della delibera
v. INNOVAZIONI.
ASCENSORE - v.
SCALE (Manutenzione e ricostruzione)
ASSEMBLEA
Conduttore - v.
VOTO (Conduttore)
Convocazione (settimo comma
art. 1136 c.c., terzo e quinto comma art. 66 disp. att. e trans c.c.)
Avviso di convocazione
Rimane invariato il
termine entro il quale l’avviso di convocazione dev’essere comunicato ai
destinatari: almeno 5 giorni prima della data fissata per l’assemblea (di prima
convocazione, precisa la novella, aggiungendo che nell’avviso vanno specificati
il luogo e l’ora della riunione). E’
stato però introdotto un termine più
lungo (60 giorni) se l’assemblea è chiamata a deliberare la sostituzione o
la modifica di parti comuni (v. PARTI
COMUNI DELL’EDIFICIO, Sostituzione e modifica), o taluno degli interventi elencati nel terzo comma dell’art.
1120 c.c.: per es. superamento delle barriere architettoniche, contenimento dei
consumi energetici.
L’assemblea non può
deliberare se non risulta che tutti i condomini sono stati convocati. L’omessa,
tardiva o incompleta convocazione dei condomini comporta l’annullabilità delle delibere eventualmente adottate; la
legittimazione all’impugnazione spetta ai soli condomini dissenzienti o assenti
perché non ritualmente convocati (terzo comma art. 66 disp. att. e trans.
c.c.).
Parti comuni dell’edificio - v. PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO (Sostituzione e
modifica)
Pluralità di riunioni
L’amministratore, se
prevede che i lavori dell’assemblea non possano esaurirsi in un’unica riunione,
può fissare più riunioni consecutive, convocando i condomini con un unico avviso nel quale siano indicate le
ulteriori date e ore di eventuale prosecuzione dei lavori dell’assemblea
validamente costituitasi; pertanto, se manca il quorum affinché la seduta possa essere dichiarata aperta,
l’assemblea va riconvocata. Questa prassi è stata da tempo ammessa dalla
giurisprudenza.
Seconda convocazione
Fermo restando che
l’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nello stesso giorno solare
della prima (non è detto, però, che fra prima e seconda convocazione debbano
necessariamente trascorrere almeno 24 ore, come peraltro già affermato dalla
giurisprudenza), è stato modificato il quorum
richiesto per l’approvazione delle delibere adottate in seconda convocazione:
voto favorevole della maggioranza degli intervenuti (anziché un terzo dei
partecipanti al condominio); invariati, invece, i millesimi rappresentati:
almeno 334/1.000.
Costituzione (primo comma
art. 1136 c.c.)
L’assemblea è regolarmente costituita con
l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore
dell’edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio (anziché i due
terzi dei partecipanti, come nel vecchio testo).
Maggioranza (art. 1136 c.c. e leggi speciali)
Nei prospetti che seguono sono riportate le maggioranze
richieste, nella previsione della riforma, rispettivamente per la validità di
costituzione dell’assemblea e per la validità delle delibere da adottare. I quorum
evidenziati in corsivo sostituiscono quelli dell’attuale normativa o si
riferiscono a situazioni da questa non previste.
MAGGIORANZE RICHIESTE PER
Convocazione Condomini Millesimi
Prima maggioranza dei partecipanti al condominio almeno 667/1.000
Seconda(*) un
numero di condomini corrispondente ad almeno
334/1.000
(*)
Il codice non prescrive alcuna maggioranza ma
MAGGIORANZE RICHIESTE PER LA VALIDITA ’ DELLE DELIBERE,
PREVISTE
DAL CODICE CIVILE E DA LEGGI SPECIALI
Oggetto Prima
convocazione Seconda
convocazione
Condomini Millesimi Condomini Millesimi
Eliminazione barriere
architettoniche
maggioranza
almeno
maggioranza
almeno
(1° comma art.
Innovazioni relative
all’adozione di sistemi di
termoregolazione e
contabilizzazione del calore
e conseguente riparto degli
oneri di riscaldamento “ “ “ “
(5° comma art.
Installazione antenna
parabolica condominiale “ “ “ “
(comma
13 art. 2 bis L. 20/3/2001, n. 66)
“ “ “ “
Interventi in parti comuni
dell’edificio volti al
contenimento dei consumi
energetici
“ “ “ “
(2° comma art.
dall’art. 7 D. Lgs.
29/12/2006, n. 311)
Opere e interventi volti a
migliorare la
“ “ “ “
salubrità e la sicurezza
dell’edificio e degli
impianti (secondo comma
art. 1120 c.c.)
Realizzazione di parcheggi
da destinare a
pertinenza delle unità
immobiliari
“ “ “ “
(secondo comma art. 1120
c.c.)
Approvazione
preventivo spese annuali
maggioranza almeno maggioranza almeno
degli
intervenuti 500/1.000 degli intervenuti 334/1.000
Approvazione
rendiconto
annuale
amministratore “ “
“ “
Compenso
amministratore
“ “
“ “
Impiego
residuo attivo di gestione “ “ “ “
Interventi
di recupero
“ “
“ “
(2°
comma art.
Opere
di manutenzione straordinaria “ “ “ “
Ripartizione
spese annuali fra i condomini
“ “
“ “
Altre
delibere per le quali non sia richiesta
una
diversa maggioranza
“ “ “ “
Approvazione
e modifica regolamento assembleare maggioranza almeno maggioranza almeno
degli intervenuti 500/1.000 degli
intervenuti 500/1.000
Approvazione
e modifica tabelle millesimali
aventi
natura deliberativa
“ “
“ “
Attribuzione della capacità
giuridica “ “
“
“
Costruzione
autorimesse nel sottosuolo “ “ “ “
(3°
comma art.
Liti
attive e passive relative a materie che
esorbitano
dalle attribuzioni dell’amministratore “ “ “ “
Nomina
e revoca amministratore “ “
“
“
Ricostruzione
dell’edificio perito per meno di ¾
“ “
“
“
Riparazioni
straordinarie di notevole entità “ “ “ “
Scioglimento
del condominio nel caso di
edificio
indivisibile
“ “ “ “
Innovazioni dirette al
miglioramento o all’uso più
“ “
“
“
comodo o al maggior
rendimento delle cose comuni
“ “
“
“
Modificazione della
destinazione d’uso delle
maggioranza almeno maggioranza almeno
parti comuni e sostituzione
delle stesse degli
intervenuti 667/1.000 degli intervenuti 667/1.000
Scioglimento
del condominio nel caso occorrano
maggioranza almeno maggioranza almeno
opere
di sistemazione per dividere l’edificio dei partecipanti 667/1.000 dei partecipanti 667/1.000
al condominio
al condominio
Innovazioni
che alterano il decoro tutti 1.000/1.000 tutti 1.000/1.000
architettonico
dell’edificio i
condomini
i condomini
Innovazioni
che rendono talune parti comuni
dell’edificio
inservibili all’uso o al godimento
anche
di un solo condomino
“ “ “ “
Approvazione
e modifica regolamento contrattuale
“ “ “ “
Approvazione
e modifica tabelle millesimali
aventi
natura convenzionale
“ “ “ “
Ricostruzione
dell’edificio perito per almeno ¾
“ “
“
“
BARRIERE ARCHITETTONICHE
Maggioranza (secondo comma
art. 1120 c.c.)
Ridotto il quorum per le delibere aventi per oggetto le opere e gli interventi volti
al superamento delle barriere architettoniche; è infatti sufficiente il voto
favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza
di almeno 334/1.000 (attualmente è
richiesta la maggioranza degli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza di
almeno 500/1.000, in prima convocazione, un
terzo dei partecipanti al condominio in rappresentanza di almeno
334/1.000 in seconda convocazione); ciò, però, a condizione che nella
convocazione della relativa assemblea si
rispettino formalità e termine di cui al secondo comma dell’art. 1117-ter
(v. PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO, Sostituzione e modifica).
Per le modalità da seguire ai fini della delibera v. INNOVAZIONI.
COMUNIONE (art. 1139 c.c.)
Questo articolo,
relativamente a quanto non espressamente previsto dal Capo che regola il
condominio, conferma il rinvio alle norme sulla comunione in generale,
aggiungendo però che dette norme vanno osservate non incondizionatamente ma “in
quanto compatibili”.
CONDIZIONAMENTO - v.
RISCALDAMENTO (Rinuncia da parte di un condomino)
CONSIGLIO DI CONDOMINIO
(art. 1130-ter c.c.)
Quest’organo, finora
introdotto dalla pratica e riconosciuto dalla giurisprudenza, può essere
nominato dall’assemblea negli edifici con più
di nove unità immobiliari. E’ composto da almeno tre condomini e ha funzioni consultive e di controllo.
CONTO CORRENTE (sesto e
settimo comma art. 1129 c.c.)
L’amministratore è
obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o
da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su
un apposito conto corrente, postale o
bancario, intestato al condominio,
prevedendo modalità idonee a consentire a ciascun condomino la consultazione del relativo estratto-conto.
Per gli edifici con più di nove unità
immobiliari, l’assemblea che delibera l’approvazione del bilancio
preventivo può disporre le modalità e i limiti con i quali l’amministratore può
prelevare somme dal conto condominiale, eventualmente designando un condomino
con potere di firma congiunta con
l’amministratore; l’assemblea provvede analogamente nel caso in cui abbia deliberato spese
straordinarie.
CONTRIBUTI CONDOMINIALI
Conduttore (quinto comma art. 67 disp. att. e trans.
c.c.)
Il conduttore, salvo patto
contrario, sarà obbligato in via principale nei confronti del condominio a
concorrere alle spese attinenti all’ordinaria amministrazione e al godimento
delle cose e dei servizi comuni. Attualmente, invece, obbligato al pagamento
nei confronti del condominio è il locatore, che può rivalersi nei confronti
del conduttore per gli importi da questi
dovuti.
Mora (nono comma art. 1129 c.c. e art. 63 disp.
att. e trans. c.c.)
L’amministratore è
tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute al condominio, se
del caso con richiesta di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo
nonostante opposizione, entro quattro mesi dal giorno in cui il credito è
divenuto esigibile, a meno che non sia stato espressamente dispensato
dall’assemblea. In difetto, scaduto il termine, gli obbligati in regola con i
pagamenti sono liberati dal vincolo di solidarietà (vincolo reintrodotto dalla
novella dopo che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione l’avevano
cancellato) e, fermo restando il diritto dei creditori del condominio di esercitare
le azioni che spettano all’amministratore nei confronti dei condomini
inadempienti, l’amministratore risponde
solidalmente con questi ultimi delle somme non riscosse e dei conseguenti
danni.
Si diceva della
reintrodotta solidarietà; questa, però è ora temperata dalla previsione del
beneficio della preventiva escussione,
una sorta di compromesso fra obbligazione parziaria e obbligazione solidale: i
creditori del condominio, quindi, prima di pretendere dai condomini solvibili
quanto dovuto dai condomini morosi, devono escutere questi ultimi. I condomini
in regola con i pagamenti, che subiscano pregiudizio per fatto degli altri
condomini o dell’amministratore, possono ovviamente rivalersi nei loro
confronti.
L’amministratore deve comunicare ai creditori del condominio
ancora insoddisfatti, pena il
risarcimento del danno, le somme dovute e non corrisposte da ciascun condomino,
nonché l’eventuale ricorso a strumenti coattivi di riscossione ai sensi del
nono comma dell’articolo 1129 c.c., entro quattro
mesi dal giorno in cui il credito è diventato esigibile.
Decreto ingiuntivo
La novella prevede
espressamente che l’amministratore, per poter chiedere, sulla base dello stato
di ripartizione dei contributi condominiali approvato dall’assemblea, un decreto
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti del condomino moroso, non
necessita dell’autorizzazione dell’assemblea (circostanza peraltro già ammessa
dalla giurisprudenza), aggiungendo che lo stesso amministratore è tenuto a
comunicare ai creditori del condominio non ancora soddisfatti, che ne facciano
richiesta, i dati dei condomini morosi.
Usufruttuario (quinto comma
art. 67 disp. att. e trans. c.c.)
L’usufruttuario sarà obbligato in via principale nei
confronti del condominio a concorrere alle spese relative all’ordinaria
amministrazione e al godimento delle
cose e dei servizi comuni. Attualmente,
invece, obbligato al pagamento nei confronti del condominio è il nudo
proprietario, che può rivalersi nei
confronti dell’usufruttuario (se però l’atto dal quale risulta l’usufrutto è
stato trascritto nei registri immobiliari, per
Vendita dell’unità immobiliare
(quarto comma art. 63 disp. att. e trans. c.c.)
E’ previsto che il condomino che ha
alienato l’unità immobiliare risponda in
solido con l’avente causa nei confronti del condominio non più per i
contributi condominiali relativi all’anno in corso e a quello precedente, come
avviene attualmente, ma per le obbligazioni sorte fino al momento in cui è
trasmessa all’amministratore copia
autentica del titolo che attua il trasferimento del diritto.
CREDITORI DEL CONDOMINIO
(settimo comma art. 1129 c.c.)
I creditori del condominio sono preferiti ai creditori particolari
dell’amministratore e a quelli di ciascun condomino; in caso d’insolvenza
dell’amministratore o di un condomino, quindi, i creditori del condominio
devono essere soddisfatti con precedenza sui creditori particolari di costoro.
DELIBERE ASSEMBLEARI
Impugnazione (quarto comma
art. 1137 c.c.)
E’ stata introdotta la sospensione del termine di 30 giorni,
previsto ai fini dell’impugnazione delle delibere assembleari. La sospensione
opera in caso di domanda cautelare anteriore alla causa, dal giorno del
deposito del ricorso a quello della comunicazione della decisione. Il termine è
sospeso anche qualora la parte esperisca, nei confronti della delibera
assembleare, procedure di conciliazione stragiudiziale delle controversie
previste dalla legge o dal regolamento di condominio, e riprende a decorrere
dalla comunicazione dell’esito della procedura, e comunque decorsi 90 giorni
dall’avvio della stessa.
Omessa esecuzione (secondo
comma art. 1134 c.c.)
Se una delibera non viene eseguita,
ciascun condomino, dopo aver diffidato
l’amministratore, può intraprenderne
l’esecuzione decorsi inutilmente 30
giorni dalla comunicazione della diffida. Se entro tale termine
l’amministratore si oppone per iscritto
all’iniziativa del condomino, questi può chiedere l’autorizzazione del
Tribunale, che sentite le parti provvede in via d’urgenza, disponendo anche in
ordine alle modalità e alle spese dell’esecuzione.
DESTINAZIONE D’USO
Tutela (art. 1117-quater c.c.)
In caso di attività contraria alle
destinazioni d’uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà
esclusiva, ciascun condomino, fatta salva la facoltà di adire l’A.G. a tutela
dei propri diritti e interessi, può
chiedere all’amministratore di diffidare il condominio dal persistere in tali
violazioni e, in caso di mancata cessazione delle violazioni nonostante la
diffida, chiedere all’amministratore di convocare entro trenta giorni
l’assemblea, inserendo all’ordine del giorno la richiesta di uno o più
condomini di tutela della destinazione d’uso delle parti comuni o delle unità
immobiliari di proprietà esclusiva. L’amministratore è tenuto a convocare
l’assemblea senza indugio. Decorso il termine suindicato senza che sia stata
convocata l’assemblea, il condomino può ricorrere all’A.G..
Nel caso si accerti la violazione della destinazione d’uso delle parti comuni o
delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, il giudice può ordinare il
ripristino della situazione di fatto e di diritto violata e condannare il
responsabile al pagamento di una somma di denaro in favore del condominio,
salvo il diritto al risarcimento del maggior sanno, tenuto conto della gravità
della violazione, dell’incremento di valore, degli investimenti compiuti e dei
benefici ricavati dall’interessato.
DISTANZE (secondo comma
art. 1117-bis c.c.)
La normativa sulle
distanze legali (art. 873 e segg. c.c.) non si applica al condominio se
incompatibile con le condizioni dei luoghi, tenuto conto dell’amenità, della comodità e di ogni altra
caratteristica ambientale: principio, questo,
da tempo sancito dalla giurisprudenza.
INNOVAZIONI
Maggioranza (quinto comma
art. 1136 c.c.)
Il quorum per l’approvazione delle innovazioni dirette al
miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni è
stato ridotto: è sufficiente, infatti, il voto favorevole della maggioranza
degli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza di almeno 500/1.000, anziché
quello della maggioranza dei partecipanti al condominio in rappresentanza di
almeno 667/1.000. Inoltre è stato introdotto un quorum ulteriormente ridotto (maggioranza degli intervenuti in
rappresentanza di almeno 334/1.000) per le delibere aventi per oggetto le opere
e gli interventi diretti a migliorare la sicurezza e la salubrità dell’edificio
e degli impianti, ad eliminare le barriere architettoniche, a contenere i
consumi energetici, a realizzare parcheggi e a favorire l’installazione di
impianti centralizzati per la ricezione radio-televisiva e per l’accesso a
qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo (v. Sicurezza e salubrità dell’edificio e
degli impianti, ANTENNA, BARRIERE
ARCHITETTONICHE, PARCHEGGIO e RISPARMIO ENERGETICO). Quest’ultimo quorum, però, è valido a condizione che
l’assemblea sia stata convocata nel rispetto delle formalità e del termine di
cui al secondo comma dell’art. 1117-ter
c.c. (v. PARTI COMUNI (Modificazioni e
sostituzioni). Il condomino interessato all’adozione di
taluna delle delibere sopra indicate deve comunicare
all’amministratore il contenuto specifico e le modalità degli interventi
proposti, e questi deve convocare
l’assemblea entro 30 giorni.
MILLESIMI
Legittimazione passiva
(secondo comma art. 69 disp. att. e trans c.c.)
Ai soli fini della revisione delle tabelle millesimali allegate al regolamento di
condominio, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in
persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia
all’assemblea; in difetto può essere revocato ed è obbligato a risarcire il danno.
Revisione e modifica (primo
comma art. 69 disp. att. e trans c.c.)
I millesimi potranno
essere riveduti o modificati anche quando il rapporto originario tra i valori
dei singoli piani o porzioni di piano risulti alterato in conseguenza di
trasformazioni o modifiche oggetto di sanatoria
edilizia che siano approvate dagli
altri condomini. In tal caso
ogni relativa spesa è a carico del condomino che ne ha
tratto vantaggio. Per quanto attiene alla modifica o alla revisione delle
tabelle che siano conseguenza di errore, la novella precisa che deve trattarsi
di errore di calcolo.
Trascrizione (secondo comma art. 1118 c.c.)
Gli atti e le sentenze
che comportano modifiche dei millesimi di proprietà devono essere resi pubblici
mediante trascrizione nei registri
immobiliari.
OPERE (art. 1122 c.c.)
Il condomino non può, nell’unità immobiliare di sua proprietà o nelle parti comuni di cui
si sia riservata la proprietà o l’uso esclusivo, eseguire opere o modifiche, o
svolgere attività o variare la destinazione d’uso indicata nel titolo, se ciò
reca danno alle parti comuni o alle
proprietà esclusive, o ne diminuisce notevolmente il godimento o il
valore, o reca pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro
architettonico dell’edificio. In particolare, se le modifiche comportano
l’esecuzione di opere, ne dev’essere
data preventiva notizia
all’amministratore.
PARCHEGGIO
Maggioranza (secondo comma
art. 1120 c.c.)
Ridotto il quorum per la realizzazione di parcheggi
da destinare a pertinenza delle unità immobiliari: è infatti sufficiente il
voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, in
rappresentanza di almeno 334/1.000
(anziché 500/1.000), a condizione, però,
che la relativa assemblea venga convocata nel rispetto delle forme e del
termine stabiliti dal secondo comma dell’art.
1117-ter (v. PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO,
Sostituzione e modifica).
PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO
Diritti dei partecipanti
(art. 1118 c.c.)
Il diritto di ciascun condomino sulle parti
comuni è proporzionato al valore delle parti di sua proprietà esclusiva, salvo
che il titolo disponga altrimenti.
Elencazione (art. 1117
c.c.)
Art. 1117 c.c. (Parti comuni dell’edificio) – Sono
oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari
dell’edificio, se non risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell’edificio
necessarie all’uso comune, quali il suolo su cui sorge l’edificio, le
fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli,
gli anditi, i portici, i cortili e le facciate, incluso l’insieme degli
elementi architettonici e decorativi dei balconi;
2)
le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, quali
la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la sala per le riunioni di
condominio, la lavanderia, gli stenditoi, gli impianti centralizzati;
3)
le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso
e al godimento comune, quali gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti
idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione
per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento
dell’aria, per le telecomunicazioni e simili, fino al punto di diramazione ai
locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
La riformulazione di
questo articolo si caratterizza per un’elencazione più dettagliata delle parti
comuni; vi sono infatti compresi anche i
decori dei balconi, la cui appartenenza è stata finora oggetto di numerose
dispute giudiziarie.
Indivisibilità (art. 1119
c.c.)
Questo articolo, come integrato dalla
novella, stabilisce che le parti comuni dell’edificio non sono soggette a
divisione, a meno che questa non possa farsi senza rendere più incomodo l’uso
della cosa a ciascun condomino, o esse siano state sottratte all’uso comune per
effetto di una delibera adottata ai sensi dell’articolo 1117-ter (v. Sostituzione e modifica).
Rinuncia al diritto (terzo
comma art. 1118 c.c.)
Il condomino non può, rinunciando al suo
diritto sulle parti comuni o modificando la destinazione d’uso della sua
proprietà esclusiva, sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la
conservazione delle parti comuni dell’edificio (v. RISCALDAMENTO, Rinuncia da parte di un condomino).
Sostituzione e modifica
(art. 1117-ter c.c.)
La sostituzione delle
parti comuni o la modifica della loro destinazione d’uso, se ne è cessata
l’attività o è altrimenti realizzabile l’interesse comune, può essere approvata
dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in
rappresentanza di almeno 667/1.000.
La delibera dev’essere
adottata, pena nullità, con atto pubblico, e deve:
1) contenere la dichiarazione espressa dell’amministratore di aver
effettuato la convocazione dell’assemblea osservando la forma, il contenuto ed
il termine appresso indicati;
2) determinare l’indennità che, ove richiesta, spetta ai condomini
che sopportino una diminuzione del loro diritto sulle parti comuni, tenuto
conto di qualità specifiche dei beni di proprietà esclusiva e della condizione
dei luoghi.
La convocazione di questo tipo di assemblea dev’essere effettuata
mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno 60 giorni liberi prima
della data di convocazione; l’avviso deve individuare, pena nullità, le parti
comuni, indicare l’oggetto della delibera e
descrivere il contenuto specifico e le modalità delle sostituzioni o
delle modifiche che i condomini che hanno richiesto la convocazione
dell’assemblea intendono proporre.
La convocazione deve
rimanere affissa per non meno di 30 giorni consecutivi nei locali di maggior
uso comune o in quelli destinati a questo fine.
Amministratore (primo comma art. 1131 c.c.)
Quando l’amministratore
rappresenta il condominio nell’attuazione delle delibere aventi per oggetto la
sostituzione delle parti comuni o la modifica della loro destinazione d’uso, ed
esegue gli atti ad esse relativi, esercita i poteri di rappresentanza senza
condizioni o limitazioni.
Trascrizione - v.
MILLESIMI (Trascrizione)
Usucapione (terzo comma
art. 1117-bis)
Gli atti che
comportano il godimento esclusivo di parti comuni, salvo prova contraria, si
presumono tollerati dagli altri condomini ai sensi dell’art. 1144 c.c.; da ciò
discende che tali atti, salvo non si dimostri il contrario, non possono essere
posti a fondamento del possesso e quindi (ricorrendone gli altri presupposti)
dell’usucapione del bene comune.
RAPPRESENTANTE IN ASSEMBLEA
(art. 67 disp. att. e trans. c.c.)
Amministratore
All’amministratore non
possono essere conferite deleghe per la partecipazione all’assemblea; il
divieto mette fine ai contrasti sorti a
causa del conflitto d’interessi che si viene a determinare quando si tratta di
votare sull’operato dell’amministratore.
Limiti
Il delegato non può rappresentare più di un
quinto dei condomini e più di un quinto del valore proporzionale. Questa norma
va presumibilmente interpretata nel senso che debbano sussistere entrambe le
limitazioni: così, se i condomini sono 20, una persona può rappresentarne anche
Supercondominio - v.
SUPERCONDOMINIO (Rappresentante in assemblea)
REGISTRI CONDOMINIALI (art.
1130, nn. 6 e 7, c.c.)
La riforma introduce i
seguenti registri condominiali, la cui tenuta è affidata all’amministratore:
- registro di anagrafe
condominiale: contiene i dati anagrafici dei condomini (generalità, codice
fiscale, residenza o domicilio), i dati catastali delle unità immobiliari,
analoghe annotazioni relative ai titolari di diritti reali (per es. usufrutto)
e di diritti personali (per es. uso, abitazione) di godimento, oltre
all’indicazione delle attività svolte in attuazione della normativa di
sicurezza. I suddetti elementi devono essere forniti all’amministratore, per
iscritto, dai singoli condomini, entro 60 giorni dalla variazione dei dati. In
caso di inerzia, mancanza o incompletezza della comunicazione da parte dei
condomini, l’amministratore richiede loro, con lettera raccomandata, le
informazioni necessarie alla tenuta del registro. Decorsi 30 giorni, in caso di
omessa o incompleta risposta, l’amministratore incarica un tecnico per l’acquisizione
di ogni informazione necessaria alla tenuta del registro, addebitandone il
costo al condomino inadempiente;
- registro dei verbali
delle assemblee: vi devono essere
annotate, a tutela degli assenti, le eventuali mancate costituzioni
dell’assemblea, le discussioni svolte e le delibere adottate, nonché le
eventuali dichiarazioni rese dai
condomini;
- registro di nomina e
revoca dell’amministratore: vi vengono indicate, in ordine cronologico, le
date di nomina e di revoca degli amministratori
succedutosi nell’incarico, nonché gli estremi del decreto in caso di
provvedimento giudiziale;
- registro di contabilità:
può essere tenuto anche con modalità informatizzate e vi devono essere
annotati, in ordine cronologico, i movimenti in entrata e in uscita; contiene
una sola colonna per le entrate, in cui vanno annotate le somme riscosse e la
relativa causale, e distinte colonne per le uscite: una per ogni voce omogenea
di spesa.
RENDICONTO (art. 1130-bis c.c.)
Il rendiconto dev’essere redatto secondo il criterio di cassa e
competenza, in forma chiara e idonea a consentire una verifica delle
voci di entrata e di uscita e della situazione patrimoniale del condominio,
nonché dei fondi e delle riserve previste, e dev’essere accompagnato da una relazione esplicativa della gestione,
con l’indicazione anche degli eventuali problemi condominiali risolti e da
risolvere. I condomini e i titolari di diritti di godimento sulle unità
immobiliari possono prendere visione
dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i
documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione (termine
corrispondente a quello ordinario di prescrizione e finora seguito da molti
amministratori).
RISCALDAMENTO
Rinuncia da parte di un
condomino (quarto comma art. 1118 c.c.)
Il condomino può
rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di
condizionamento, se dal distacco non
derivano notevoli squilibri di funzionamento, né aggravi di spesa per gli altri
condomini. Il rinunciante è tenuto a
concorrere al pagamento delle sole spese richieste dalla manutenzione
straordinaria dell’impianto e dalla sua conservazione e messa a norma:
criterio, questo, costantemente ribadito dalla giurisprudenza.
Termoregolazione e
contabilizzazione del calore (secondo comma art. 1120 c.c.)
Le innovazioni
riguardanti l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione
del calore, e il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al
consumo effettivamente registrato, potranno essere deliberate con il voto
favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza
di almeno 334/1.000 (attualmente è richiesta la maggioranza semplice delle
quote millesimali), a condizione, però, che l’assemblea venga convocata
rispettando forme e termine prescritti dal secondo comma dell’art. 1117-ter
(v. PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO, Sostituzione e modifica).
RISPARMIO ENERGETICO
(secondo comma art. 1120 c.c.)
Maggioranza
Modificato il quorum per le delibere aventi per oggetto le opere e gli interventi volti
al contenimento del consumo energetico; con la riforma potranno essere
deliberati con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti
all’assemblea, in rappresentanza di almeno
334/1.000 (attualmente è richiesta la maggioranza semplice delle quote
millesimali), a condizione, però, che l’assemblea venga convocata rispettando
forme e termine prescritti dal secondo comma dell’art. 1117-ter
(v. PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO, Sostituzione e modifica).
SCALE
Manutenzione e
ricostruzione (primo comma art. 1124 c.c.)
La disciplina
dell’ascensore, seguendo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, viene assimilata, relativamente alle spese di
manutenzione e ricostruzione, a quella delle scale. Scale e ascensori, pertanto, sono mantenuti e
ricostruiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. Il criterio
di ripartizione della spesa è rimasto invariato: metà in ragione del valore della singola
unità immobiliare, e l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di
ciascun piano dal suolo.
SICUREZZA E SALUBRITA’
DELL’EDIFICIO E DEGLI IMPIANTI (secondo
comma art. 1120 c.c.)
Le opere e gli
interventi volti a migliorare la sicurezza
e la salubrità dell’edificio e degli
impianti possono essere deliberati con il voto favorevole della maggioranza
degli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza di almeno 334/1.000, ma la
relativa assemblea dev’essere convocata rispettando forme e termine di cui al
secondo comma dell’art. 1117-ter c.c.
(v. PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO, Modificazioni e sostituzioni). Per le modalità da
seguire ai fini della delibera v.
INNOVAZIONI.
Urgenza (art. 1122-bis c.c.)
Nelle parti comuni e
nelle parti di proprietà o di uso esclusivo
non possono essere realizzati o mantenuti impianti od opere che non
rispettino le condizioni di sicurezza
imposte dalla legge. La mancanza
delle condizioni di sicurezza si considera situazione
di pericolo imminente rispetto all’integrità delle parti comuni e delle
altre parti di proprietà esclusiva, nonché rispetto all’integrità fisica delle
persone che stabilmente occupano il condominio o vi accedono abitualmente,
anche ai fini della loro legittimazione ad esigerne la tutela.
Qualora sussista il sospetto non infondato che
difettino le condizioni di sicurezza di cui sopra, l’amministratore, anche su
richiesta di un solo condomino, accede
alle parti comuni dell’edificio o interpella
il proprietario, il possessore o il detentore a qualunque titolo della singola
unità immobiliare (per es. conduttore, comodatario), affinché sia consentito
l’accesso a un tecnico nominato di
comune accordo per l’eventuale redazione di un piano d’intervento volto a ripristinare le indispensabili
condizioni di sicurezza (l’interpellato può, d’accordo con il tecnico,
stabilire le modalità dell’accesso). La documentazione amministrativa relativa
all’osservanza delle norme di sicurezza in una o più unità immobiliari di
proprietà esclusiva o comune non è di per sé di ostacolo alla richiesta di
accesso di cui sopra.
Se risulta la descritta situazione di pericolo, il condomino deve comunicare all’amministratore le
modalità e il tempo di esecuzione degli indispensabili lavori di messa in
sicurezza degli impianti e delle opere, nonché le modalità dell’accesso per la relativa verifica.
Nei confronti di coloro che rifiutino senza ragione il consenso all’accesso, o contestino
od ostacolino il piano d’intervento concordato, possono essere richiesti al
giudice gli opportuni provvedimenti cautelari. Il giudice, valutata ogni
circostanza può, anche in via provvisoria, porre le spese per il compimento
degli atti e degli interventi successivi a carico di chi abbia immotivatamente
negato il proprio consenso all’accesso od ostacolato l’esecuzione del piano
d’intervento concordato.
Decorsi 10 giorni dalla diffida anche di
un solo condomino, in caso d’inerzia dell’amministratore, ognuna delle persone
che stabilmente occupa il condominio o vi accede abitualmente può adire l’A.G.
anche in via d’urgenza.
Documentazione
La documentazione
amministrativa formata dopo l’esecuzione del piano d’intervento dev’essere
integrata da una relazione in cui
siano elencati dettagliatamente i lavori eseguiti e i materiali impiegati. Copia della documentazione è conservata
agli atti del condominio. Chi occupa stabilmente l’edificio o vi accede
abitualmente ha il diritto di ottenere,
a proprie spese, copia della documentazione relativa a tutte le unità immobiliari.
SPESE COMUNI
Condominio parziale
(secondo comma art. 1123 c.c.)
La riformulazione del
secondo comma dell’art. 1123 c.c. stabilisce che, se si tratta di cose
destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione
all’uso, anche potenziale e come
determinato dalla legge o dal titolo, che ciascuno può farne.
Sottrazione all’obbligo di
contribuzione - v. PARTI COMUNI
DELL’EDIFICIO (Rinuncia al diritto)
SUPERCONDOMINIO (primo
comma art. 1117-bis c.c.)
La normativa sul
condominio viene estesa, in quanto compatibile,
al supercondominio (istituto
finora riconosciuto dalla giurisprudenza), ossia alla situazione in cui più unità immobiliari o più edifici, o più
condomìni di unità immobiliari o di edifici, hanno parti che servono all’uso
comune, quali aree, opere, installazioni e manufatti di qualunque genere.
Rappresentante in assemblea
(terzo comma art. 67 disp. att. e trans. c.c.)
I condomini di ciascun
edificio e proprietari di unità immobiliari facenti parte di un condominio
designano, con il voto favorevole della
maggioranza degli intervenuti, in rappresentanza di almeno
500/1.000, il loro rappresentante in
seno all’assemblea del supercondominio; in mancanza provvede per sorteggio il
presidente dell’assemblea. Il rappresentante può esercitare tutti i poteri
inerenti al diritto di proprietà sulle parti comuni, incluso quello di
concorrere a formare il regolamento, a precisare il valore proporzionale delle
singole proprietà in apposita tabella ad esso allegata, nonché quello di
concorrere all’approvazione delle delibere di cui all’articolo 1117-ter (v.
PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO, Sostituzione e modifica) ed eseguire le relative trascrizioni. Ogni
limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto.
Finora la giurisprudenza aveva richiesto, per il funzionamento di questo tipo
di assemblea, la convocazione di tutti i condomini del supercondominio.
TRASCRIZIONE
Dall’art.
2643 c.c.
Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:
14) gli atti, incluse le deliberazioni di cui all’articolo 1117-ter,
e le sentenze, che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione
di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti;
14-bis) gli atti che impongono, modificano o
vietano destinazioni specifiche a beni o complessi di beni.
Amministratore (quinto
comma art. 1131 c.c.)
L’amministratore, anche
in mancanza di espressa autorizzazione dell’assemblea, può consentire la cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a
tutela dei diritti del condominio (v.
AMMINISTRATORE, Revoca, Autorità
Giudiziaria).
Delibere (terzo comma art.
2659 c.c.)
Le trascrizioni delle
delibere di cui all’articolo 1117-ter (ossia
quelle aventi per oggetto la sostituzione delle parti comuni o la modifica
della loro destinazione d’uso) e degli atti che impongono, vietano o modificano
specifiche destinazioni d’uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di
proprietà esclusiva, eseguite a favore e contro il condominio, si considerano
eseguite a favore e contro tutti i singoli proprietari delle unità immobiliari.
Gli atti di cui al numero 14-bis
dell’art. 2643 c.c. devono essere
trascritti a favore e contro le parti medesime.
Nota di trascrizione (primo
comma, n. 1, art. 2659 c.c.)
Quando si chiede la
trascrizione di un atto riguardante il condominio, per il quale sia richiesta
questa formalità ai sensi dell’art. 2643, n. 14 e 14-bis, c.c., occorre indicare
nella nota di trascrizione la denominazione del condominio, l’ubicazione e il
codice fiscale.
Parti comuni - v. MILLESIMI
(Trascrizione)
URGENZA - v.
SICUREZZA E SALUBRITA’ DELL’EDIFICIO E DEGLI IMPIANTI (Urgenza)
USUCAPIONE - v.
PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO (Usucapione)
VOTO
Conduttore (quinto comma
art. 67 disp. att. e trans. c.c.)
Il conduttore, che
attualmente può votare solo le delibere aventi per oggetto le spese e le
modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento
d’aria, viene da questo punto di vista
equiparato all’usufruttuario, essendo ammesso a votare le delibere aventi per
oggetto l’ordinaria amministrazione e il godimento dei beni e dei servizi
comuni. E’ però fatto salvo l’eventuale patto contrario. Nelle altre delibere
il diritto di voto spetta sempre al proprietario.
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